Angela GabrieleArticlesI_MMXIVLawful Interception

Parere del Consiglio di Stato sulla ripartizione delle spese per le intercettazioni

di Angela Gabriele

Consiglio di Stato, parere n. 421 del 4 febbraio 2014

Il recupero delle spese sostenute nelle indagini per le intercettazioni telefoniche si divide in parti uguali tra tutti i condannati. A precisarlo, lo schema di decreto del ministero della giustizia sul recupero delle spese del processo penale, che ha avuto parere favorevole del Consiglio di Stato (n. 421/2014 del 4/02/2014). Il provvedimento, che sostituirà il vigente decreto ministeriale 111/2013, chiarisce alcuni dubbi interpretativi.

 


 

In epoca di ristrettezze finanziarie è importante che lo Stato recuperi tutte le spese che anticipa per i processi penali e la sua macchina amministrativa deve approntare ogni strumento idoneo a tal fine. Sarà questo il motivo per cui a distanza di neppure un anno, dopo il decreto ministeriale n. 111/2013, entrato in vigore soltanto lo scorso ottobre, “allo scopo di ovviare a dubbi applicativi e incertezze interpretative che quest’ultimo poteva ingenerare”, sia stato già elaborato un nuovo schema di regolamento volto ad abrogare tale decreto ministeriale e a ridefinirne il contenuto.

Prima di analizzare quanto è stato oggetto di esame del Consiglio di Stato, va fatto un excursus delle norme principali che disciplinano tale ambito. Già chi aveva stilato il decreto ministeriale n. 111/2013 aveva sentito l’esigenza di riportare nelle note il testo integrale delle disposizioni di legge cui ha operato il rinvio al fine di facilitarne la lettura, evidentemente perché trattasi di norme variamente distribuite nella legislazione italiana, oltretutto parzialmente modificate nel tempo e contenenti esse stesse ulteriori richiami legislativi di riferimento. Viene quindi trascritto il basilare art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., come modificato dal comma 3, lett. e), dell’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile): “Art. 205 (L) (Recupero intero, forfettizzato e per quota):

  1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’ art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, (n.d.r. intercettazioni telefoniche) e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo”.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Così pure nel medesimo decreto ministeriale n. 111/2013 viene riportato integralmente il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Tali commi disciplinano la procedura e la forma con cui i regolamenti ministeriali ed interministeriali possono essere adottati, cioè tramite decreti, ove sia la legge a stabilirlo espressamente.

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