Giovanni FrancoliniGiurisprudenzaIV_MMXV

Mafia capitale: la suprema corte ribadisce i princìpi di diritto in materia di associazione di tipo mafioso

di Giovanni Francolini

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 24535 del 10 aprile 2015 e depositata il 9 giugno 2015

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”.

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1.     Introduzione

La pronuncia in commento è stata resa in sede cautelare, nella notoria vicenda comunemente indicata come “Mafia Capitale”, a seguito dell’impugnazione delle ordinanze pronunciate dal Tribunale di Roma all’esito del riesame del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari che aveva disposto l’applicazione di misure personali coercitive, tra l’altro, ravvisando la sussistenza dei gravi indizi del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.).

Il Supremo Collegio, come già i giudici di merito, ha qualificato mafiosa – sia pure nell’ottica gravemente indiziaria devoluta al suo vaglio – una struttura organizzata che, in Roma, avvalendosi della capacità intimidatoria acquisita in altri settori criminali (usura, estorsioni, recupero crediti con metodi violenti), mediante prevaricazioni e una sistematica attività corruttiva nonché avvalendosi di contiguità politiche ed elettorali, ha esercitato condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche e ha determinato un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderiva o non era contiguo al sodalizio (la Corte si è espressa conformemente pure con la sentenza coeva, n. 24536, pronunciata dalla medesima sezione in relazione al gravame interposto da altri soggetti indagati nello stesso procedimento penale).
È proprio il carattere mafioso o meno del sodalizio a costituire l’aspetto di fondamentale interesse del percorso motivazionale del Giudice di legittimità e che, perciò, qui si intende esaminare. In effetti, tra le doglianze mosse dai ricorrenti, centrale è stata la censura delle ordinanze di merito proprio per aver sussunto tra le associazioni incriminate dall’art. 416bis c.p. quella di cui nella specie si sono ravvisati i gravi indizi, nonostante essa fosse radicata in un contesto geografico e culturale diverso rispetto ai sodalizi usualmente ritenuti di tipo mafioso.

2.     Gli elementi costitutivi del delitto di associazione di tipo mafioso

Prima di dar conto del piano argomentativo seguito dalla sentenza in commento, al fine di meglio comprenderlo, è opportuno descrivere gli elementi costitutivi del delitto di associazione di tipo mafioso. La fattispecie associativa descritta dalla norma penale poco sopra menzionata si sostanzia in un reato a concorso necessario (cfr. Cass., S.U., 21 maggio 2002, n. 22327, Carnevale), la cui consumazione richiede:
l’esistenza di un vincolo stabile tra tre o più persone (c.d. pactum sceleris);
la natura continuativa di tale vincolo (che caratterizza il reato come permanente);
e un’organizzazione (anche semplice e rudimentale) idonea al raggiungimento degli scopi perseguiti.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Deve cioè sussistere anche per l’associazione di tipo mafioso – come già per l’associazione per delinquere – una dimensione collettiva derivante dall’accordo tra i concorrenti (nel numero minimo suddetto), che dia luogo ad una struttura permanente nella quale i singoli associati divengano – ciascuno nell’ambito dei propri compiti, assunti o affidati – parti di un tutto (arg. ex Cass., VI, 5 dicembre 2003, n. 7957, Giacalone ed altri). Infatti, il reato associativo si distingue dalle fattispecie plurisoggettive eventuali per la stabilità della dimensione collettiva creata dall’accordo degli agenti ossia, com’è stato rilevato in dottrina, dalla creazione di un’entità che sia la risultante del collegamento oggettivo tra le condotte di più soggetti, sia riconoscibile anche al di là dei singoli individui che la compongono e dimostri un’apprezzabile durata nel tempo. Quando sia sub iudice un’associazione già costituita ed operante, e dunque non assume rilevanza il momento della costituzione della compagine, la dimensione collettiva richiede la constatazione dell’affectio societatis in capo ai soggetti che si assume ne facciano parte o la verifica dell’adesione anche singola di ciascun nuovo concorrente, cui abbia corrisposto l’accettazione da parte del gruppo ed il suo incardinamento nella relativa struttura. Si ribadisce, tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario: “l’inclusione di taluno in un’associazione non può dipendere solo dalla volontà di colui che all’associazione intende aderire, ma richiede anche quella di tutti gli altri associati o di coloro che li rappresentano […] ne consegue che l’appartenenza di taluno ad una associazione criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già partecipano all’organizzazione esistente” (Cass., S.U., 21 maggio 2003, n. 22327, Carnevale). E a tal fine non si devono “valorizzare esclusivamente le regole «statutarie» dell’organizzazione”, che pure possono valorizzarsi ed essere indicative dell’intraneità, poiché “l’esistenza dell’accordo può risultare pure solo di fatto: purché da fatti indicativi di una volontà di inclusione del soggetto partecipe”: occorre cioè “valutare in concreto l’effettiva volontà degli associati, come avviene in ogni reato doloso, anche quanto questa volontà possa desumersi dal rispetto di regole e prassi criminali” (ivi).

Ma perché un’organizzazione possa essere sussunta nell’art. 416bis c.p. occorre che “coloro che ne fanno parte di avvalg[a]no della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva” (art. ult. cit., comma 3) per perseguire le finalità contemplate dalla norma stessa (su cui vedi infra): invero, l’associazione di tipo mafioso si caratterizza e si distingue dall’associazione per delinquere c.d. semplice oltre che per l’eterogeneità degli scopi che mira a realizzare, e quindi dell’oggetto del suo programma, per il ricorso alla forza di intimidazione dell’associazione per il conseguimento dei propri fini: “tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemento strumentale, e non già una modalità della condotta associativa, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli associati né estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto ciò che caratterizza l’associazione di tipo mafioso e le altre a questa assimilate è la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all’esterno che all’interno dell’associazione” (Cass., II, 15 aprile 1994, Matrone ed altri).
In altre parole, la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416bis c.p. risiede nelle modalità attraverso le quali l’associazione si manifesta concretamente (che si connota, dal lato attivo, per l’utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona) e non già negli scopi che si intendano perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma hanno carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i delitti, comprendendo una varietà di possibili tipologie di condotte che possono essere costituite anche da attività lecite, le quali hanno come unico comune denominatore l’attuazione o il conseguimento del fine attraverso l’intimidazione e l’insorgere della situazione di omertà (cfr. Cass., VI, 31 gennaio 1996, n. 7627, p.m. in proc. Alleruzzo e altri; Id., VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, Ferone e altri).

Più in particolare, per “forza d’intimidazione” deve intendersi la capacità – che promana dal sodalizio nel suo complesso o deve ricollegarsi alla temibilità di alcuni suoi esponenti – di incutere timore nel contesto di riferimento, ove è avvertita come concreta la possibilità del ricorso, da parte dei membri del sodalizio, a ritorsioni, rappresaglie o atti di coercizione fisica. A detta forza fanno da necessario contraltare:
la condizione di assoggettamento, che si sostanzia in quello stato di soggezione, di coartazione psicologica che, per la convinzione di essere esposti ad un concreto pericolo, induce gli estranei a sottostare ai voleri dell’associazione e convince gli associati dell’impossibilità di recedere dal vincolo, pena gravissimi atti di punizione;
e l’“omertà”, quale reticenza, tacita connivenza, o solidarietà che l’organizzazione mafiosa determina nell’ambiente sociale nel quale esercita la propria influenza (c.d. omertà esterna) e nell’atteggiamento di particolare cautela adottato dagli adepti nel chiedere spiegazioni su determinati eventi concernenti le dinamiche interne dell’organizzazione criminale, nel subire le direttive ed eseguire remissivamente i compiti assegnati dai capi, nella reticenza a divulgare tra gli stessi affiliati notizie rilevanti per l’organizzazione (c.d. omertà interna). Ed infatti la forza di intimidazione si riverbera, da un alto, all’interno del sodalizio e ne governa le dinamiche, cementando il vincolo associativo per il tramite dei rigidi obblighi, anzitutto di fedeltà, che lo regolano, la cui violazione determina sanzioni ineludibili; dall’altro, si proietta all’esterno nel contesto sociale ove la compagine agisce, dando luogo ad un rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato nella diffusa convinzione che tale collaborazione non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose, per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell’associazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi (Cass., VI, 11 gennaio 2000, n. 1612, Ferone e altri).

