Francesco BOTTI è avvocato amministrativa del Foro di Vallo della Lucania. Collabora presso uno studio specializzato nel diritto amministrativo in Salerno. Assiste e difende enti pubblici e privati innanzi alla giurisdizione amministrativa e ordinaria. In ambito penale si occupa prevalentemente di reati contro la PA, reati edilizi, paesaggistici ed ambientali.
Nel 2003 è stato documentarista esterno presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del C.N.R. di Firenze, nell’ambito del progetto nazionale “Norme in Rete” promosso dal Ministero della Giustizia e dall’A.I.P.A.
Nel 2009 ha conseguito il Diploma nell’ambito del Corso Annuale di Perfezionamento (ed aggiornamento professionale) in “Amministrazione Locale” presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno e, nel 2017, il Diploma di perfezionamento post-lauream in “Anticorruzione e appalti nella pubblica amministrazione” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza– dell’Università degli Studi di Salerno.
È Cassazionista dal 2020.
Nel tempo libero conduce, in via amatoriale, un programma radiofonico sulla webradio del Portale di Informazione InfoCilento.it
Articoli pubblicati
di Francesco Botti (N. III_MMXX)
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenze n. 1845 e 1846 del 20 marzo 2019. Alla luce delle recenti sentenze pressoché gemelle della Quinta Sezione del Consiglio di Stato nn. 1845 e 1846 del 20 marzo 2019, nonché della successiva sentenza della medesima Sezione n. 3052 del 14 maggio 2020, la giurisprudenza amministrativa si rivela essere oramai costantemente orientata nel qualificare gli affidamenti dei servizi di intercettazioni telefoniche ed ambientali, da parte delle Procure, come contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza e, dunque, disciplinati dall'art. 162 del D. Lgs. n. 50/2016 (cd. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
di Antonio Picarella e di Francesco Botti (N. II_MMXX)
La confisca prevista dall’art 44 co. 2 del D.P.R. 380/2001 può essere disposta anche a seguito della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva ove, prima che sia maturata detta prescrizione, sia stata già accertata la lottizzazione stessa nelle sue componenti oggettive e soggettive. Ne deriva che, in caso di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, all'esito del giudizio di gravame, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca urbanistica, in applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. Resta fermo tuttavia che, una volta intervenuta la prescrizione, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., co. 1 il giudizio non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. Questi, in sintesi, i principi enunciati nella recente sentenza n. 13539 depositata il 30 aprile 2020 dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione.