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Introduzione ai temi della LIA, terza edizione

di Giovanni Nazzaro

Atti della Lawful Interception Academy edizione 2017
La Lawful Interception Academy ha raggiunto lo straordinario risultato delle oltre 1.000 persone formate, durante le prime tre edizioni, sui temi multidisciplinari afferenti alle intercettazioni delle comunicazioni. L’edizione 2017 della LIA si è svolta dall’ 8 al 10 novembre ed è stata ospitata dalla Direzione Centrale Anticrimine (DAC) della Polizia di Stato a Roma.

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L’ing. Giovanni Nazzaro, direttore della LIA, ha così introdotto i temi trattati dai relatori.

Rivolgo a tutti voi il più cordiale benvenuto e vi ringrazio per aver risposto al nostro invito. Ringrazio quanti di voi sono oggi qui per condividere questo momento di riflessione, di formazione e mi auguro, di crescita professionale. Permettetemi di ringraziare anche:

  • la Direzione Centrale Anticrimine, nella persona del suo Direttore il Prefetto Vittorio Rizzi, che ha accettato la nostra richiesta di ospitare quest’anno la LIA; ricordo che negli anni precedenti la LIA è stata ospitata dalla Polizia Penitenziaria e dalla Guardia di Finanza; quest’anno siamo arrivati alla terza edizione;
  • il dott. Cafiero De Raho, intervenuto qui oggi nonostante i suoi tanti impegni e quelli preparatori in vista di futuri incarichi, con il quale abbiamo condiviso altri momenti formativi , in ultimo quello di dicembre 2016 a Reggio Calabria dove in 2 giorni abbiamo registrato 835 presenze;
  • tutti i Relatori che interverranno in questa “tre giorni”;
  • gli altri invitati che non hanno potuto intervenire per precedenti impegni.

In merito ai Relatori devo osservare che quest’anno la gran parte di essi appartengono al Comitato scientifico di Sicurezza e Giustizia, rivista dalla quale nasce la LIA e dalla quale ha ereditato l’approccio didattico, diversamente da eventi simili organizzati in Europa e nel resto del mondo. La LIA è, invece, fortemente votata alla formazione ed è gratuita. Sovvenzionata in parte da un piccolo contributo delle aziende già sponsor della rivista, che si aggiungono alla lista dei riferimenti a cui rivolgo i miei ringraziamenti. Nelle precedenti due edizioni la LIA ha contribuito alla formazione sul tema delle intercettazioni e delle indagini elettroniche di 670 persone appartenenti alle principali categorie delle forze dell’ordine, della magistratura e del personale amministrativo impegnato nelle Procure, Corti di Appello. Con l’edizione di quest’anno arriveremo a quota 1.000.
“La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando tutto funziona ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.” Al di là dell’aforisma di Albert Einstein, è vero che la teoria, sviluppata e commentata in questa occasione, ha necessità di pratica. Per questo motivo, da questa terza edizione, ho chiesto alle aziende produttrici di apparati e di reti di portare una testimonianza del loro lavoro e della loro offerta tecnologica che può essere realizzata.

Ho ricordato in precedenza che siamo alla terza edizione, ma non sfuggirà ai più attenti di voi e a chi di voi era presente anche nelle precedenti edizioni, che in realtà nel 2016 la LIA non è stata organizzata. Avevamo necessità di rivedere i dati emersi nelle precedenti edizioni e di analizzarli. La terza edizione porta con sé le precedenti esperienze tra cui:

  • la durata complessiva della LIA, comunque esigua rispetto ai temi da trattare ma al contempo troppo lunga nel richiedere l’assenza dal proprio Ufficio. In questa terza edizione abbiamo voluto rispettare quest’ultima esigenza, d’altra parte la LIA è organizzata per voi che la partecipate, quindi gli iniziali 5 giorni si sono ridotti a 3;
  • la durata dei singoli interventi, la teoria della curva dell’attenzione indica che la mente umana non è in grado di mantenere lo stesso livello di attenzione per lunghi periodi; dopo 45 minuti di attenzione continua, si dice, c’è il calo. Ho chiesto a tutti i relatori di esporre in contenuti in questi tempi, lasciando poi a voi la possibilità di effettuare le domande che, dal mio punto di vista, costituiscono la parte più interessante della LIA, poiché nella relazione diretta può scaturire il confronto allargato alla platea;
  • l’interazione elettronica, in precedenza abbiamo dato la possibilità ai frequentatori di esaminare le slides trasmesse dai relatori, i questionari di gradimento e la prova finale. Da quest’anno alcune attività sono state rimandate ad un momento successivo alla LIA: dopo qualche settimana dalla fine di questa edizione si potranno rivedere le slides, rispondere al questionario di gradimento ed effettuare comodamente da casa il test finale per l’attestato.

Le varie edizioni della LIA trattano gli argomenti in modo incrementale, cioè non ripercorrono quanto già discusso ma analizzano quanto accaduto temporalmente tra un’edizione e l’altra in termini di nuovi fatti, nuove norme o nuove prassi. In questa terza edizione ci troveremo, quindi, laddove possibile, a commentare quanto accaduto negli ultimi due anni.
Vediamo i principali argomenti.

 

1. Conservazione dei dati presso gli operatori telefonici per finalità di giustizia
Quest’anno è decaduto il vincolo legislativo che obbligava gli operatori telefonici a non cancellare i tabulati telefonici e quelli telematici oltre quanto già previsto nel 2014. In particolare la Legge 17 Aprile 2015, n. 7 ha sospeso la cancellazione fino al 31-12-2016. La Legge 25 febbraio 2016, n. 21 ha ulteriormente prolungato il vincolo fino al 30 giugno 2017. Dopo aver raggiunto i 54 mesi di conservazione per i dati telefonici, si è tornati allo stato attuale sui 24 mesi per quelli telefonici, 12 mesi per quelli telematici e 30 giorni per i tentativi di chiamata.
A differenza della fin qui mancata regolamentazione delle intercettazioni, il legislatore ha definito cosa conservare e per quanto tempo. Il Garante della privacy ha precisato le modalità con cui le informazioni vanno scambiate tra l’Operatore e l’Autorità richiedente. Con maggiore precisione, il legislatore italiano è intervenuto ben 11 volte almeno sull’argomento.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Questa estate si è parlato dell’emendamento che estenderà il periodo di conservazione dei dati previsto dalla legge 17 aprile 2015, fino a 72 mesi indistintamente per tutte le tipologie. Anche qui è utile ricordare che l’emendamento è stato approvato alla Camera il 19 luglio 2017 in attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo. Leggendo tale articolo, appare singolare come nessun riferimento sia stato posto dalla Direttiva ai tempi di conservazione e come gli altri paesi europei si siano ormai attestati su periodi di conservazione compresi tra i 6 e i 12 mesi. L’unica nota positiva è che finalmente il legislatore si è accorto che è necessario sul punto definire una struttura legislativa di riferimento più solida perché, come ho dato evidenzia in precedenza, i tempi di conservazione sono variati in passato spesso e per effetto di singole deroghe.

 

2. Interventi del Garante della privacy
Con il provvedimento n. 356 del 18 luglio 2013 il Garante della Privacy ha prescritto alle Procure una serie di stringenti misure da adottare, inizialmente previsto entro 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma poi, come vedremo, sospese. Le misure riguardano sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (CIT) situati presso ogni Procura sia gli Uffici di polizia giudiziaria delegata all’attività di intercettazione, e possono così essere raggruppati:

  • Misure di sicurezza fisica
  • Misure di sicurezza informatica
    1) Accesso ai sistemi e autenticazione
    2) Trasmissione delle informazioni
    3) Conservazione delle informazioni

Con il successivo provvedimento del 26 giugno 2014 ha concesso un differimento al 30 giugno 2015 del termine assegnato. Con la deliberazione del 25 giugno 2015, sempre su richiesta del Ministero della Giustizia, il Garante ha diviso tutte le misure contenute nel provvedimento del 18 luglio 2013 in 3 gruppi, assegnando un diverso termine di differimento o addirittura sospendendone il termine con riserva di rivalutarne la rilevanza alla luce delle iniziative che saranno state nel frattempo intraprese dal Ministero. Con il provvedimento del 28 luglio 2016 vengono invece nuovamente unite con un unico termine di differimento pari al 31 gennaio 2017.
Infine, il 26 gennaio 2017 il Garante ha sospeso fino al 31 dicembre 2017 i termini indicati nella lettera a) del provvedimento del 25 giugno 2015, ovvero:

  • Misure di Sicurezza informatica per i CIT
  • Misure di Sicurezza informatica per Sistemi di autenticazione e autorizzazione
  • Ulteriori misure di Sicurezza informatica.

sospendendo definitivamente le altre. Esaminando complessivamente gli interventi del Garante circa il differimento dei tempi di adeguamento alle misure di sicurezza prescritte alle Procure della Repubblica con il provvedimento del 18 luglio 2013, su richiesta del Ministero della Giustizia, emerge chiaramente l’utilizzo di un diverso approccio agli adeguamenti in funzione dei relativi impatti economici.
Le misure di sicurezza relative agli aspetti fisici, come ad esempio gli impianti per il rilevamento e l’estinzione di incendi, comprensivi di porte antincendio di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza, sono state valutate come quelle di maggior costo ed infatti sono state subito sospese con la deliberazione del 25 giugno 2015.

Singolare appare la richiesta del Ministero per la proroga di funzionalità specifiche degli apparati di ricezione, quindi non a carico del Ministero, anche laddove queste non richiedano condizionamenti sul lato organizzativo. Uno su tutti e probabilmente il più importante per comprendere a ritroso cosa sia accaduto nella gestione delle intercettazione, è “l’implementazione di funzionalità per l’annotazione in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la inalterabilità, con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle attività svolte e al personale operante, dell’esecuzione delle operazioni”.

In un ambito così fortemente connotato dalla necessità di tracciare in modo fedele quando accade, tipico degli ambienti in cui si opera con elevati standard di sicurezza, possiamo considerare prassi consolidata da molti anni la produzione di sistemi informatici, poi noleggiati dagli Uffici giudiziari, in cui siano presenti funzionalità di logging e analysis della attività svolte sugli stessi.
Anche la stessa certificazione ISO/IEC 27001, spesso presentata ai propri Clienti dalle stesse aziende produttrici, richiama in modo esplicito le attività di logging e monitoring che devono essere applicate anche a livello operativo sul sistema informatico. Su tale tema sarebbe auspicabile avviare quanto prima una forma di verifica e di certificazione di tali apparati, anche nella forma di servizio offerto dalle società ai propri Clienti, che poi sono le Procure della Repubblica, a maggiore trasparenza dei servizi offerti. Questi ed altri aspetti sono trattati nel libro di prossima pubblicazione “La privacy nella gestione delle intercettazioni” con prefazioni del dott. Giovanni Russo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Aggiunto, e del dott. Cosimo Comella, Dirigente del Garante per la protezione dei dati personali, frutto dell’esperienza di formazione dei CIT negli anni 2015 e 2016.

 

3. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario
È stato approvato dalla Camera il disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, senza modifiche rispetto alla versione approvata dal Senato il 15 marzo 2017 per effetto della fiducia posta dal Governo. Infatti, attraverso la questione di fiducia, tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata.
La Legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è indicata come “legge delega”, poiché il comma 82 delega appunto il Governo ad adottare decreti legislativi per riformare le intercettazioni, entro 3 mesi per il comma 84 punti da a) – e) ed entro 1 anno nei rimanenti casi. Occorre precisare, quindi, che la vera riforma sarà attuata da questi decreti legislativi.
Il comma 84 prende in esame diversi aspetti della disciplina, tra cui:

  • la garanzia della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione;
  • le modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni;
  • la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
  • la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cd. trojan) in dispositivi elettronici portatili.

Il comma 85, invece, prevede l’applicazione di decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario. Ai decreti legislativi previsti dai commi 84 e 85 si aggiungono quelli di attuazione dei commi 88 e 89 relativi alla revisione dei costi delle intercettazioni.
Il comma 88 alla lettera e) si occupa delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili. Con la legge delega il Governo dovrà disciplinare il suo utilizzo entro un preciso dettato.
La vera novità introdotta è il termine del 31 dicembre 2017 per rivedere le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001 rivolto agli organismi di telecomunicazioni per applicare un canone annuo forfetàrio. Sul tema, il dossier preparato dal Servizio Studi del Dipartimento giustizia, erroneamente riporta che “in base alla legislazione vigente, i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci: remunerazione degli operatori delle comunicazioni; acquisizione dei tabulati telefonici; noleggio dei macchinari”. In realtà i tabulati telefonici sono stati resi gratuiti dalla legge finanziaria del 2010.

