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« LA VIOLENZA E’ SEMPLICE, LE ALTERNATIVE ALLA VIOLENZA SONO COMPLESSE » (FRIEDRICH HACKER): INTRODOTTO IL “CODICE ROSSO”

di Daniela Gentile

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Legge 19 luglio 2019, n.69
“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; in Procure con molte segnalazioni al giorno, questo aspetto potrebbe portare a problemi di ordine pratico e impedire di estrapolare i casi più gravi.

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L’attenzione del Legislatore nei confronti della violenza di genere viene nuovamente testimoniata con il varo del c.d. «Codice rosso», la legge che interviene, in parte innovando in parte modificando, sulla disciplina penale della violenza domestica; spinto anche da istanze populiste che mal si celano nelle trame del provvedimento, le novità si muovono in diverse direzioni, sul piano sostanziale e procedurale. Senza pretesa di esaustività questi i punti chiave:

1. “Accelerazione dei tempi”

Si prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, il quale, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; gli atti d’indagine delegati dal p.m. alla polizia giudiziaria dovranno, ora, avvenire senza ritardo.
È questa forse la parte maggiormente critica dell’impianto posto che, non essendo stata eliminata la possibilità di delega alla polizia giudiziaria, in considerazione della cronica carenza di organico nelle procure, le donne saranno con ogni probabilità sentite da carabinieri e polizia. Non viene, poi, considerata la possibilità che la donna sia stata collocata presso una struttura protetta ovvero, al contrario, di esposizione a maggior rischio qualora conviva ancora con il maltrattante. Dubbi sono stati sollevati anche da Di.Re. in occasione dell’audizione nel corso dei lavori parlamentari: «per i casi NON ad alto rischio, la donna potrebbe non essere pronta e ciò comprometterebbe la sua attendibilità per l’intero procedimento; se non adeguatamente sostenuta la donna potrebbe negare o ritrattare compromettendo le indagini; nei casi ad alto rischio la donna potrebbe non essere ancora in situazione di sicurezza». Anche Unione Camere Penali Italiane solleva forti perplessità soprattutto quando le persone offese siano soggetti minori di età ipotizzando che la loro immediata audizione entro 3 giorni li esporrebbe al maggior rischio di rendere dichiarazioni che potrebbero soffrire dell’induzione dell’adulto o degli adulti di riferimento (quantomeno sulla scia di un emotività derivante dal poco tempo trascorso). Sempre sotto il profilo procedurale, contrazione dei tempi anche per l’avvio del procedimento penale per una serie di reati tra cui i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e la violenza sessuale; più rapida, di conseguenza, anche l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

2. Inserimento di quattro nuove fattispecie delittuose

  • Delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. revenge porn), sanzionato con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.
  • Delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni.
  • Delitto di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
  • Delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, colpito con la detenzione da sei mesi a tre anni.

 

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