BIOMETRIA: PROVVEDIMENTO GENERALE PRESCRITTIVO DEL GARANTE

di Michele Iaselli

Garante della privacy – Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria – 12 novembre 2014

Il Garante per la privacy ha approvato un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per mantenere alti livelli di sicurezza nell’utilizzo di particolari tipi di dati biometrici, semplificando tuttavia alcuni adempimenti. La semplificazione riguarderà solo le specifiche tipologie di trattamento che dovranno in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza individuate dal Garante, e comunque rispettando i presupposti di legittimità previsti dal Codice privacy.


 

 

Al fine di analizzare il provvedimento prescrittivo dell’Autorità garante è necessario fare un piccolo excursus storico sui diversi provvedimenti aventi ad oggetto i sistemi biometrici emanati dall’Autorità e cercare di capire quali sono e come vengono regolamentati i principali sistemi.
Le tecnologie biometriche, consentono, mediante l’uso di specifici software e apparecchiature informatiche, il riconoscimento di un individuo attraverso dati fisici ricavati dall’analisi delle impronte digitali, della morfologia facciale e dal riconoscimento palmare. Si tratta della ricerca più avanzata in tema di sicurezza degli accessi informatici. Alcune caratteristiche fisiche dell’utente autorizzato all’accesso, vengono memorizzate dal computer e confrontate con quelle della persona che accede. Tra i sistemi biometrici si ricordano:

 

Di fronte alla rapida ascesa di tali metodologie il Garante sta assumendo un atteggiamento particolarmente rigido in quanto spesso le finalità di identificazione, sorveglianza, sicurezza delle transazioni non possono giustificare qualsiasi utilizzazione del corpo umano resa possibile dall’innovazione tecnologica. Vanno garantiti sempre il rispetto della dignità della persona, il rispetto dell’identità personale, il rispetto dei principi di finalità e di proporzionalità ed infine la necessaria attenzione per gli effetti cosiddetti imprevisti o indesiderati e che, invece, spesso sono conseguenze determinate da analisi incomplete o troppo interessate delle tecnologie alle quali si intende ricorrere. Ma ciò che più preoccupa è che il problema della protezione dell’identità dai suoi possibili “furti”, già imponente nel settore del commercio elettronico, rischia di assumere aspetti preoccupanti con l’utilizzo della biometria.

Avuto, poi, riferimento al mondo del lavoro, l’Autorità Garante nelle proprie “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di  gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” ha sottolineato che l’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali, non è lecito. Tali dati, per la loro peculiare natura, richiedono l’adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l’abusiva “ricostruzione” dell’impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore “utilizzazione” a loro insaputa. L’utilizzo di dati biometrici dovrà, quindi, essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad “aree sensibili”, considerata la natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore.

 

 

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