D.lgs. 121/2013: ilteriori modifiche e novità in tema di armi e munizioni (i parte)

di Maurizio Taliano

D.lgs. 29 settembre 2013, n. 121

PRIMA PARTE. Il 5 novembre 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204”. Nel numero IV/MMXIII di “Sicurezza e Giustizia” il provvedimento è stato analizzato sotto l’aspetto del ritiro cautelare e della legalizzazione dell’attività sportiva denominata “paintball”. Di seguito sono descritte ulteriori novità introdotte dal recente d.lgs.
In questo numero: 1) Limite numerico dei colpi inseribili nei caricatori delle armi, 2) Nuove competenze del Banco nazionale di prova, 3) Denuncia delle armi in via telematica.
Nel prossimo numero: 4) Rinnovo del certificato medico per la detenzione delle armi, 5) Attività di intermediazione, 6) Procedura per l’importazione temporanea e l’esportazione di armi.

 


Nel numero precedente (n. IV/MMXIII) avevamo riportato un primo commento al d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121, a pochi giorni dalla sua entrata in vigore. Questa normativa non solo ha inserito correttivi al precedente decreto di recepimento di direttiva comunitaria in materia di armi, munizioni e materie esplodenti bensì, come evidenziato nel precedente articolo, ha introdotto vere e proprie novità nella disciplina giuridica dello specifico settore.

In particolare ci eravamo soffermati su due aspetti ritenuti di particolare rilevanza: l’introduzione dell’istituto giuridico del ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti, attività posta in essere, nell’immediato, da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché la regolamentazione degli strumenti ad aria e gas compressi utilizzati per la pratica sportiva denominata “paintball” che, di riflesso, ha legalizzato questa attività.

Continueremo ora il nostro commento al d.lgs. 121/2013, indicando le ulteriori novità inserite nel nostro ordinamento, in particolare laddove, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 204/2010, erano sorte difficoltà di applicazione delle norme o dubbi interpretativi. La lettura del disposto normativo risulta alquanto ostico ed incomprensibile ai più, se non agli addetti ai lavori: raggrupperemo quindi le novità, disperse nella modificazione di vari articoli di legge, in singoli argomenti e paragrafi, facendone una sintesi, con l’intento di favorire la comprensione delle variazioni intervenute.

 1. Limite numerico dei colpi inseribili nei caricatori delle armi 
Il precedente d.lgs. 204/2010 aveva inserito, nell’art. 2 della legge 110/75, l’esplicito divieto dell’introduzione nel territorio dello Stato e della vendita di armi da fuoco corte, semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il funzionamento del calibro 9 × 19 parabellum in quanto destinato unicamente all’utilizzo delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato. Ora è stato inserito un ulteriore divieto, sempre riferito alle armi comuni da sparo, i cui caricatori o i serbatoi, fissi o amovibili, dovranno contenere un numero massimo pari a:

Per le armi ad uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto precedentemente indicato, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate, affiliate o associate al CONI, come ora disposto dalla modifica dell’art. 2, co. 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85 “Norme in materia di armi per uso sportivo”(3).

Queste disposizioni limitative troveranno immediata applicazione per le armi di nuova immissione nel mercato mentre per tutte le altre assumeranno piena efficacia nel prossimo futuro. Infatti, le disposizioni finali contenute nell’art. 6 del d.lgs. 121/2013 stabiliscono che le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di P.S. ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova prima dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 5 novembre 2013, continuano ad essere legittimamente detenute. Ne è inoltre consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi, a qualunque titolo, nel termine massimo di 24 mesi dalla stessa data di entrata in vigore. Quindi si stabilisce un regime transitorio di 2 anni entro il quale i caricatori o i serbatoi, regolarmente detenuti fino al 5 novembre 2013, che superano la capienza numerica appena stabilita, dovranno essere regolarizzati(4) per poter, successivamente, essere ceduti a terzi(5).
Non risultano esservi limiti, per ovvi motivi, per la capienza dei serbatoi delle armi antiche originali e quelle comunque di interesse storico(6) , anche se non antiche.
Infine è inserito il divieto di introduzione nel territorio nazionale e la vendita di caricatori che contengano munizionamento superiore ai limiti imposti nonché di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo, strumento che comunemente viene definito “silenziatore”(7).

