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Tabulati di traffico storico per finalità di accertamento e repressione dei reati: caratteristiche e tempi di conservazione

di Giovanni Nazzaro

Legge n. 167 del 2017, art. 24
In attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonche’ dei dati relativi alle chiamate senza risposta è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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1. Introduzione
Quando usiamo un tipico servizio di comunicazione elettronica ci lasciamo dietro tracce digitali che nell’insieme rappresentano il nostro digital footprint o ombra digitale. Nel collettivo comune è radicata l’idea che questa nostra ombra digitale sia propagata perché siamo illuminati da un sole digitale rappresentato esclusivamente da un social network. In realtà lasciamo dietro di noi molte più informazioni che non sono legate alle tipiche comunicazioni telematiche ma anche a quelle telefoniche, come i numeri di telefono che abbiamo chiamato e la posizione geografica in cui eravamo quanto abbiamo telefonato. La maggior parte di queste informazioni sono disponibili solo ad una precisa categoria di destinatari, legittimati dalla legge a consultarli: l’Autorità Giudiziaria e la Polizia giudiziaria delegata da questa.
Il nostro codice privacy, anche nella versione aggiornata che ha recepito il GDPR, prevede all’art. 132 per il fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche un trattamento dei dati ai fini di accertamento e repressione dei reati, quindi completamente svincolato da quello relativo della fatturazione. Vediamo di seguito cosa dovrebbero contenere questi tabulati ed i loro tempi di conservazione.

 

2. Chi produce i tabulati
I tabulati di traffico storico utilizzati a scopi di giustizia hanno un origine comune ai dati di tariffazione, nel senso che, nei primi tempi in cui nacquero le comunicazioni fisse e mobili, quando ancora l’utilizzo di Internet era davvero limitato a pochi utenti, l‘operatore telefonico produceva solo un elenco di chiamate relative a quelle tariffate, dalle quali si poteva risalire al chiamante o al chiamato, alla data e all’ora della telefonata.
Poi arrivò l’era di Internet e la necessità di tariffare venne estesa anche a questa tipologia di comunicazione che comprendeva le connessioni via WAP e gli MMS. Infine arrivarono le prime video-chiamate su rete a circuito, quelle che venivano effettuate con un tasto apposito sulla tastiera del cellulare. Questi servizi sono andati in disuso e al giorno d’oggi sono un vago ricordo, eppure pochi sanno che le prime video-chiamate avevano una percentuale di successo non molto alta, al punto che gli operatori telefonici abilitarono servizi di monitoraggio della qualità per tracciare il motivo dell’insuccesso delle video-chiamate. Fu l’inizio dei tabulati di traffico storico arricchiti dei tentativi di chiamata.
Il nostro codice privacy, prima richiamato, impone che i tabulati di traffico storico siano prodotti dal relativo fornitore del servizio o service provider, ma la forma con cui questo obbligo viene richiamato fa riferimento esclusivamente al periodo di tempo. In realtà è il codice delle comunicazioni ex art. 96 che obbliga gli operatori di comunicazioni elettroniche, in relazione al servizio da essi offerti, ad ottemperare agli obblighi verso l’Autorità Giudiziaria. Quindi rispettivamente l’Internet Service Provider (ISP) dovrà tenere traccia delle connessioni a Internet, l’operatore di telefonia mobile (MNO) dovrà conservare le chiamate in entrata ed in uscita dei propri utenti, mentre il generico Service Provider (SP) dovrà conservare tutti i riferimenti delle comunicazioni degli utenti a cui offre il suo specifico servizio.

 

3. Cosa devono contenere i tabulati
Il riferimento in Italia per il contenuto dei tabulati di traffico storico è il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109 “Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”. A tal proposito occorre ricordare che la Direttiva 2006/24/EC o Data Retention Directive è una direttiva dell’Unione europea collegata alla conservazione dei dati nelle telecomunicazioni, che l’8 aprile 2014 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalida in seguito al caso giudiziario intentato da Digital Rights Ireland contro le autorità irlandesi e altri. Secondo la Direttiva, gli Stati membri dovevano conservare i dati sulle telecomunicazioni dei cittadini per un minimo di sei mesi a un massimo di ventiquattro.
Il decreto legislativo recepisce letteralmente alcune disposizioni europee poi dichiarate invalide dalla Corte europea, quindi è plausibile che un’azione legale volta, in maniera diretta o indiretta, a dichiarare l’incompatibilità del d.lgs 109/2008 con il diritto europeo avrebbe probabilmente successo. Ad oggi però non è stata registrata alcuna iniziativa, governativa o ministeriale o privata, che miri ad allineare la normativa italiana alla data retention, di conseguenza il decreto legislativo rimane l’unico riferimento valido in Italia per la produzione dei tabulati di traffico storico.

La tabella in alto riporta le informazioni che devono essere presenti all’interno dei tabulati di traffico storico. Con riferimento a quelli telefonici, visto che la norma non indica come le informazioni devono essere presentate, relativamente ai dati degli intestatari delle numerazioni telefoniche che compaiono all’interno, è possibile elencarli in fondo al tabulato; l’aspetto importante è che l’indicazione dell’intestatario sia riferita al periodo della comunicazione. Inoltre, è buona prassi aggiungere altre informazioni oltre a quelle richieste dalla norma, al fine di semplificare l’interpretazione del caso di traffico e ridurre le richieste di chiarimento verso l’Operatore di telecomunicazioni. Questo si traduce nell’aggiungere, ad esempio, il campo “call reference” che identifica tutti gli eventi di una stessa telefonata, oppure il numero di MBytes scambiati in download e upload per le connessioni telematiche.
Riguardo l’elenco delle informazioni, abbiamo già accennato al fatto che la norma non ne indica il formato. Questo si è tradotto nel tempo in una varietà di formati di tabulati prodotti dai diversi operatori di telecomunicazioni, che possono essere anche difficilmente riscontrabili tra di loro con verifiche incrociate.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

