Diritto PoliziaI_MMXVIMaurizio Taliano

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (I PARTE)

di Maurizio Taliano

[vc_row] [vc_column width=”5/6″] D.L. 22 agosto 2014, n. 119
Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta dell’8 agosto 2014, ha discusso ed approvato il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Prima parte (in questo numero): 1-Introduzione, 2.1-Modifiche alla disciplina del Daspo.
Seconda parte: 2.2-Modifiche alla disciplina del Daspo, 3-Applicazione del Daspo in occasione di condotte reiterate, 4-Striscioni negli stadi, 5-Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari del Daspo, 6-Finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Terza parte: 7-Il divieto di trasferta, 8-Estensione della facoltà di arresto in flagranza “differita”, 9-Misure di prevenzione, 10-Semplificazione delle procedure amministrative di adeguamento degli impianti, 11-Semplificazione delle procedure d’ingresso per minori, 12-Frodi nelle competizioni sportive.

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1.     Introduzione

Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta dell’8 agosto 2014, ha discusso ed approvato il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno”, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 17 ottobre 2014, n. 146.
Il provvedimento ha assunto la forma di decreto legge, riscontrata l’urgenza di provvedere, come indicato nella premessa, a causa del ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni.

Il governo ha ritenuto, anche in vista dell’avvio della stagione calcistica 2014/2015, di adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il trattamento punitivo, sia penale che amministrativo, dei responsabili.
Il decreto legge interviene quindi relativamente a quest’ultima direttrice di azione, potenziando gli strumenti di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità connessi agli eventi sportivi, tenuto conto anche delle criticità emerse nella stagione calcistica 2013/2014, che talvolta, anche con gravi episodi di violenza, hanno comportato turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

2.     Modifiche alla disciplina del Daspo
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo o D.a.spo.,) è una misura di prevenzione personale atipica, con funzione diretta ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi.

L’istituto fu introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive” che recepì anche indicazioni degli organismi comunitari, a seguito di vari e gravi episodi di violenza posti in essere, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, da sedicenti tifosi.

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La norma ha successivamente subito correzioni ed integrazioni con l’approvazione di ripetuti interventi normativi che hanno profondamente inciso sul testo originario, in generale, estendendone l’applicabilità ed aggravandone le conseguenti sanzioni ma spesso, col passar del tempo, senza dimostrare di aver raggiunto risultati significativi e sperati.

I provvedimenti legislativi di modifica, spesso intervenuti a seguito di emergenze e spinte emozionali seguite a gravissimi episodi accaduti e che hanno particolarmente colpito l’opinione pubblica, testimoniano in modo inequivocabile la sempre maggiore rilevanza sociale che il fenomeno del tifo violento ha assunto.
Per meglio disciplinare il settore e per una maggiore prevenzione dei fenomeni di violenza, il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, ha disposto l’estensione dell’applicabilità del Daspo alle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per:

  • le contravvenzioni previste dall’articolo 2-bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. La norma fu approvata per contrastare il fenomeno degli striscioni e dei cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce, che più volte sono stati esposti negli impianti calcistici, portando a numerosissime polemiche e, talora, alla sospensione dell’incontro. Il divieto è relativo, negli impianti sportivi, all’introduzione o all’esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Per la violazione del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è previsto l’arresto da tre mesi ad un anno, al quale ora si aggiunge anche la possibilità di applicazione del Daspo;
  • i delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale. Trattasi dei delitti contro l’ordine pubblico e contro l’incolumità pubblica, questi ultimi caratterizzati dall’aver posto in essere un pericolo comune mediante violenza, previsti e puniti dagli articoli 414 – 437 del codice penale;
  • i delitti di cui all’art. 380, co. 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale. Trattasi del delitto di rapina, previsto dall’art. 628 del codice penale, di estorsione, previsto dall’art. 629 del codice penale e dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sarà quindi sufficiente che il soggetto sia stato denunciato o condannato per taluno di questi reati affinché possa essere applicato il Daspo. ©

 


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