È opportuno sottolineare che il legislatore, nel descrivere nei termini appena esposti il metodo proprio delle associazioni mafiose, ha inteso reprimere tutte quelle manifestazioni (dirette o implicite) con le quali determinate organizzazioni criminali riescono ad incutere timore, determinando un diffuso stato di coazione psicologica, tale da costringere chi la subisce a comportamenti non voluti o, comunque, a determinare reticenza o tacita connivenza. La Suprema Corte, al riguardo, ha condivisibilmente chiarito che “in tema di associazione di tipo mafioso, la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all’esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l’effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere” (Cass., V, 16 marzo 2000, n. 4893,P.G. in proc. Frasca).
In altri termini, “la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da specifiche minacce avanzate da uno o più componenti dell’organizzazione, ma può essere argomentata […] sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime” (Cass., VI, 7 giugno 2004, n. 31461, Foriglio ed altro) che derivi “dalla consolidata consuetudine di violenza dell’associazione stessa, clima percepito all’esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini” (Cass., I, 10 luglio 2007, n. 34974, Brusca e altri), dato che “l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti” (Cass., I, 16 maggio 2011, n. 25242, Baratto e altri).
Quanto, infine, agli scopi che la consorteria persegue in virtù del suo peculiare metodo, appena tratteggiato, l’art. 416bis c.p. reca una tipizzazione che ben distingue l’incriminazione dall’associazione per delinquere (la cui generica finalità è la commissione di “più delitti”: art. 416 c.p.). Più in particolare, i fini perseguiti da coloro che fanno parte della societas sono: commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e pubblici servizi; realizzare profitti ingiusti per sé o per altri; impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (art. 416bis, comma 3, c.p.). Si tratta di finalità, alcune delle quali lecite, che comunque acquistano un connotato di illiceità proprio perché sono perseguite mediante il metodo mafioso: la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 bis c.p. risiede, cioè, proprio nel metodo mafioso e non negli scopi, indicati in via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l’associazione stessa persegue o voglia perseguire (Cass,. I, 12 dicembre 2003, n. 9604, P.G. in proc. Marinaro e altri).

La previsione di tali finalità in via alternativa, poi, consente di ritenere il reato integrato anche in presenza di una sola di esse, ferme restando tutte le altre condizioni già evidenziate, e, viceversa, di affermare che la compresenza di tutti gli scopi tipici non muti il carattere unitario del reato. E soprattutto, atteso che la fattispecie de qua, sotto il profilo soggettivo, si caratterizza come fattispecie a dolo c.d. specifico (cfr. subito infra), la realizzazione delle finalità sopra passate in rassegna è posta oltre la consumazione del reato (c.d. autonomia del delitto de quo rispetto ai c.d. reati fine), per la realizzazione del quale è quindi sufficiente dimostrare che l’associazione si avvale dell’apparato strumentale che ne è caratteristico – ossia il ricorso alla forza d’intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano – semplicemente “al fine di” conseguire i fini tassativamente indicati.
Come testé anticipato, sotto il profilo soggettivo, l’art. 416bis c.p. richiede il dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare all’associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperarsi per l’attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi (Cass,. I, 25 novembre 2003, n. 4043, Cito).

3.     Il caso concreto: i tratti tipici dell’associazione di tipo mafioso individuati nel sodalizio sub iudice

La sentenza ha, anzitutto, dato conto dei tratti caratteristici dell’organizzazione criminale oggetto di incolpazione, come individuati nella motivazione dell’impugnata ordinanza resa in sede di riesame, la quale a sua volta ha richiamato il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari.

