Antonio CORDASCO

Antonio CORDASCO è avvocato amministrativista e Docente universitario.

Vice Direttore “Osservatorio Diritto Costituzionale e Amministrativo” della Associazione per i Diritti e la Legalità “All Rights”.

 


 

Articoli pubblicati

NEGLI ACCORDI COMMERCIALI CON LA PA, LE PARTI PRIVATE NON POSSONO ESIGERE LA RISERVATEZZA SULL’INTERO CONTENUTO NEGOZIALE -
di Roberto Miccu e Antonio Cordasco (N. I_MMXVI)
Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, sentenza n. 497 dell’8 aprile 2015. La nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti negoziali e le stesse dichiarazioni unilaterali dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizione in un procedimento amministrativo per una finalità di rilievo pubblicistico. Il principio di trasparenza dei documenti amministrativi, che ha fondamento nella legge, non può essere sostituito con il principio di segretezza su base negoziale. La clausola di riservatezza è quindi contra legem e inapplicabile nella parte in cui tende ad ampliare l’area della riservatezza oltre i limiti tutelati dal legislatore.
L’ACQUA COME BENE COMUNE. GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO, CONCORRENZA E TUTELA AMBIENTALE -
di Roberto Miccu, Antonio Cordasco, Francesco Palazzotto (N. III_MMXV)
La risorsa idrica è stata oggetto di molteplici interventi legislativi che ne hanno modificato l’organizzazione, la gestione e le modalità di affidamento del servizio. Le novità disposte dal D.L. 12.09.2014, n. 133 conv. in L. 11.11.2014, n. 164 incidono su numerosi e rilevanti aspetti che riguardano, da una parte, gli assetti istituzionali e organizzativi del settore (governance) e, dall’altra, gli interventi infrastrutturali, la tutela ambientale e la qualità del servizio reso all’utenza, anche in relazione al rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea. Da ultimo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 12.03.2015, ha censurato l’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria n. 1/2014, che aveva disposto che “i Comuni ... hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l’intero servizio idrico integrato”.
NELLA PA LA RETRIBUZIONE È RIFERITA ALLA QUALIFICA NON ALLE MANSIONI -
di Antonio Cordasco (N. III_MMXV)
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. 1014 e 1017 del 2 marzo 2015. Con le sentenze n. 1014 e 1017 del 2015, la III sezione del Consiglio di Stato ha confermato le statuizioni del Tar Calabria e del Tar Lazio, affermando che per il riconoscimento della retribuzione per mansioni superiori non è sufficiente lo svolgimento delle stesse, ma occorre che ci sia stato un provvedimento di inquadramento in merito alla qualifica. Nella pubblica amministrazione, a differenza del privato, è la qualifica, non le mansioni, il parametro al quale la retribuzione è riferita.
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