 2. Nuove competenze del Banco nazionale di prova 
Con una sostituzione del 4° comma dell’art. 12, l. 110/75 “Importazione definitiva di armi da sparo” si prevede che non possa essere concessa l’autorizzazione all’importazione per le armi comuni da sparo che non abbiano superato la classificazione eseguita presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (BS)(8).

Con una modifica all’art. 14 “Armi inidonee e non catalogate” della stessa legge si ribadisce ulteriormente la necessità del superamento del controllo/classificazione al Banco nazionale di prova in mancanza del quale l’arma è considerata inidonea e non “catalogata” (rectius ora correttamente “classificata”) con il conseguente divieto di importazione nel nostro Paese.

Tale integrazione è dovuta all’attuale duplice necessità di:

In altre parole si va a colmare un vuoto, non solo normativo(12), venutosi a creare con l’abolizione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo(13) (e, di conseguenza, del suo allegato contenente l’elenco delle armi ad uso sportivo), avvenuto ai sensi dell’art. 14, co. 7, l. 183/2011 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012, e solo parzialmente colmato con l’intervento correttivo contenuto nell’art. 23, co. 12-sexiesdecies, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, entrata in vigore il 26 giugno 2013(14). Quest’ultima disposizione impone che, a seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova verifichi, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea(15), anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco.
Sempre con una modifica all’art. 14 della l. 110/75 è stata eliminata la possibilità di ricorrere al Ministero dell’interno, entro trenta giorni, avverso il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata classificazione di un’arma. Quando un produttore o importatore non dovesse concordare con il parere tecnico sfavorevole espresso dal Banco di prova si ritiene sia esperibile il ricorso in via amministrativa ordinaria al Tribunale Amministrativo Regionale.

È previsto che il Banco nazionale di prova sottoponga a verifica, a spese dell’interessato, le armi da fuoco per uso scenico(16) apponendovi, in caso di positivo superamento, uno specifico punzone(17). Anche gli strumenti riproducenti armi, da segnalazione acustica e denominati “softair”, di cui all’art. 5, l. 110/75, devono essere sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova(18,19).

Lo stesso Banco ha assunto anche il compito, prima di competenza della Commissione consultiva centrale(20), di:

Le armi comuni da sparo non sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova sono considerate clandestine per espressa disposizione dell’art. 23, l. 110/75, anch’esso modificato.

Si rammenta che il Banco di prova ha l’obbligo di annotare tutte le predette operazioni, con l’attribuzione di un numero progressivo, in apposito registro, i cui dati dovranno poi essere trasmessi, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno. Ugualmente per le armi per uso sportivo, sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova, dovrà essere redatto un apposito elenco. Si ricorda che finanche l’autorità di P.S., nell’ambito dell’attività di controllo, quando ha motivo di ritenere che le armi ispezionate non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare presentato a verifica presso il Banco, può disporre che il detentore inoltri la stessa arma al Banco nazionale di prova, che provvederà alle verifiche di conformità.

In sintesi, con le norme succedutesi in questi ultimi anni, si è provveduto a razionalizzare e semplificare le verifiche ed i controlli nel settore armiero, accentrando tutte le competenze nel Banco nazionale di prova che a sua volta dovrà riferire al Ministero dell’interno, Dipartimento di P.S., dell’attività svolta(21).
È stata inoltre ristrutturata la causa di non punibilità prevista per chi effettua il trasporto o l’importazione di prototipi di armi, senza la presenza dei prescritti segni d’identificazione, in quanto in fase di presentazione al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica.