In particolare, sotto il profilo della struttura del sodalizio, la pronuncia di legittimità ha osservato come, nella specie, sia stato evidenziato dai giudici di merito “il progressivo consolidamento degli elementi [per l’appunto] strutturali di una complessa organizzazione” (con un soggetto al vertice, M.C., dal passato criminale “rilevante ad assai noto”) che:
in una “prima fase” ha operato attraverso proprie articolazioni in attività criminali tradizionali (in materia di usura, estorsione, recupero crediti con metodi violenti, ecc.), e in parte in quello tipicamente imprenditoriale, in particolare per il tramite di imprenditori consapevoli del passato criminale del riferito vertice del sodalizio e della forza di intimidazione e penetrazione esercitata dal gruppo anche in ambienti politico-amministrativi (avvalendosi del contributo di conoscenze ed entrature politico-istituzionali al fine di ottenere nomine di pubblici amministratori compiacenti);
in seguito, è riuscita a compiere un “salto di qualità”, non solo in virtù delle relazioni (“rapporti di amicizia e comune militanza politica”) tra il suo vertice e soggetti nel frattempo investiti di importanti responsabilità amministrative e di direzione nel Comune di Roma, ma soprattutto in forza di un accordo con un imprenditore (S.B.), il quale controllava una vasta rete di cooperative dal rilevante peso economico;
in tal modo, la societas “si è progressivamente ampliat[a] con riferimento al numero dei partecipanti ed ai campi di intervento, espandendo le sue attività sia nel versante economico-imprenditoriale (attraverso un’attività di acquisizione e gestione di imprese operanti sul territorio della Capitale, coinvolte grazie all’adesione di imprenditori collusi […]), sia in quello della pubblica amministrazione, ove sono state direttamente coinvolte ed utilizzate le stesse imprese aventi ad oggetto le attività esercitate dai su indicati imprenditori”;
ed è così giunta ad ottenere “un sostanziale controllo sull’intera attività del Comune di Roma e delle sue partecipate […] nella gestione di quei servizi ove le predette cooperative hanno esercitato la loro attività” (così la sentenza in commento, la quale rimarca come “l’ordinanza impugnata [abbia] posto in evidenza le diverse forme e modalità di infiltrazione dell’organizzazione nei gangli vitali dell’amministrazione municipale, specie attraverso le attività volte ad individuare e a collocare in posizioni apicali persone in grado di soddisfare, nell’esercizio delle pubbliche funzioni da essi rivestite, gli interessi riconducibili al sodalizio”; e come essa abbia persino avuto la “capacità di far pubblicare, sulle pagine di un quotidiano a diffusione nazionale, un articolo volto ad ingenerare dubbi sull’imparzialità dell’Autorità giudiziaria amministrativa e a promuovere una campagna mediatica favorevole” a un consorzio riferibile al detto imprenditore, “che si era aggiudicato una gara d’appalto europea bandita dalla Prefettura di Roma nonostante l’esiguità del prezzo, con la conseguente sospensione dell’assegnazione dopo il ricorso al T.A.R. proposto dalla concorrente società francese”: ivi).
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha vagliato – in considerazione delle censure sollevate dai difensori – il piano argomentativo dell’ordinanza oggetto di gravame, sempre in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto punito dall’art. 416 bis c.p., sub specie della forza di intimidazione del sodalizio.

La sentenza ha osservato come il collegio di merito abbia:
“puntualmente ricostruito le ragioni storiche della eccezionale notorietà criminale raggiunta” dal gruppo (“le cui radici affondavano nel sostrato criminale romano degli anni ‘80, per avere mutuato dalla cd. «banda della Magliana» alcune delle sue principali caratteristiche organizzative, come i rapporti intessuti con altre organizzazioni presenti sul territorio di Roma e la capacità di far interagire trasversalmente diverse realtà criminali, ivi comprese quelle tipiche della cd. «criminalità di strada», garantendo la possibilità di un costante e reciproco scambio di favori, anche attraverso il ricorso a legami e a rapporti di reciproca collaborazione mantenuti con persone appartenenti a settori della destra eversiva, nel corso del tempo divenuti titolari di rilevanti cariche politiche e manageriali”);
rimarcando che l’utilizzo di siffatta forza intimidatrice, ed il suo riconoscimento nel tessuto sociale, hanno trovato significative conferme, ad esempio, nel rifiuto di un personaggio ritenuto di rilevante spessore criminale di intervenire per proteggere un soggetto che era stato destinatario di indebite pretese da parte degli associati (rifiuto fondato proprio sul “pericolo derivante dalla «fama criminale»” di costoro), nel fatto che non consti la presentazione di denunce alle competenti Autorità dai destinatari delle prevaricazioni e delle violenze ascritte ai membri del sodalizio, e infine, nella disponibilità di armi da parte dell’organizzazione.

E come, dunque, coerentemente sia stato ritenuto che la nuova e più ampia realtà associativa, derivata dal connubio (“la fusione”) tra il primo nucleo (già operativo nei settori più tradizionali delle estorsioni e dell’usura) e la struttura più squisitamente imprenditoriale:
si sia potuta avvalere della capacità di intimidazione sperimentata in tali attività illecite (che – come icasticamente rileva il provvedimento in commento – ha rappresentato il “conferimento” di tale originario gruppo), “costituendone una indispensabile riserva di violenza percepibile all’esterno, e, per certi versi, un valore aggiunto cui ricorrere, se necessario, per perseguire ed attuare gli scopi del sodalizio”, che ha reso possibile il già richiamato “«salto di qualità» dell’associazione nel settore economico e della pubblica amministrazione”;
e sia, quindi, riuscita a ottenere il condizionamento – “derivante dall’esercizio, talora solo accennato, ed in altre occasioni concretamente sprigionatosi, della forza intimidatrice del sodalizio” – delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione degli appalti e ad orientare le trattative che hanno portato alla nomina di soggetti graditi al sodalizio in posizioni apicali, o comunque di particolare rilevanza per il loro ruolo strategico, all’interno del Comune di Roma e delle aziende municipalizzate;
così ottenendo “una posizione sostanzialmente monopolistica nell’acquisizione degli appalti dei servizi del Comune di Roma”.

