GiurisprudenzaI_MMXIIIMichele Iaselli

LA DIFFAMAZIONE TRAMITE FACEBOOK PUÒ CONFIGURARSI COME REATO AGGRAVATO DALL’USO DEL MEZZO STAMPA

di Michele Iaselli

Tribunale di Livorno, Ufficio del G.I.P., sentenza n. 38912 del 2 ottobre 2012 e depositata il 31 dicembre 2012

Il tribunale di Livorno, con sentenza di primo grado, stabilisce che l’uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione professionale della parte civile per mezzo di Facebook integra gli estremi del delitto di diffamazione, aggravato dall’avere arrecato l’offesa con un mezzo di pubblicità della fattispecie considerata dell’art. 595 c.p. e equiparato, sotto il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo stampa.

 


Con la sentenza del G.I.P. di Livorno n. 38912 del 2 ottobre 2012 ancora una volta la Rete viene presa in esame come mezzo di esecuzione di reati ed in particolar modo assume rilevanza la grande potenzialità del social network per eccellenza, Facebook, come mezzo di divulgazione del pensiero nonché mezzo di diffusione di notevole efficacia.

Come è noto i social networks (Facebook, MySpace e altri) sono “piazze virtuali”, cioè dei luoghi in cui via Internet ci si ritrova portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri, indirizzi di amici e tanto altro. I primi social networks sono nati in ambito universitario, tra colleghi che non si volevano “perdere di vista”, che desideravano “fare squadra” una volta entrati nel mondo del lavoro. Facebook agli inizi era esattamente la traduzione virtuale del “libro delle fotografie” della scuola, dell’annuario. Una bacheca telematica dove ritrovare i colleghi di corso e scambiare con loro informazioni. Gli ultimi sviluppi spingono i social networks a integrarsi sempre più con i telefoni cellulari, trasformando il messaggio che pubblichiamo online in una sorta di SMS multiplo che giunge istantaneamente a tutti i nostri amici. I social networks sono strumenti che danno l’impressione di uno spazio personale, o di piccola comunità. Si tratta però di un falso senso di intimità che può spingere gli utenti a esporre troppo la propria vita privata, a rivelare informazioni strettamente personali, provocando “effetti collaterali”, anche a distanza di anni, che non devono essere sottovalutati. Di conseguenza pur rappresentando lo strumento di condivisione per eccellenza e quindi straordinarie forme di comunicazione, comportano dei rischi per la sfera personale degli individui coinvolti.

La rivoluzione digitale, con l’avvento del computer e della rete globale, ha posto le basi per una nuova dinamica dei flussi informativi. Al concetto di bidirezionalità che consente parallelamente di fornire ed acquisire informazioni sempre più dettagliate, si sono affiancati fattori oggettivi che hanno apportato indubbi vantaggi. Internet, web, banda larga, wireless, hanno consentito da un lato, di ridurre in maniera esponenziale i tempi di trasmissione delle informazioni internet, e dall’altro l’abbattimento delle distanze fisiche. Ad esempio, oggi la notizia di un determinato evento che accade negli Usa, raggiunge il sig. Marco Rossi che navigha in Internet tramite una connessione wireless comodamente seduto su una panchina del parco. Tuttavia, in maniera del tutto simmetrica, un complesso di informazioni relative proprio al sig. Marco Rossi viene raccolta ed elaborata, quali siti visita, per quanto tempo vi ci trattiene, quali ricerche compie. Posto che attualmente il tempo medio che un utente tipo trascorre innanzi ad un pc è in continua crescita, e che l’utilizzo dei servizi online segue lo stesso trend, risulta scontato che i dati di traffico di Internet rappresentano un’ottima base di partenza per tracciare un profilo più o meno dettagliato dei singoli netizens. Potenzialmente oggi per sapere chi è il sig. Marco Rossi, è sufficiente seguire le sue tracce digitali, quali siti raggiunge, per quanto tempo vi si trattiene, quali operazioni compie. Si tratta di analisi di una certa complessità, che con l’avvento del web 2.0 è divenuta tutt’altro che impossibile. È, quindi, naturale che in considerazione proprio di queste nuove potenzialità della Rete ed in particolare del web 2.0, è necessario un giusto ed equilibrato bilanciamento tra principi come la tutela della libertà di manifestazione e circolazione del pensiero e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che assumono anch’essi un rango di carattere costituzionale e potrebbero essere lesi da un esercizio sconsiderato della libertà in questione.

Il caso di specie rientra, purtroppo, tra i più frequenti: un ex dipendente di un centro estetico licenziato, a suo dire, ingiustamente pubblica dei posts offensivi sulla “bacheca” del proprio profilo Facebook, dal contenuto volgare e tenore chiaramente denigratorio rispetto alla professionalità del centro estetico.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

Come il G.I.P. osserva, la fattispecie integra tutti gli elementi del delitto di diffamazione:

 

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Michele IASELLI Vicedirigente del Ministero della Difesa, Presidente di ANDIP, docente Università di Cassino, coordinatore comitato scientifico Federprivacy

 

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