In relazione alla prima voce, il futuro decreto previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 96 del Codice delle Comunicazioni e da emanarsi entro il 31.12.2017, dovrà individuare i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, disciplinare le tipologie di prestazioni obbligatorie, determinare le tariffe per conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50% rispetto alle tariffe praticate oggi.
Relativamente alla terza voce di spesa, il comma 89 della legge delega prevede che “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe”. È previsto che il decreto sia aggiornato ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi. Questa rappresenta una forte criticità per due motivi, primo perché l’innovazione tecnologica non è prevedibile, avviene di continuo e certamente a ritmi inferiori di due anni; secondo, non è affatto declinato chi si dovrà occupare dell’aggiornamento, essendo questa una materia altamente tecnica e specialistica.
Un’ottima previsione sarebbe stata l’istituzione di una Commissione permanente su questi temi che, interagendo con il territorio ed in particolare con gli Uffici di Procura, avrebbe rappresentato un organo di coordinamento e di rilevazione delle esigenze.
Vale la pena ricordare che in Italia non esiste ad oggi un riferimento istituzionale che sia il punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti nell’erogazione delle intercettazioni e che abbia poteri per governare l’evoluzione tecnologica e le incombenze a carico degli operatori, che operi attivamente dei controlli a verifica di quanto realizzato, non solo a livello di trattamento del dato, come già attua il Garante privacy, ma anche a livello funzionale, che monitorizzi l’uso di questo strumento non al fine di scoraggiarne l’utilizzo ma per individuare problematiche di natura tecnica, che sia il punto di riferimento costante per la normativa in continua evoluzione o semplicemente per essere propositore di una sua modifica, considerando che quella tecnologica non si arresta mai.
Ad esempio, oggi, dalle statistiche messe a disposizione dalla Direzione di Statistica del Ministero di Giustizia – benché poco attendibili per le ragioni già pubblicate su un articolo di “Sicurezza e Giustizia” a firma del sottoscritto e del dott. Tommaso de Giovanni della Procura di Reggio Calabria – emerge che solo appena il 10% delle intercettazioni è di natura telematica. Considerando l’uso dello smartphone come successore del tradizionale computer, è davvero un controsenso.

Qualcuno potrebbe obiettare che le comunicazioni siano crittografate, quindi non avrebbe senso intercettare. In realtà andrebbe fatta distinzione tra due concetti importanti ovvero il “dovere di intercettare tutte le comunicazioni effettuate dal target” ed “intercettare solo quelle che si considerano ragionevolmente utili”, e qui mi riferisco alle comunicazioni tramite Whatsapp, Telegram, Skype, ecc. Dal punto di vista strettamente tecnico intercettare solo le comunicazioni telefoniche pone dei forti limiti e soprattutto esclude la possibilità di monitorare comunicazioni per le quali il target non usi la cifratura. D’altra parte dietro lo smartphone c’è una persona fisica, non immune all’errore che possiamo sfruttare, a meno che l’interesse non si rivolga al colloquio tra macchine (e qui il riferimento va anche al 5G che sarà trattato in questa edizione della LIA).
All’interno del Codice delle Comunicazioni, all’art. 1 comma gg) il “servizio di comunicazione elettronica” viene correttamente definito come “trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica”, di qualunque genere di segnale, quindi l’Autorità Giudiziaria è legittimata a chiedere l’intercettazione anche delle comunicazioni Machine-to-Machine (M2M). Al contrario, ragionando per assurdo, guai se così non fosse, perché si aprirebbe il fianco, ad esempio, alle attività degli hacker che possono istruire macchine a dialogare tra loro per scambiarsi informazioni.