La Suprema Corte, sotto il profilo della forza di intimidazione, ha pure condiviso il piano argomentativo del Tribunale del riesame, nella parte in cui ha ravvisato un elemento che depone nel senso della sussistenza dell’elemento del tipo descritto dall’art. 416bis c.p. nella relazione paritaria tra l’organizzazione capitolina ed esponenti di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti in Roma e nel resto d’Italia, con le quali la prima si è interfacciata sulla base di “una pari «dignità criminale», nel decidere la spartizione delle relative sfere di competenza territoriali ed economiche”.

Infine, il provvedimento non ha mancato di esaminare la coerenza della motivazione dell’ordinanza impugnata per quel che attiene alla consapevolezza, in capo ai sodali, di far parte di un’associazione criminale e alla relativa affectio societatis; nonché agli elementi sintomatici della consapevolezza della riconoscibilità ab externo dell’esistenza e del rilievo del sodalizio in esame.

In proposito, la Corte ha sottolineato come nell’ordinanza si sia dato conto che “gli associati avessero adottato ogni possibile mezzo per tutelare la segretezza delle comunicazioni, in un contesto basato sulla regola dell’omertà verso i soggetti esterni all’organizzazione”, in particolare richiamando:
le cautele utilizzate dai sodali per intrattenere contatti telefonici e fissare incontri;
il divieto a loro imposto di contattare direttamente il vertice e di menzionarne il nome per telefono;
la ferrea configurazione gerarchica (quale “elemento rafforzativo della natura omertosa delle relazioni esterne”);
la “prassi comune dell’organizzazione, in conseguenza di una linea di condotta dettata” dallo stesso vertice, “di avvisare tutti i sodali della presenza di «infami» tra le loro conoscenze – ossia di persone che non rispettavano l’omertà intesa come mancanza di collaborazione con gli organi istituzionali – e di isolarli completamente dal contatto con gli altri membri”;
la già rimarcata mancata presentazione di denuncia all’Autorità sia da parte delle persone offese “dalle prevaricazioni e dalle violenze subite dai membri dell’organizzazione operanti nel settore propriamente criminale”, sia “nel settore economico e in quello della pubblica amministrazione”;
l’essersi fatti carico della difesa in giudizio di uno dei soggetti tratti in arresto (ben edotto degli stilemi operativi dell’organizzazione nel settore della pubblica amministrazione) e della esigenza che costui trovasse “una certa solidarietà in carcere”, perché egli tenesse “la consegna del silenzio” che sarebbe stata ricompensata con “una partita di ritorno”.

A quest’ultimo riguardo è appena il caso di osservare che l’apprestamento dei mezzi economici per la difesa in giudizio è uno dei servizi tipici offerto ai propri membri da Cosa Nostra, ossia il prototipo sociologico in relazione al quale è stata elaborato il testo dell’art. 416bis c.p.

4.     I principi di diritto sui quali la Suprema Corte ha fondato il proprio arresto

La sentenza in commento, dopo aver individuato – nei termini appena sintetizzati – i profili di fatto correttamente valorizzati nella motivazione del provvedimento oggetto di gravame, ha puntualizzato i principi di diritto in ragione dei quali deve condividersi la qualificazione della societas, formulata alla luce del compendio indiziario acquisito, come associazione di tipo mafioso.

A tal fine la Corte regolatrice ha richiamato propri arresti, anche risalenti.
Anzitutto, in ordine alle doglianze difensive che – si è anticipato – hanno denunciato la diversità del contesto territoriale e culturale in cui si è radicata l’associazione in esame rispetto al milieu in cui usualmente operano quelle ritenute punibili ai sensi dell’art. 416bis c.p.
Ebbene, a tale riguardo, il Supremo Collegio – in ossequio a quanto ritenuto a suo tempo con riferimento ad un’associazione di cui, in massima parte, erano membri pubblici ufficiali originari o comunque residenti in Liguria, i quali abusavano della loro posizione e del potere derivante dalle cariche occupate per commettere concussioni e per acquisire la gestione e il controllo, diretto o indiretto, di appalti pubblici e di varie attività economiche – ha ribadito che:
“nello schema normativo previsto dall’art. 416bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone; rientrano anche piccole «mafie» con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416bis, ma realizza solo un’ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà”;
“il modello normativo dell’art. 416bis c.p. «non può essere enfatizzato» sino ad arrivare «al punto di postulare condizioni di sostanziale “plagio” sociale generalizzato o addirittura, come qualcuno ha detto, un’adesione generalizzata contro lo Stato all’organizzazione criminale che allo Stato si è sostituita. Certo, vi sono mafie potentissime radicate sul territorio, con una rete estesissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a interagire con il contro-potere criminale. Ma esistono anche tante “mafie” che non hanno tali caratteristiche e che pure possono essere riportate al modello di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano»”;
sicché “rientrano «nell’ampia previsione di cui all’art. 416bis c.p. tutte quelle organizzazioni nuove, pur disancorate dalla mafia (tradizionale), che tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà, di sudditanza psicologica»” (così la sentenza in esame, che richiama Cass., VI, 10 giugno 1989, n. 11204, Teardo).

La pronuncia infatti, sempre richiamando principi consolidati, ha soggiunto che:
“la definizione del delitto di associazione di tipo mafioso è data con riferimento alla mafia per la precisa identità sociologica e giuridica che questo sodalizio ha assunto”, senza che ciò implichi “che l’associazione debba avere necessariamente origine mafiosa o debba essere ispirata o collegata alla mafia, perché l’espressione di «tipo mafioso» significa soltanto di modello o di stampo mafioso” (cfr. Cass., VI, 12 giugno 1984, n. 713, Chamonal);
“la connotazione mafiosa di un’associazione inerisce al modo di esplicarsi dell’attività criminosa, e non già al luogo di origine del fenomeno criminale” (cfr. Cass., I, 8 novembre 1984, n. 2466, AA.);
“la connotazione tipica dell’associazione ex art. 416bis c.p. va dunque ricercata nella metodologia di tipo mafioso e cioè nell’intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue. Perché la stessa si delinei «è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi di tale metodologia. Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell’uso di tale forza intimidatrice, indicano l’obiettivo che l’associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico o cronologico». Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall’uso della forza intimidatrice «deriva» e non che «ne è derivata»” (cfr. Cass., VI, n. 11204/1989, cit.);
“la forza di intimidazione del sodalizio è una componente strutturale del suo «patrimonio» e può sussistere anche a prescindere dalla sua concreta utilizzazione, giacché ciò che conta è che il timore suscitato dall’associazione risulti di per sé idoneo a creare un clima di assoggettamento e di omertà, come conseguenza di una «fama criminale» consolidatasi nel tempo in forza di precedenti atti di violenza e sopraffazione” (così la sentenza in commento).

Ancora, sempre richiamando precedenti arresti, la pronuncia ha puntualizzato che:
“anche una sola condotta, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, può esprimere di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo” (cfr. Cass., VI, 3 giugno 1993, n. 1793, De Tommasi e altri);
“il fatto di avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all’esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) non devono realizzare l’effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio” (cfr. Cass., n. 7627/1996, cit.);
“perché sussista la condizione dell’omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di succubanza, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria – denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria – non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi” (cfr. Cass., n. 11204/1989, cit.; Id., n. 1612/2000, cit.; Id., Fer., 12 settembre 2013, n. 44315, Cicero e altri);
“fra le possibili ritorsioni che portano ad una condizione di assoggettamento ed alla necessità dell’omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all’associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese. A tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all’omertà” (cfr. Cass., VI, 11204/1989, cit.).

Ai fini della configurabilità del reato, dunque, non è necessaria la presenza di un’omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la forza intimidatrice autonoma del sodalizio sia in grado di ingenerare specifiche condizioni di omertà.

