di Faustino De Gregorio
Abstract
[dropcaps style=”fancy”]A[/dropcaps]vevo in animo di scrivere un brevissimo pensiero sul binomio etica e diritto ma poi alcune recenti dispute dottrinarie in ordine al tema della tutela penale del fenomeno religioso ha fatto sì che ripensassi a ciò che avevo sostenuto in un convegno di ecclesiasticisti svolto a Ferrara non molto tempo fa.
Una corretta impostazione storico – giuridica della questione ricorda come la libertà religiosa, già tutelata dal vecchio codice Zanardelli, che è stato il primo codice penale del Regno d’Italia entrato in vigore il primo gennaio 1890, fosse garantita dallo Stato egualmente e indifferentemente per tutti i culti praticati purché non contrastassero con l’ordine pubblico e il buon costume.
Un primo punto risulta chiaro: tutti i culti ammessi quindi, cattolici e non cattolici, erano tutelati in egual modo.
Rifletto sulla circostanza che la legislazione penale, soprattutto in materia di religione, ha sempre costituito una importante cartina di tornasole nelle inclinazioni del legislatore, non essendo il diritto penale avulso dalle concezioni storicamente dominanti, bensì “riflettore” del tipo di rapporto che nelle varie epoche si instaura tra lo Stato e i cittadini in tema di religione. Ed ecco, allora, che se il codice Zanardelli è stato una chiara espressione del rapporto sussistente tra un moderno Stato liberale e i suoi cittadini, nel codice penale Rocco datato 1930 invece, mutato il contesto storico e culturale, è stata fin da subito ravvisata la chiara manifestazione di uno Stato autoritario e, diciamolo, confessionale dove, la religione cattolica professata dalla maggioranza dei cittadini italiani, rappresentava il sentimento religioso collettivo più diffuso nel nostro Paese e di conseguenza un importante fattore di unità morale della Nazione, della quale lo Stato, all’epoca quello fascista, era espressione e – al contempo – garante, predisponendone dunque, una tutela penale più ampia e più forte rispetto a quella, residuale, assegnata agli altri culti esistenti.
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[fancy_heading style=”style2″ size=”small”]Altri articoli di Faustino De Gregorio[/fancy_heading]- LA FAMIGLIA E LE NUOVE IDEOLOGIE COLONIZZATRICI -
di Faustino De Gregorio (N. I_MMXVI)
Nel suo viaggio del 2015 nelle Filippine, l’ultimo giorno Papa Francesco ha incontrato le famiglie nel Palazzo dello sport ‘Mall of Asia Arena’ di Manila. In questa occasione ha esortato a “stare attenti alle nuove ideologie colonizzatrici. Esistono colonizzazioni ideologiche che cercano di distruggere la famiglia”. Il Papa ha continuato ricordando che “i pesi che gravano sulla vita della famiglia oggi sono molti. Qui nelle Filippine, innumerevoli famiglie soffrono ancora le conseguenze dei disastri naturali. La situazione economica ha provocato la frammentazione delle famiglie con l’emigrazione e la ricerca di un impiego, inoltre problemi finanziari assillano molti focolari domestici. Mentre fin troppe persone vivono in estrema povertà, altri vengono catturati dal materialismo e da stili di vita che annullano la vita familiare e le più fondamentali esigenze della morale cristiana. Queste sono le ideologie colonizzatrici”. “Quando le famiglie mettono al mondo i bambini, li educano alla fede e ai sani valori e insegnano loro a contribuire al bene della società, diventano una benedizione per il mondo. Le famiglie possono diventare una benedizione per il mondo”. - PRIME NOTE IN MATERIA DI ESENZIONE ICI PER GLI ISTITUTI RELIGIOSI -
di Faustino De Gregorio (N. III_MMXV)
Corte di Cassazione, Sezione V Civile, sentenze n. 14225 e 14226 del 20 maggio 2015 e depositate l’8 luglio 2015. Le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 14225 e 14226, depositate lo scorso 8 luglio, ribadiscono che gli istituti scolastici religiosi di Livorno dovranno pagare l’Ici. La controversia concerne l’impugnazione del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili dal 2004 al 2009 su unità di enti religiosi, i quali reclamavano l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992. La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello, avverso la quale il Comune di Livorno proponeva ricorso per cassazione con unico motivo. - DALLE PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI AGLI EDITTI DI TOLLERANZA -
di Faustino De Gregorio (n.II_MMXV)
Al termine delle persecuzioni contro la ‘setta’ dei cristiani, una nuova stagione viene formandosi lasciando ampio spazio al potere pubblico, che non disdegnava una qualche interferenza negli affari ecclesiastici così come l’esercizio del potere nei confronti di una parte della gerarchia. - SULLE NUOVE FRONTIERE DELLA FECONDAZIONE ASSISTITA -
di Faustino De Gregorio
Con sentenza n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 comma 3 che stabiliva per la coppia il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 4 settembre 2014, ha approvato un documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito di questa sentenza. - SOVRANITÀ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO MODERNO E IDEA DELLA SOVRANITÀ DEL DIRITTO DIVINO - di Faustino De Gregorio
- TRA UN’ETICA DEL DIRITTO E UN DIRITTO CHE È ETICA: NON C’È DIRITTO SE NON C’È ETICA - di Faustino De Gregorio
- DIRITTI FONDAMENTALI E LIBERTÀ RELIGIOSA ALLE SOGLIE DEL TERZO MILLENNIO - di Faustino De Gregorio ( n.IV_MMXIII )