di Simona Usai
Il programma software per chiamate VoIP più diffuso al mondo è Skype. Le comunicazioni VoIP sono sempre intercettabili da parte dell’Autorità Giudiziaria, se l’intercettazione avviene nel punto in cui l’utente ha accesso alla rete. Non molto diverso, tuttavia distinto, è il caso in cui l’interesse sia rivolto ai contenuti scambiati all’interno del singolo servizio Skype. In mancanza di una soluzione strutturale come quella indicata nel brevetto della Microsoft, bisogna ricorrere al monitoraggio delle comunicazioni alla fonte, cioè tramite un programma spia.
Le intercettazioni telefoniche e telematiche rappresentano oggi, ancora più di ieri, uno degli argomenti di grande attenzione e preoccupazione per il grande impatto sociale e mediatico che questo strumento riesce ad avere sulle nuove tecnologie di comunicazione.
È un tema frastagliato di difficoltà, a cominciare da quella di reperire una definizione. Il codice di procedura penale, infatti, non definisce l’intercettazione, ma semplicemente ne prevede una serie di limitazioni all’ammissione: queste possono essere disposte soltanto in procedimenti relativi a specifici reati (art. 266, comma 1 c.p.p.); devono essere richieste dal PM e autorizzate dal giudice (art. 267, comma 1 c.p.p.); il giudice autorizza (con decreto motivato) le intercettazioni solo se vi sono gravi indizi di reato e se l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267, comma 1 c.p.p.); se le suddette previsioni non sono rispettate, i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili, ossia nel processo non potranno essere valutati dal giudice ai fini della sua decisione (art. 271, comma 1 c.p.p.). Le intercettazioni raccolte in violazione della legge vengono distrutte (art. 271, comma 3 c.p.p.).
A nulla sono valsi i diversi tentativi non solo di innovare la materia(1), senza considerare che questo potente strumento di indagine è spesso citato in maniera impropria. Volendo comunque cercare di inquadrarla, l’intercettazione può essere definita come “la presa di conoscenza di comunicazioni segrete, in corso di svolgimento in forma diversa da quella scritta, operata in modo clandestino da un soggetto terzo rispetto agli interlocutori mediante strumenti meccanici o elettronici di captazione del suono”(2).
Oggetto di intercettazione possono essere espressioni verbali o scritte di pensiero, manifestate nella conversazione tra presenti o trasmesse a distanza, indirizzate ad uno o più destinatari individuati e sottratte alla conoscibilità di terzi.
L’intercettazione si pone come mezzo capace di contemperare, da una parte, l’esigenza di un’efficace azione repressiva del crimine, dall’altra, di tutelare la segretezza della corrispondenza e più in generale di ogni forma di comunicazione. Infatti l’art. 15 co. 2 Cost. riconosce e garantisce, quali diritti inviolabili di ogni individuo, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, la cui limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria con le garanzie previste dalla legge. Dovrebbe, poi, essere compito del legislatore di contemperare le esigenze di tutela attinenti alla libertà delle comunicazioni e alla difesa sociale nel rispetto dei valori costituzionali, delle norme nazionali ed internazionali.
Ecco perché la tutela dei diritti fondamentali della persona può subire delle limitazioni solo per reprimere e prevenire le attività criminali più riprovevoli e pericolose che, se non adeguatamente contrastate, metterebbero a repentaglio la sicurezza e la libertà degli individui.
Oggi vi sono diverse forme di acquisizione delle comunicazioni, come le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Tra queste, l’intercettazione telematica si applica nel caso l’esigenza sia quella di monitorare il contenuto dei dati scambiati, siano essi conversazioni vocali oppure testo (e-mail, chat, file) o altro (es. immagini). Il servizio voce a cui accede un generico utente sulle reti di tipo “dati” per mezzo di software si basa su tecnologie applicative che sfruttano i c.d. protocolli VoIP (Voice Over Internet Protocol) ovvero protocolli che consentono il trasporto della voce sulla rete Internet. È opportuno precisare che, laddove si inquadra il servizio di telefonia offerto mediante protocolli applicativi su reti di tipo “dati”, identificati per semplicità nel presente contesto come VoIP, naturalmente si sta escludendo il caso del servizio di telefonia offerto dall’operatore telefonico sulla propria rete di tipo “dati”, perché questo è un aspetto che afferisce alla naturale evoluzione delle reti di telecomunicazioni, che in questi ultimi anni stanno migrando dalla vecchia tecnologia, cd. a commutazione di circuito, alla nuova c.d. a commutazione di pacchetto.
Il programma software per chiamate VoIP più diffuso al mondo è Skype. Da un PC, ma anche da un telefono cellulare, in qualunque parte del mondo, è possibile effettuare chiamate verso altri PC e cellulari dotati di programma Skype. Inoltre, consente di fare chiamate anche verso numerazioni di rete fissa (PSTN) e mobile (GSM, UMTS). In questo caso si parla di chiamate SkypeOut.
…continua su EDICOLeA