Nel solco tracciato dalle pronunce che essa stessa ha richiamato, la sentenza in commento:
ha preso le mosse dalla lettera della norma incriminatrice (segnatamente del comma 3 che – com’è noto – descrive i caratteri dell’associazione di tipo mafioso) nella parte in cui indica, quali finalità perseguite dalla societas scelerum col c.d. metodo mafioso, l’acquisizione “in modo diretto o indiretto [del]la gestione o comunque [de]l controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici” o la realizzazione di “profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”;
ha evidenziato come “siffatta enumerazione, per la sua ampiezza, finisc[a] con il ricomprendere ogni forma di penetrazione dell’associazione nel mondo economico (pubblico e privato) caratterizzata dall’uso di metodi mafiosi, sia che essa abbia ad oggetto coloro che già esercitano l’attività della quale viene acquisita la gestione o il controllo, sia che riguardi i possibili concorrenti ovvero i soggetti pubblici investiti di poteri decisionali in merito alle concessioni, autorizzazioni ecc.” (così la sentenza in esame).

Ne ha tratto, perciò, che sia proprio il tipo legale:
a delineare “una chiara strumentalità del fine di controllo amministrativo rispetto a quello di controllo economico, presupponendo l’utilizzo di strumenti societari e di forze imprenditoriali da impiegare per conseguire quella forma di controllo attraverso la captazione delle risorse pubbliche e la distorsione dei liberi meccanismi concorrenziali”, ovviamente avvalendosi della carica intimidatoria del sodalizio in forza della quale “la connotazione imprenditoriale dell’organizzazione mafiosa proietta nel futuro le sue attività di illecito arricchimento”;
ed a trascendere “l’angusto spazio di un mero approccio regionalistico-territoriale, attribuendo rilievo alla compressione della libertà morale e all’effetto di progressiva sfiducia dei cittadini nella idoneità dello Stato a garantire una valida protezione contro l’organizzazione criminale” (ivi).

Correlativamente, “l’esigenza del controllo di determinate aree territoriali […] non è un elemento costitutivo della fattispecie, ma ne rappresenta un dato implicito, storicamente registrato ed ancor oggi empiricamente verificabile in alcune organizzazioni, laddove altre tendono a privilegiare l’incursione su altri “territori” – istituzionali, economici o amministrativi – senza che quella forma di controllo assuma il rilievo di un presupposto indispensabile ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice” (ivi).

5.     Conclusioni

La Corte regolatrice, sia pure con qualche oscillazione, in più di un’occasione – in particolare nei casi delle mafie al nord –  ha ritenuto corretta la sussunzione nell’art. 416bis c.p. di organizzazioni non radicate nelle regioni ove usualmente operano le associazioni di tipo mafioso, per dir così, tradizionali (per tutte, si veda Cass., I, 20 gennaio 2012, n. 5888, Garcia; in dottrina basti il rimando a C. Visconti, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così, www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015).

Allo stesso modo, sono stati qualificati mafiosi pure sodalizi stranieri, ovviamente operanti in Italia (cfr., tra le più recenti, Cass., I, 5 maggio 2010, Claire ed altri), peraltro con il sopravvenuto avallo del legislatore che – con la L. 125/2008 – ha espressamente contemplato all’art. 416bis, comma 8, c.p. “anche” le associazioni “straniere” (cfr. G. Amato, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: e criticità derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità, in Diritto penale contemporaneo, 1/2015, 266 s.).

Le peculiarità del caso in esame derivano dal fatto che il delitto di associazione di tipo mafioso – sia pure nell’ottica della gravità indiziaria in relazione alla quale la Corte si è pronunciata – è stato ritenuto a proposito di condotte poste in essere in seno ad un sistema di rapporti tra criminalità violenta e illeciti inerenti all’esercizio dei pubblici poteri amministrativi (cfr. C. Visconti, A Roma una mafia c’è. E si vede…, www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2015).

Invero, il Giudice di legittimità è pervenuto alle conclusioni che sopra si sono esposte, in maniera del tutto coerente con le posizioni che già aveva espresso, sin da epoca risalente; il suo dictum – al di là di quello che sarà l’esito del giudizio, nelle more instaurato – costituisce, come può trarsi dal testo della pronuncia, l’esito di un ragionamento che si fonda sulla descrizione normativa del fatto, muove da princìpi consolidati e conduce a conseguenze per l’appunto logiche.
Da questo punto di vista, ad avviso di chi scrive, la pronuncia non pare innovativa ma si pone in continuità con l’esegesi del precetto penale in discorso espressa dalla stessa giurisprudenza di legittimità. ©

 

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