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NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

di Elena Bassoli

[vc_row] Legge 29 maggio 2017, n. 71
Pubblicato in GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017 la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in vigore dal 18 giugno 2017. Il provvedimento intende contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.6.

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1.     Rilievi critici
La nuova legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è entrata in vigore il 18 giugno 2017. Salutata da parte della dottrina con favore, e da altri con preoccupazione, novella ha avuto il pregio di attirare l’attenzione sociale e mediatica sul problema. Ad un’analisi critica non può tuttavia sfuggire come la legge manifesti alcune criticità dovute alla scarsa ponderazione degli aspetti esecutivi e concreti della stessa, ancorché frutto di un lungo iter normativo. La legge ha il pregio di introdurre all’interno dell’ordinamento giuridico italiano la nozione di Cyberbullismo, con ciò intendendosi “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Tale approccio normativo non sembra tenere nella debita considerazione la difficile tipizzazione degli illeciti descritti, sotto il profilo dei principi di legalità, tassatività e determinatezza previsti dall’art. 25 della Costituzione. In tale elenco, che il legislatore si può supporre pretenda tassativo, vertendosi in disciplina penale e quindi non suscettibile di estensione analogica, non possono però ricondursi altre condotte, pure nelle singole fattispecie concrete possibili, con ciò limitando di fatto la portata della disposizione.
Meglio sarebbe forse stato introdurre una clausola di salvaguardia del tipo “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, come già espresso nella novella sullo stalking. Si pensi ad esempio al reato di cui all’art. 615-ter c.p. introdotto dalla L. 547/1993 che punisce la condotta di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, qui non richiamato. Anche lo stralcio della disposizione sulla reiterazione delle condotte, inizialmente prevista, non appare una scelta condivisibile, posto che proprio l’elemento della reiterazione costituisce, secondo la consolidata ricerca europea e la dottrina in materia, un elemento costitutivo del fenomeno.

Ad un attento osservatore non può inoltre sfuggire come alcune condotte richiamate siano state oggetto del pacchetto-depenalizzazione del 2016, come la diffamazione o l’ingiuria; aspetto del quale il legislatore non sembra darsi pena, mescolando reati vigenti, con condotte depenalizzate, con comportamenti metagiuridici, non codificati, come l’isolamento, od utilizzando terminologia inappropriata quale il “ricatto”, forse meglio esprimibile con il lemma “estorsione”.
Analogo ragionamento può essere compiuto in relazione all’art. 7, sulla procedura dell’ammonimento per il reo ultraquattordicenne, che prevede che fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento […]. Ebbene, in questo caso appaiono obsoleti i riferimenti all’art. 167 dell’attuale d. lgs. 196/2003 che a partire dal maggio 2018 non potrà più essere applicabile, nonché i richiami agli artt. 594 e 612 c.p., attualmente non più considerabili come reato a seguito della depenalizzazione del 2016.

 

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