  3- Denuncia delle armi in via telematica 
La denuncia, ai sensi dell’art. 38 t.u.l.p.s. di armi, parti di esse(22), munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, si è sempre praticamente concretizzata con la presentazione della documentazione cartacea presso l’ufficio locale di P.S. o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri.
Nel corso degli anni sono stati sperimentati due strumenti per adempiere tale obbligo anche online, sfruttando le moderne tecnologie, nell’ottica della trasparenza e dello snellimento dell’attività amministrativa, con la finalità di fornire servizi evoluti ai cittadini, in alternativa alla tradizionale procedura cartacea che, ovviamente, rimane ancora praticabile.

Il primo tentativo fu la realizzazione del portale S.P.A.C.E. (Sistema della Polizia Amministrativa e Sociale per la Cooperazione Esterna) che, tra le altre funzioni, doveva consentire, alle persone registrate, la possibilità di inviare la denuncia di armi ed esplodenti in forma telematica e di controllarne il successivo iter istruttorio(23).
Visto il mancato completamento del progetto, il d.lgs. 204/2010 introdusse nel citato art. 38 t.u.l.p.s. anche la possibilità di utilizzare, per l’inoltro delle denunce in questione(24), il sistema informatico, denominato “G.E.A.”, di raccolta dei dati del Ministero dell’interno(25), centro nevralgico del nascente complesso di identificazione univoca e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, ancora in fase di implementazione anche a causa dei ritardi delle disposizioni attuative.
Il d.lgs. in esame modifica nuovamente l’art. 38 t.u.l.p.s. prevedendo adesso la possibilità di denunciare le armi detenute anche per via telematica, alla questura competente per territorio, attraverso la trasmissione della documentazione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata(26). ©

