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L’ammonimento antistalking: i recenti orientamenti della giurisprudenza

di Domingo Magliocca

L’ammonimento antistalking, entrato in vigore col D.L. 11/2009, consiste nel richiamo orale del Questore rivolto allo stalker, il quale viene diffidato dal tenere un comportamento contra legem ed è avvisato che, nel caso non interrompa la condotta persecutoria, subirà un processo penale per il delitto di Atti Persecutori (art. 612 bis c.p.).


1.     Introduzione
Il Decreto Legge 11/2009 ha introdotto, oltre al reato di cui all’art. 612 bis c.p. (Atti Persecutori), anche il c.d. Ammonimento.
L’istituto giuridico consiste in un provvedimento simile alla “diffida o avviso orale” richiamato dalla Legge n. 1423 del 1956 ed ha lo scopo di garantire una forma di tutela giuridica prima della proposizione della querela. In particolare, l’articolo 8 del Decreto Legge 11/2009 riporta:

1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto  ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale e’ aumentata se il fatto e’ commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e’ commesso da soggetto ammonito.
Nella nota di commento al Decreto Legge, il C.S.M. fornisce chiarimenti riguardo all’Ammonimento ed alla sua collocazione nel contesto dello stalking: “l’articolo 8 introduce una inedita ipotesi di diffida (“Ammonimento”) ante causam: si tratta di una misura monitoria, demandata all’autorità di pubblica sicurezza, su richiesta della vittima, prima della presentazione della querela. Tale fase presenta degli aspetti di delicatezza che devono essere sottolineati proprio per le caratteristiche dello “stalking”. E’ infatti conoscenza comune che in taluni casi un semplice intervento dell’autorità (come veniva fatto in passato con l’attivazione dello strumento ex art. 1 TULPS) possa essere sufficiente per interrompere l’attività persecutoria soprattutto laddove l’agente si dimostra sensibile e timoroso rispetto alle conseguenze e all’inosservanza della diffida. I casi più complessi, tuttavia, possono trovare in tale intervento dei fattori di aggravamento posto che un molestatore resistente e recidivante può leggere la richiesta di aiuto della vittima come una ulteriore insofferenza verso la sua condotta di progressiva oppressione e quindi come una sfida da superare aumentando la soglia di aggressività. Non sono pochi infatti i casi in cui a fronte di interventi parziali la reazione violenta dell’autore è stata particolarmente importante.”

Il D.L. 93/2013, convertito in Legge 119/2013 (Legge sul femminicidio), non ha modificato l’impianto della misura adottata dal Legislatore del 2009 in tema di atti persecutori ma è intervenuto solo al secondo comma stabilendo che il Questore, in caso di emissione dell’ammonimento, è obbligato ad adottare i provvedimenti in tema di armi e munizioni.
La nuova Legge 119/2013 ha, inoltre, esteso l’istituto dell’ammonimento ai casi di violenza domestica con riferimento ai reati di lesioni e percosse, consumati e tentati, considerati eventi sentinella del reato di maltrattamenti in famiglia e della violenza agita in ambito domestico; per l’emissione del provvedimento di ammonimento valgono le regole generali previste dall’art. 8 del D.L. 11/2009.

2.     La richiesta di Ammonimento
L’istanza può essere presentata presso un Comando dei Carabinieri, Commissariato di P.S. o Ufficio di Polizia Locale e successivamente viene inoltrata dalle stesse Forze dell’Ordine al Questore competente per territorio. L’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, dopo aver preso in visione la richiesta prodotta dalla parte offesa e gli atti d’indagine, e se ritiene validi e fondati i fatti, ammonisce oralmente lo stalker invitandolo a tenere una condotta secondo Legge, e redige apposito processo verbale dell’ammonimento, che verrà notificato sia alla parte offesa che al soggetto ammonito.

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