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Detenzione di materiale pornografico anche per i file cancellati sullo smartphone ma ripristinabili

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 43615 del 5 novembre 2021 e depositata il 26 novembre 2021

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La Corte territoriale aveva rimarcato, rispondendo specificamente alla censura difensiva, che/ benché la cancellazione delle foto da uno smartphone non preveda l’inserimento delle stesse in un cestino, tanto il sistema Android che quello degli smartphone Apple consentono procedure piuttosto elementari e di comune conoscenza per ripristinare le immagini eliminate non in modo permanente; nella specie, le immagini, recuperate e sequestrate, si trovavano in una cartella del cellulare denominata “eliminati di recente” e, quindi, erano di facile ed immediato ripristino.

Le argomentazioni dei Giudici di appello sono congrue e logiche ed in linea con il principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-quater cod.pen.non ha alcuna rilevanza il mero trasferimento di file pedopornografici all’interno della cartella “cestino ” del sistema operativo di un personal computer in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al “file” (o, come nella specie, mediante il ripristino delle foto).

Deve, quindi, affermarsi che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-quater cod.pen, non ha alcuna rilevanza il trasferimento di foto pedopornografiche nella cartella del cellulare denominata “eliminati di recente” in quanto le stesse restano comunque disponibili mediante una semplice operazione di ripristino delle foto.

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