NOTE

  1. Nel passato si ritenevano corte le armi destinate ad essere impugnate mentre erano considerate lunghe quelle che dovevano essere imbracciate. Attualmente l’art. 78, co. 3, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, inserita “nell’acquis di Schengen” e successivamente integrato nel quadro normativo dell’Unione europea, così recita: “… si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco”. La distinzione è rilevante per individuare l’autorità di P.S. competente per il rilascio della licenza di porto d’armi (il questore per le armi lunghe ed il prefetto per quelle corte), per individuare quelle effettivamente destinate alla caccia, che possono essere solo lunghe, e per fornire un’indicazione sull’agevole porto, occultabilità e, quindi, intrinseca pericolosità che caratterizza le armi corte.
  2. Sono armi da sparo antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890 (art. 10, l. 110/75): le repliche di questi modelli sono considerate armi comuni da sparo. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890, a colpo singolo, hanno una specifica disciplina dettata dal d.m. 9 agosto 2001, n. 362.
  3. Numerose perplessità sono state sollevate in merito a tale disposizione: in particolare Ferrari G., nell’articolo “Come cambiano le leggi sulle armi”, in Armi Magazine, dicembre 2013, pag. 53, ha evidenziano casi problematici e scenari inediti per l’uso dei caricatori, e delle relative armi, nelle varie discipline sportive. L’autore si domanda anche se la legge possa demandare ad un regolamento sportivo, che può essere modificato agevolmente e ripetutamente, la liceità o meno di un comportamento giuridico e quindi condizionare l’applicazione della legge, in palese contrasto con il principio cardine della certezza del diritto.
  4. I caricatori o serbatoi già detenuti dovranno essere saldati, rivettati o spinati in modo permanente ed irreversibile.
  5. Mori E. nel commento in nota all’art. 2, l. 110/75 (http://www.earmi.it/diritto/leggi/D.to%20L.vo%2029%20settembre%202013,%20n.121.pdf), ha evidenziato alcune difficoltà d’interpretazione e, soprattutto, di applicazione pratica delle presenti disposizioni restrittive, non solo durante i 24 mesi concessi per l’adeguamento ma anche negli anni successivi, laddove riferite ai serbatoi che attualmente superano i nuovi limiti di capienza: trattasi di caricatori che non sono sottoposti all’obbligo di denuncia e dei quali non è agevole, se non impossibile, stabilire con certezza la data di acquisto e detenzione. Nella predetta annotazione al testo normativo aggiornato, il noto autore segnala ancora come queste disposizioni nazionali risultino ben più severe di quelle imposte a livello comunitario, pur essendovi l’esplicito divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse. Quindi anche nel caso in esame il legislatore nazionale non avrebbe potuto prevedere l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva stessa. In sintesi sono queste le disposizioni, relative al limite dei colpi e dei caricatori, che più hanno fatto discutere e che hanno suscitato forti dubbi e clamori tra gli esperti, gli appassionati e nella stampa di settore.
  6. Sono considerate di interesse storico le armi collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, co. 4, d.m. 14 aprile 1982). Un esempio è la pistola semiautomatica di fabbricazione belga Browning FN M1910 calibro 7.65 x17 mm utilizzata per l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria, erede al trono dell’impero austro-ungarico, e sua moglie, la contessa Sofia, a Sarajevo, alla vigilia del I conflitto mondiale, per mano dello studente serbo Gavrilo Princip.
  7. L’utilizzo di un silenziatore fa sì che il rumore dello sparo non venga percepito come tale e non susciti quindi allarme: il suo impiego in un’arma costituisce, per giurisprudenza costante, alterazione dello strumento (art. 3 l. 110/75), sia per l’aumento della potenzialità di offesa dell’arma che per la possibilità di un utilizzo non certo più agevole ma soprattutto maggiormente insidioso. In sintesi si ritiene che la disponibilità di un’arma silenziata costituisca un concreto incentivo all’adozione di comportamenti antigiuridici.
  8. Il Banco nazionale di prova, istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, è attualmente un ente di diritto pubblico, gestito da un consiglio di amministrazione nominato dal Ministero dello sviluppo economico; istituzionalmente è preposto alle verifiche tecnico balistiche ed alla rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge. Per ulteriori informazioni: https://www.bancoprova.it/index.php/it/home.html.
  9. La verifica tecnica è imposta e disciplinata dall’art. 1, legge 23 febbraio 1960 n. 186.
  10. Trattasi di speciali contrassegni impressi dal Banco nazionale di prova sul fusto o sulla canna di ogni singola arma, a seguito del superamento dei controlli di sicurezza per accertare la funzionalità dell’arma e l’assenza di rischi per l’utilizzatore. I marchi apposti sono descritti nella pagina: https://www.bancoprova.it/index.php/punzoni/italia.html?lang=it.
  11. Le armi comuni da sparo prodotte all’estero, recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia, non sono assoggettate alla presentazione (ora: verifica tecnica) al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia quando rechino i contrassegni previsti dalla legislazione italiana (art. 11, l. 110/75).
  12. All’atto dell’abolizione del Catalogo nazionale vi sono stati numerosi commenti pubblicati sul web. Tra i più interessanti, sia per comprendere i reali effetti dell’abrogazione che per un’originale rievocazione della situazione e degli aspetti storico-giuridici vigenti prima dell’istituzione del Catalogo, si segnala il commento di Mazzeo B. alla pagina: http://www.armiebalistica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=22.
  13. Il Catalogo nazionale, previsto dall’ art. 7, l. 110/75 ed istituito presso il Ministero dell’interno, riportava tutte le armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica; nell’allegato annesso venivano invece elencate tutte le armi classificate ad uso sportivo. Nel catalogo erano indicati:
    • il numero progressivo d’iscrizione;
    • la descrizione dell’arma e il calibro;
    • il produttore o l’importatore;
    • lo Stato in cui l’arma era prodotta o dal quale era importata.