 

4. Evoluzione della normativa inerente i tempi di conservazione dei dati
A differenza delle intercettazioni, che nel nostro paese hanno avuto solo recentemente un tentativo di riforma anche sotto il profilo tecnico, la data retention, ovvero la conservazione dei dati presso gli operatori di telecomunicazioni, è stata da sempre oggetto di continue modifiche sotto il profilo normativo, sia comunitario che nazionale, molto probabilmente perché la conservazione dei dati è qualcosa che colpisce chiunque usi i servizi di comunicazione elettronica, anche se lo fa con buoni propositi.
In sostanza si è intervenuto molto e spesso soprattutto sui tempi di conservazione, a volte anche in contrasto ad eventi di terrorismo come nel caso del c.d. decreto Pisanu, che ha introdotto il concetto di chiamata senza risposta in Italia a seguito dei tragici attentati del 7 luglio 2005 di Londra e del 23 luglio 2005 di Sharm el Sheikh (in quest’ultimo caso esplosero tre autobombe innescate da una chiamata).
Si elencano di seguito i principali interventi normativi in materia, con un richiamo alla tipologia:

  1. Dlgs 30 giugno 2003, n. 196: conservazione del traffico telefonico  30 mesi
  2. Legge 26 febbraio 2004, n. 45: conservazione del traffico telefonico  24 mesi + 24 mesi per i delitti art. 407, comma 2, lettera a) cpp.
  3. Legge 31 luglio 2005, n. 155: conservazione traffico telematico  6 mesi + 6 mesi per i delitti art. 407, comma 2, lettera a) cpp. Introduzione dei tentativi di chiamata. Sospensione della cancellazione dei dati fino al 31.12.2007.
  4. Legge 28 febbraio 2008, n. 31: sospensione della cancellazione dei dati fino al 31 .12.2008.
  5. Legge 18 marzo 2008, n. 48: conservazione dei dati telematici per non oltre 6 mesi aggiuntivi.
  6. Dlgs 30 maggio 2008, n. 109. Dettaglio delle informazioni da conservare e tempi di conservazione, Traffico telefonico  24 mesi, Traffico telematico  12 mesi, tentativi chiamata  30 giorni.
  7. Legge 28 novembre 2008, n. 186: produzione dei tentativi di chiamata dal 31.03.2009.
  8. Legge 27 febbraio 2009, n. 14: sospensione della cancellazione dei dati fino al 31 .12.2009.
  9. Legge 23 aprile 2009, n. 38: produzione dei tentativi di chiamata dal 31.12.2009 (VoIP dal 31.12.2010).
  10. Legge 17 Aprile 2015, n. 7: conservazione dei dati di traffico telefonico, telematico e tentativi di chiamata fino al 31 dicembre 2016 (delitti art. 407, comma 2, lettera a) cpp).
  11. Legge 25 febbraio 2016, n. 21: sospensione della cancellazione dei dati di traffico telefonico, telematico e tentativi di chiamata fino al 30 giugno 2017 (delitti art. 407, CPP).
  12. Legge n. 167 del 2017, art. 24: a patire dal 12 dicembre 2017 la conservazione dei dati di tutte le tipologie è fissata a 72 mesi per i reati di cui all’articolo 51 cpp, comma 3-quater, e articolo 407 cpp, comma 2, lettera a).

Nel tempo il periodo di conservazione dei dati ha subito diverse modifiche passando dai minimi termini previsti dalla legge ad un massimo di 104 mesi per effetto del decreto Pisanu che ha sospeso tali termini. Il grafico accanto mostra una elaborazione dei tempi di conservazione per il solo traffico telefonico, con una proiezione fino all’anno 2023 qualora non vi siano ulteriori modifiche.

 

5. Considerazioni sulla attuale disponibilità dei dati
Per effetto dei suddetti interventi, a norma dell’art. 132 del Codice della privacy aggiornato, relativamente alla conservazione di dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati, alla data odierna è previsto che:

  • i dati relativi al traffico telefonico siano conservati per 24 mesi dalla data di comunicazione
  • i dati relativi al traffico telematico siano conservati per 12 mesi dalla data di comunicazione
  • i dati relativi alle chiamate senza risposta siano conservati per 30 giorni dalla data di comunicazione.

Le suddette tempistiche sono relative alla disponibilità dei dati per le Autorità Giudiziarie per i reati comuni, ma non corrispondono agli effettivi tempi di conservazione presso i service provider italiani poiché la Legge n. 167 del 2017, art. 24 prevede la conservazione per 72 mesi nei reati previsti dall’articolo 51 cpp, comma 3-quater (Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo), e dall’articolo 407 cpp, comma 2, lettera a). Non sapendo a priori per quali utenze potrà procedere in futuro l’Autorità Giudiziaria, ecco che il periodo di conservazione a 72 mesi si estenderà a tutti gli utenti.
Infine, occorre considerare che l’intervento legislativo precedente alla legge 167/2018 ha avuto effetto fino al 30 giugno 2017, questo vuol dire che il 1° luglio 2017 sono stati ristabiliti i tempi di conservazione classici. Dal 12 dicembre 2017 è stata poi sospesa la cancellazione secondo la nuova disposizione, quindi l’effettiva disponibilità dei dati a 72 mesi non ci sarà prima del 12 dicembre 2021 per i dati telefonici e del 12 dicembre 2022 per i dati telematici. ©

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