Antonio DItullioGiurisprudenzaII_MMXVIII

AMMENDA DI 15.000 EURO SE SI SCATTA LA FOTO AL PROPRIO VOTO IN CABINA ELETTORALE

di Antonio Di Tullio DElisiis

[vc_row]

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 9400 del 21 dicembre 2017 e depositata il 1° marzo 2018
L’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poiché la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.

[/vc_row]

 

1.    Il fatto
Con sentenza del 18 maggio 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto P. L. B. colpevole del reato previsto dall’art. 1 legge n. 96 del 2008, per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli nella pena pecuniaria di euro 15.000 di ammenda.
L’imputato aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui risultava già impresso il suo voto, ma il suo difensore assumeva non essersi consumato il reato contestato poichè la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettura della norma, dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.
La Corte territoriale aveva, invece, confermato la condanna del P. L. B. affermando che la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso.
La Corte riteneva, infine, inapplicabile il disposto dell’art. 131 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sé condotta costituente reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale appena compilata.

 

2.    I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Proponeva ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge ed il vizio della motivazione in quanto, se è vero che il primo comma della norma citata prevede la punizione di chi porta all’interno della cabina degli strumenti atti a fotografare il voto, è altrettanto vero che i commi successivi dettano gli adempimenti che il presidente del seggio deve attuare per rendere concreto tale divieto, consistenti nell’invitare l’elettore a depositare le apparecchiature prima di entrare in cabina.
Con il secondo motivo si lamentava la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto dell’art. 131 bis cod. pen. atteso che il comportamento posto in essere dall’imputato era stato del tutto occasionale e l’omissione dell’invito da parte del presidente aveva certamente diminuito il coefficiente psicologico del fatto e, quindi, la sua gravità anche perché il precedente penale ascrivibile a suo carico non era impeditivo.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria sostitutiva, non essendo possibile limitare il ragguaglio previsto dall’art. 459 comma 1 bis introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 203 al solo caso delle pene pecuniarie irrogate con il decreto penale.

 

… Continua su EDICOLeA

 

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Altri articoli di Antonio Di Tullio DElisiis

