COMPETIZIONI ED EVENTI: VENDITA NON AUTORIZZATA DI BIGLIETTI E BAGARINAGGIO

di Andrea Girella

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Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53
Il 15 giugno 2019 è entrato in vigore il decreto legge n. 53/2019, noto anche come “decreto sicurezza-bis” per la sua ideale continuità con il decreto legge n. 113/2018 (conv. con modif. in legge n. 132/2018), recante misure in materia di immigrazione e sicurezza pubblica, a sua volta noto come “decreto sicurezza”. Le novità introdotte, riconducibili a tre fondamentali pilastri, corrispondenti ai capi in cui è suddiviso il decreto: contrasto all’immigrazione illegale, ordine e sicurezza pubblica (capo I); potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza (capo II); contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (capo III). L’art. 17 modifica la configurazione dell’illecito amministrativo di “bagarinaggio” (art. 1-sexies d.l. n. 28/2003, conv. con modif. in l. n. 88/2003) disponendone l’estensione agli enti che rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 231/2001 (attraverso il rinvio all’art. 1, co. 2 della stessa legge).

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1. Introduzione
Nell’ambito delle varie disposizioni modificate o introdotte dal cd. Decreto Sicurezza-bis (d.l. 14 giugno 2019, n. 53), rientra anche quella relativa alla vendita non autorizzata di biglietti e bagarinaggio relativo a competizioni ed eventi. Tali modifiche derivano da alcune considerazioni di natura economica, di sicurezza e, non ultimo, che il mercato della musica dal vivo vale oggi 8 miliardi di dollari nel mondo, ed è l’unico comparto in positivo nella grande crisi della discografia. Il fenomeno della vendita di biglietti a prezzo maggiorato dopo averli acquistati – spesso in grande quantità – a prezzi ‘normali’, meglio noto come bagarinaggio, è sempre più all’attenzione delle cronache giornalistiche (e giudiziarie) soprattutto durante gli eventi estivi.
Più criticato o commentato nei social e nei media in genere è l’aspetto dell’acquisto on line dei biglietti, soprattutto con riferimento alle piattaforme di second ticketing, ma a valle rimane il fenomeno della rivendita agli interessati, soprattutto ai ritardatari o a chi ha deciso comunque all’ultimo di recarsi ad un evento ludico.
Come successo quest’anno in Italia con i concerti di grandi gruppi/artisti, anche internazionali (si era già ripetuto negli scorsi anni), i fan trovano subito tutto esaurito sui siti ufficiali, mentre in contemporanea c’è abbondanza di biglietti a prezzi folli su piattaforme di rivendita.
Non è difficile che in concomitanza di tali eventi ci si imbatta in persone dedite a vendere su strada, nelle adiacenze dei luoghi di svolgimento dell’evento sportivo, musicale, teatrale, ecc. o comunque fuori dai locali autorizzati, biglietti a prezzi maggiorati.
Tuttavia, per comprendere se il cittadino rischia conseguenze nell’entrare in contatto con simili situazioni/personaggi è necessario premettere la distinzione tra il bagarinaggio che riguarda gli eventi sportivi e quello relativo ad altri eventi.

2. Eventi sportivi
La normativa è identificata nel D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2003, n. 88) – “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” – che prevedeva (art. 1-sexies) la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vendeva i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolgeva la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipavano o assistevano alla manifestazione medesima.
Con la novella in commento, tramite la soppressione (al comma 1 dell’art. 1-sexies citato) del riferimento ai luoghi di commissione dell’illecito, consente la punibilità di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, dunque sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all’evento sportivo, sia quelle effettuate “on line”.
Inoltre specifica (nuovo comma 1-bis dell’art. 1-sexies) che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (meglio individuati all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001).
La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi.
Tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.
In aggiunta, nei confronti del contravventore può essere applicato il Daspo, ovvero il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (previsto all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401), con la possibilità per il Questore di:
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto;
prescrivere – tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato – di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.
Il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge 24 novembre 1981, n. 689 delle sanzioni amministrative per il bagarinaggio non esclude l’applicazione del divieto e delle prescrizioni del Daspo.
La norma in commento ha retto anche alle questioni di legittimità costituzionale sollevate (soprattutto indirizzate all’applicazione del Daspo), per di più sostenuta dalla giurisprudenza che ha ritenuto che il sanzionare tali comportamenti (di bagarinaggio) rientrasse legittimamente nel rigoroso controllo delle modalità di vendita dei titoli suddetti nella attività di prevenzione contro la violenza in occasione delle competizioni sportive, che – nell’intento del legislatore – si estende a tutti i profili organizzativi di tali eventi (Cass. pen., Sez. III, 17.01.2017, n. 13098).
Pertanto, non solo al bagarino può applicarsi il Daspo, ma anche nei confronti di colui che viene colto nell’attività di bagarinaggio e risulta essere già destinatario di Daspo, è prevista la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.

3. Altri tipi di eventi (non sportivi)
Ad oggi dalla normativa in commento sembrano rimanere esclusi gli eventi non sportivi, come quelli fieristici, di opere liriche, di rappresentazioni teatrali ovvero concerti e spettacoli.
In tali casi è necessario il Regolamento dell’Ente Locale (o comunque una preventiva Ordinanza dell’Autorità, sia essa il Presidente della Provincia o il Sindaco) in cui viene disposto il divieto di bagarinaggio e le relative sanzioni amministrative.
Ne consegue che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si può applicare – salvo diversa disposizione di legge – l’art. 7-bis (Sanzioni amministrative) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) il quale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Tale sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

4. Conclusioni
Nei confronti del soggetto intento a vendere a prezzi maggiorati biglietti e titoli di ingresso per eventi sportivi, al di fuori delle agenzie autorizzate, con ciò intendendo tutti i luoghi (anche virtuali) interessati dai singoli eventi e/o durante il loro svolgimento, sarà redatto un verbale di contestazione ai sensi della legge n. 689/1981.
Dopo l’identificazione del soggetto intento a vendere i biglietti a prezzo maggiorato, andrà operato anche il relativo sequestro dei biglietti e del denaro costituente il provento illecito della vendita.
E per il cliente cosa accade? In passato, in tema di manifestazioni sportive, si contestava al cliente l’art. 712 c.p. (“Acquisto di cose di sospetta provenienza”) ma oggi non più.
Ciò soprattutto su indicazione della giurisprudenza (fra le prime, Cass., sez. II, 13 giugno 2006, n. 20227) secondo la quale va escluso per il cliente tale reato.
Tuttavia, secondo una certa lettura, potrebbe rimanere la sanzione amministrativa accessoria del Daspo per l’acquirente che permane comunque allo stadio con un biglietto nominativo a lui non appartenente.
Infatti, l’art. 1-septies, comma 2, del citato D.L. n. 28/2003 prevede che chiunque (fuori dei casi di cui al precedente art. 1-quinquies, comma 7, cioè accedere indebitamente all’interno di un impianto sportivo privo del titolo di accesso) entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto – ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi – è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.
Secondo la Cassazione Penale (Sez. III, 23 novembre 2016, n. 6583) l’illecito amministrativo di cui all’art. 1-septies, comma 2, D.L. n. 28/2003 sanziona gli ingressi abusivi negli impianti, o altre forme di violazione del regolamento d’uso degli stessi, che non si traducono in forme di violenza o in attività ad esse prodromiche, esaurendosi nella mera fruizione della manifestazione mediante l’ingresso indebito o il trattenimento abusivo in un settore dell’impianto non consentito dal titolo di accesso. ©

 

 


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