Antonio DItullioGiurisprudenzaIII_MMXVIII

AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO SI APPLICA IL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM”: LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NON PUO’ MODIFICARE LA PRECEDENTE DECISIONE

di Antonio Di Tullio DElisiis

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Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 35290 del 19/07/2018 e depositata il 24/07/2018
In materia di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna, nella specie per il mancato invio ad opera dello Stato estero della documentazione integrativa richiesta, trova applicazione il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., per cui la Corte d’appello non può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, modificare la precedente decisione.

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1.    Il fatto

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli aveva disposto la consegna di A. S. all’autorità giudiziaria polacca, che l’aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale n. II KOP 14/13 del 30/04/2013 emesso dalla Corte Regionale di K. per l’esecuzione dell’ordinanza di cattura n. II KP 212/04 (DS. 238/10) adottata il 03/08/2004 dalla Corte Distrettuale di K. per l’esercizio dell’azione penale in ordine ad una condotta qualificabile ai sensi della legge italiana in termini di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.).
Il 10/04/2018, peraltro, la stessa Corte territoriale aveva emesso sentenza di rifiuto della consegna in esito alla mancata trasmissione, più volte sollecitata e non evasa, da parte delle autorità polacche delle informazioni integrative richieste ai sensi dell’art. 16 legge n. 69 del 2005, sentenza che non essendo stata impugnata era divenuta irrevocabile.
Successivamente in data 19/04/2018 era pervenuta nella cancelleria della Corte napoletana l’indicazione delle fonti di prova a suo tempo sollecitata e su richiesta del P.G. distrettuale ed era stata avviata una nuova procedura di consegna, stavolta definita mediante pronuncia della sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti sia la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7 legge n. 69 del 2005 sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza del reato ipotizzato, poggianti su dichiarazioni testimoniali e su elementi di natura documentale; era stato escluso, infine, la ricorrenza di cause di rifiuto ai sensi dell’art. 18, lett. p), r) e t) della stessa legge n. 69, indicando la durata della custodia cautelare sofferta dal consegnando nell’ambito della procedura.

 

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dello S. che deduceva in via preliminare come la sentenza impugnata fosse stata emessa nell’ambito di una procedura di consegna avviata ex officio dalla Corte territoriale, dopo che la stessa Corte napoletana, per il medesimo fatto, aveva già pronunciato sentenza di rifiuto della consegna, non solo immodificabile nei limiti di cui all’art. 130 cod. proc. peno ma addirittura irrevocabile ai sensi dell’art. 648 cod. proc. pen.,
Si deduceva, pertanto, come tale modus procedendi comportasse la radicale nullità del giudizio così instaurato, non essendovi alcun motivo per ritenere che alle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 17 della I. n. 69 del 2005 non dovesse applicarsi il disposto dell’art. 649 cod. proc. pen., specie alla luce del dettato interpretativo di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 31 maggio 2016.
Diversamente opinando, infatti, come dedotto nel suddetto ricorso, si sarebbe esposto il destinatario di un mandato d’arresto europeo all’arbitrio delle autorità dello Stato richiedente la consegna, il quale, semplicemente reiterando la richiesta e sistematicamente omettendo l’invio della prescritta documentazione, costringerebbe l’Autorità Giudiziaria del Paese richiesto a ripetuti giudizi contro la medesima persona sulla scorta del medesimo presupposto.
Il ricorrente deduceva, inoltre, come nella specie risultasse violato non solo il principio del ne bis in idem ma anche quello del ne procedeat iudex ex officio già previsto dall’art. 700, comma 1 cod. proc. pen. in materia di estradizione – la cui disciplina generale, per pacifica giurisprudenza, deve trovare applicazione anche nelle procedure MAE – previsione che stabilisce che la Corte d’Appello procede su formale istanza, inoltrata secondo precise modalità, dello Stato estero richiedente.
Nel merito, si deduceva l’insussistenza del presupposto della doppia punibilità di cui all’art. 7 I. n. 69 del 2005 difettando nella fattispecie in esame il requisito dello stato d’insolvenza (situazione che osta alla configurabilità del reato di cui all’art. 641 cod. pen. ravvisato dalla Corte di Appello di Napoli, del quale sarebbe difettata anche la condizione concernente l’intervenuta scadenza del termine di adempimento della prestazione).

 

 

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