Sequestro probatorio inefficace se non convalidato dal PM entro 48 ore -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. IV_MMXIX)
Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza n. 26606 del 12 marzo2019 e depositata il 17 giugno 2019. La Seconda sezione ha affermato che l’inefficacia del sequestro probatorio, eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria e non convalidato nel termine perentorio di quarantotto ore dal pubblico ministero, fa sorgere, in capo a quest’ultimo, l’obbligo di restituzione non solo degli originali dei documenti sequestrati, ma anche delle copie eventualmente estratte.
Viola il principio di proporzionalità ed adeguatezza il sequestro indiscriminato di sistema informatico che conduce all’apprensione dell’intero contenuto di informazioni -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXIX)
Corte di cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 24617 del 24 febbraio 2015 e depositata il 10 giugno 2015. La Sezione Sesta, decidendo su una fattispecie di perquisizione e sequestro di computer di giornalista, ha affermato che: deve ritenersi violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza, applicabile anche ai vincoli reali, nel caso di sequestro indiscriminato di un sistema informatico a fini probatori che conduca, senza che ve ne sia specifica ragione, all’apprensione dell’intero contenuto di informazioni; le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al dato informatico, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che il trattenimento di copia dei dati sequestrati, con restituzione all’avente diritto del loro supporto fisico originale di memoria, non fa cessare il sequestro; il diritto all’anonimato sulle fonti del giornalista, quale previsto dall’art. 200 cod. proc. pen., non consente il ricorso a perquisizione e sequestro per acquisire il nominativo della fonte, salvo che non ricorrano, ex ante, le condizioni per la non operatività del diritto al segreto.
AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO SI APPLICA IL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM”: LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NON PUO’ MODIFICARE LA PRECEDENTE DECISIONE -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. III_MMXVIII)
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 35290 del 19/07/2018 e depositata il 24/07/2018. In materia di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna, nella specie per il mancato invio ad opera dello Stato estero della documentazione integrativa richiesta, trova applicazione il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., per cui la Corte d’appello non può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, modificare la precedente decisione.
SI SOTTRAE AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ LA VALUTAZIONE DELL’ATTENDIBILITÀ DELLE FONTI DI PROVA -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. I_MMXVIII)
Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n.45090 del 12 settembre 2017 e depositata il 29 settembre 2017. Sul ricorso proposto dall’imputato che lamentava la motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente quale autore della rapina effettuata mediante Facebook, la Corte ha rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA PUÒ ESSERE DISPOSTA SOLO SE PREVISTA COME SANZIONE ACCESSORIA -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. IV_MMXVII)
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 47216 del 27 maggio 2016 e depositata il 9 novembre 2016. La pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d’ufficio ed a spese del condannato, a norma dell’art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen.
La cassazione si adatta alla depenalizzazione del reato di scrittura privata falsa e di uso di atto falso -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. III_MMXVII)
Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 4951 del 17 gennaio 2017 e depositata il 2 febbraio 2017. I decreti legislativi n. 7 ed 8 del 2016 hanno depenalizzato una serie di reati prevedendo per alcuni (tra cui quelli puniti con la sola ammenda o la sola pena pecuniaria) l’invio degli atti all’autorità amministrativa competente e per altri (come l’ingiuria, la scrittura privata falsa o l’uso dell’atto falso) la condanna ad una sanzione civile pecuniaria, che varia da euro cento ad euro 8.000 ovvero da euro 200 ad euro 12.000. La Corte di Cassazione ha dovuto quindi confermare che non è più reato realizzare una scrittura privata falsa, come un contratto di affitto tra le parti, e che non è più illecito penale l’uso di un atto falso.
PER LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE VALE L’INTERO QUADRO INDIZIARIO -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXVII)
Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza n. 3624 del 16 gennaio 2016 e depositata il 24 gennaio 2017. Se la difesa presenta delle confutazioni del quadro indiziario, il Tribunale del riesame non può confermare la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di un indagato identificato unicamente in base ad una comparazione tra fermi immagini, estratti da videoriprese, e fotografie operata dalla polizia giudiziaria.
LA CASELLA DI POSTA È UN “SISTEMA INFORMATICO” RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 615 TER C.P. -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 13057 del 28 ottobre 2015 e depositata il 31 marzo 2016. Con la sentenza in argomento la Cassazione ha affermato per un verso che, tra i sistemi informatici che possono essere oggetto della condotta delittuosa preveduta dall’art. 615 ter c.p. (vale a dire il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), vi è anche la casella di posta elettronica, per altro verso, ha chiarito come e in che termini questa casella di posta elettronica possa essere oggetto dell’attività delittuosa prevista dall’art. 615 ter c.p.
CUSTODIA CAUTELARE DA ANNULLARE SE LA DIFESA NON HA OTTENUTO COPIA DELLE INTERCETTAZIONI RICHIESTE TEMPESTIVAMENTE DAL PM -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. II_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 45490 del 4 novembre 2015 e depositata il 13 novembre 2015. Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affermato come sia diritto del difensore, in sede de libertate, accedere alle registrazioni delle comunicazioni intercettate. Nel caso in cui ciò non avviene, deve ritenersi affetta da nullità, a regime intermedio, il provvedimento con cui il Tribunale del riesame confermi l’ordinanza cautelare senza che la difesa, pur avendone fatta richiesta, non abbia potuto ottenere copia delle intercettazioni a causa di ritardi imputabili alla pubblica accusa.
IL RAPPORTO TRA L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO -
di Antonio Di Tullio DElisiis (N. IV_MMXV)
Il rapporto tra l’art. 131-bis c.p. e l’art. 385 c.p.p. Diverse tesi ermeneutiche si sono contrapposte sul tema inerente il margine di applicabilità riservato all’istituto della particolare tenuità del fatto nel caso di fermo e arresto. Lo scopo del presente approfondimento è quello di provare a comporre siffatto contrasto interpretativo ipotizzando, tra Le diverse tesi, l’orientamento da ritenersi preferibile.

Mostra di più

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio