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CUSTODIA CAUTELARE DA ANNULLARE SE LA DIFESA NON HA OTTENUTO COPIA DELLE INTERCETTAZIONI RICHIESTE TEMPESTIVAMENTE DAL PM

di Antonio Di Tullio DElisiis

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Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 45490 del 4 novembre 2015 e depositata il 13 novembre 2015

Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affermato come sia diritto del difensore, in sede de libertate, accedere alle registrazioni delle comunicazioni intercettate. Nel caso in cui ciò non avviene, deve ritenersi affetta da nullità, a regime intermedio, il provvedimento con cui il Tribunale del riesame confermi l’ordinanza cautelare senza che la difesa, pur avendone fatta richiesta, non abbia potuto ottenere copia delle intercettazioni a causa di ritardi imputabili alla pubblica accusa.

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1.     Il fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 2 aprile del 2015, accoglieva l’istanza avanzata dalla difesa di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’assistita.

2.     I motivi addotti dalla difesa in sede di legittimità
Avverso il suddetto provvedimento, la difesa proponeva ricorso per Cassazione adducendo due motivi di ricorso. In particolare, il difensore deduceva:
violazione di legge in relazione agli artt. 309, commi 5 e 9, 268, comma 6, 89 disp. att. c.p.p. e 178 lett. c), c.p.p. in quanto il Tribunale de libertate aveva erroneamente rigettato l’eccezione della difesa in ordine all’omesso deposito da parte della Procura dei verbali aventi ad oggetto le trascrizioni delle conversazioni captate e per il mancato rilascio delle copie di tali trascrizioni sebbene la difesa avesse tempestivamente depositato istanza di rilascio prima che venisse celebrata l’udienza in sede di riesame;
violazione di legge degli artt. 273, 192 cp.p., 73-80, 74 del d.P.R. n. 309/90 nonché vizi motivazionali per avere il Tribunale del riesame omesso di indicare compiutamente gli elementi a supporto della gravità indiziaria sia in ordine al reato associativo, che quello fine.

3.     La valutazione giuridica formulata dalla Corte di Cassazione nella decisione in commento
La Corte di Cassazione riteneva fondato il primo motivo di ricorso mentre non considerava le residue doglianze perché logicamente assorbite dall’accoglimento della prima (e in precedenza sinteticamente illustrata). I giudici di Piazza Cavour, difatti, ritenevano illegittimo il provvedimento impugnato dato che l’eccezione difensiva “è stata erroneamente rigettata dal Tribunale del riesame sulla base di un non pertinente richiamo alla esigenza di produrre la documentazione inerente al preliminare adempimento legato al pagamento dei diritti”.
In particolare, la Cassazione censurava questo passaggio argomentativo attraverso il richiamo, preciso e puntuale, a delle sue precedenti decisioni con cui erano stati censurati provvedimenti decisori analoghi a quello in commento. Più in particolare, la suprema Corte, nel citare la sentenza adottata dalla Sez. 4 il 21 ottobre del 2011 e contrassegnata sub numero 46478 che a sua volta si allineava sulla scorta di quanto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20300 del 22 aprile del 2010,  ribadiva «che la richiesta del difensore di accedere alle registrazioni di conversazioni intercettate utilizzate ai fini della adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile, rispetto alla decisione del Riesame; – e che il Tribunale del Riesame deve decidere senza dilazioni, affatto incompatibili con la specifica procedura – de libertate”» rilevando altresì che “la violazione di tale obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, comporta che di esse il giudice non ne possa tener conto fin quando non sia stato soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta della captazioni”.

 

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