Ritornando al tema delle statistiche, queste hanno lo scopo di offrire quel giusto dettaglio di realtà per poter intervenire, sanare o risolvere, e contribuire alla definizione della governance. In altre parole, senza una buona statistica di base come si può pensare di poter riformare in modo efficiente il settore? Se non ho percezione reale di quanto sta accadendo, come potrei definire le nuove regole? Questi sono quesiti che purtroppo non vengono presi in considerazioni nel nostro Paese.
Voi sapete, ad esempio, che il classico abbonato telefonico, ed in particolare le sue abitudini per così dire “telefoniche”, costituiscono il punto di attenzione principale delle compagnie telefoniche. I dati statistici anonimizzati circa l’uso del cellulare costituiscono la base per la creazione delle nuove tariffe. Allora perché non fare lo stesso con il target sotto intercettazione? Si potrebbe analizzare, ad alto livello, il numero di comunicazioni effettuate, la loro tipologia, la durata delle chiamate (se utilizzano ad esempio i classici squilli o i tentativi di chiamata) al fine di costruire un modello di studio del target e perfezionare così le indagini.
Occorre porre una grande attenzione alle statistiche e non credo che sia positivo per il nostro Paese non controllare questa risorsa. In America tutto questo già avviene: l’Ufficio Amministrativo di ogni tribunale fornisce un rapporto annuale al Congresso, in termini di numero di intercettazioni, durata iniziale e durata dell’eventuale proroga, costo degli apparati utilizzati e, molto importante, l’indicazione sull’esito delle operazioni d’intercettazione, ovvero se hanno comportato un arresto e una condanna. Le statistiche sono molto accurate al punto da indicare anche il numero delle intercettazioni in cui è stato rilevato l’uso della crittografia.

Concludendo sul punto che riguarda la legge delega sulle intercettazioni, il 2 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo sulla riforma della disciplina delle intercettazioni, con riguardo ai seguenti profili:

  • la trascrizione sommaria e l’utilizzazione in sede cautelare dei risultati delle captazioni,
  • la scansione procedimentale per la selezione del materiale intercettativo,
  • le condizioni e i requisiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di
  • captatori informatici in dispositivi elettronici portatili.

Sempre il 2 novembre su tale schema si è pronunciato il Garante della Privacy con un parere in merito, per cui ne chiedeva la modifica in alcuni punti o addirittura la soppressione di alcuni articoli. La tempistica degli eventi appare davvero singolare, fino a porre in dubbio che si abbia avuto il tempo di prendere visione delle indicazioni del Garante.
Rimane da attendere la previsione di regolamentazione introdotta dalla legge 103 del 23 giugno 2017 che all’art. 1 comma 88 lettera b) prevede entro il 31 dicembre 2017 il decreto legislativo che attua la revisione delle voci di listino e che definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse. Mentre il comma 89 pone come limite il 3 agosto 2018 il termine per la definizione, tramite decreto legislativo, delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione.

 

4. Ordine europeo d’indagine penale
L’ultimo argomento che vorrei segnalarvi è l’Ordine europeo d’indagine penale, istituto complesso che comprende anche l’utilizzo delle intercettazioni su richiesta di un’autorità estera che, a seconda dei casi, può essere richiedente oppure esecutrice. Il disegno di decreto legislativo, presentato con atto del Governo n. 405 del 21 marzo 2017, aveva non poche singolarità, alcune delle quali sfociano proprio in aspetti inesatti. L’analisi di queste singolità è alla base dei due interventi previsti sul tema in questa edizione della LIA, il primo sulle attività condotte dall’ETSI ed il secondo sul roaming internazionale.
Personalmente ho presentato all’Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia la lista delle singolarità, degli aspetti tecnici errati e dei passaggi del decreto che non descrivono nel dettaglio cosa occorre fare. Non ho ricevuto alcun riscontro. Nonostante questo, il decreto legislativo è stato emanato nella medesima forma della sua bozza con il Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108

 

5. Conclusioni
A conclusione di questo intervento introduttivo, va quindi riconosciuto che tutte queste singolarità appena evidenziate, le condizioni di riservo sulle questioni afferenti le intercettazioni, il fatto stesso che il legislatore non consideri le proposte di miglioramento che vengono dagli addetti ai lavori, costituiscono forti indicatori oggettivi del fatto che, a differenza degli altri paesi europei, non c’è una cristallina propensione ad una forma democratica di discussione sul tema.
Spesso queste discussioni vengono riservate, o se vogliamo secretate, quando invece credo sia pieno diritto di tutti noi esprimere un parere in merito, soprattutto se questo parere è dettato da esperienza e professionalità come la vostra.
A voi quindi rivolgo il più cordiale augurio di buon proseguimento. ©

 


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