    In Italia la circolazione legale di ogni arma da sparo era condizionata dall’inserimento del relativo prototipo o modello nel Catalogo: con l’iscrizione l’arma diventava in modo certo ed incontestabile “comune da sparo” o “ad uso sportivo”. Il Catalogo aveva quindi la funzione di fornire evidenza pubblica alle armi comuni da sparo destinate al mercato civile, discriminandole dalle armi da guerra, con l’effetto di autorizzarne la produzione o l’importazione definitiva. Per un’attenta analisi dell’efficacia e dei vincoli giuridici che derivavano dall’iscrizione delle armi nel Catalogo nazionale nonché le ripercussioni della sua abrogazione sui processi penali, cfr. Iovino P.F., “L’impatto dell’abrogazione del Catalogo nazionale delle armi sui procedimenti penali in materia di armi” in Rivista di Polizia, fascicolo IV, aprile 2013, pagg. 249 – 258. Il Catalogo, prima esclusivamente su supporto cartaceo, è risultato strumento particolarmente valido ed utile da quando la sua consultazione fu resa possibile anche online: si potevano visionare e stampare i decreti di catalogazione, costituiti da schede tecniche, alcune immagini e note integrative, delle oltre 19.000 armi catalogate. Ora il Catalogo, comprensivo di schede di dettaglio ed immagini, è ancora consultabile su alcuni siti (https://www.space.interno.it/space/navigazione/areaPubblica/cercaCatalogo.space?cid=7588 ed altre pagine dedicate agli appassionati di armi) ma, ovviamente, non è più aggiornato. Per una chiara e lucida esposizione delle funzioni, procedure ed effetti della catalogazione cfr. Mazzeo B. “Il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo” consultabile alla pagina http://www.camerapenaleligure.it/wp-content/uploads/il-catalogo-nazionale-delle-armi-comuni-da-sparo.pdf . Per correttezza e completezza d’informazione occorre aggiungere che il Catalogo era considerato, soprattutto dalle organizzazioni di categoria dello specifico settore produttivo, strumento desueto, inutile, contrario al diritto comunitario (essendosi aperta una procedura d’infrazione), che aveva come unico effetto quello di costituire un ulteriore costo che gravava sui soli fabbricanti ed importatori italiani, particolarmente svantaggiati da un complesso e farraginoso procedimento di catalogazione per poter porre in commercio ogni nuovo modello d’arma. Sono stati lamentati anche alcuni casi in cui il Ministero dell’interno avrebbe respinto alcune istanze di catalogazione, con rifiuti asseritamente motivati in modo incongruo.

  14. Come da più parti evidenziato (per ultimo Consoli A.-Amoroso M. in Guida al Diritto, anno XX, numero 46, 16 novembre 2013, pag. 31) trattasi di ulteriore esempio di pessimo intervento normativo: una disposizione con profonde ricadute nel settore armiero, che rappresenta una delle eccellenze produttive del nostro Paese, inserita nei meandri della legge di stabilità, che rimane avulsa dal contesto legislativo di riferimento, senza essere naturalmente, ragionevolmente e correttamente collocata all’interno della normativa di settore, la l. 110/75 o, perlopiù, incastonata nel capo IV, titolo II, del t.u.l.p.s..
  15. Tale compito risulta particolarmente arduo in quanto le classificazioni delle armi, a livello comunitario e nazionale, sono alquanto diversificate se non divergenti. Quella europea è dettata dalla dir. 18 giugno 1991, n. 91/477/CEE che all’allegato I elenca 4 macrocategorie: armi da fuoco proibite, armi da fuoco soggette ad autorizzazione, armi da fuoco soggette a dichiarazione ed altre armi da fuoco. Quella nazionale si incardina principalmente sulle disposizioni dettate dalla l. 110/75 a cui fanno seguito molteplici disposizioni legislative e regolamentari (si omette, sia perché non di diretta pertinenza che per brevità di spazio, la lunga ed articolata elencazione). Nello specifico settore sarebbe opportuno, se non urgente ed impellente, una revisione organica della materia e, in particolare, un adeguamento alla normativa comunitaria con la compilazione di un testo unico sulle armi, munizioni ed esplosivi che riunisca ed aggiorni i numerosi provvedimenti normativi, alcuni datati o frammentati, che disciplinano la materia e la rendono particolarmente complessa, farraginosa, intellegibile quasi esclusivamente agli esperti o appassionati del settore. Anche il profano che è giunto fino a questo punto della lettura avrà avuto modo di costatare il continuo riferimento a composite ed eterogenee disposizioni di legge, nazionali e comunitarie, che più volte rinviano ad ulteriori provvedimenti normativi o risultano, talvolta, neppure perfettamente coordinate, anche perché spesso modificate ed integrate nel corso degli anni e dei decenni e, quindi, stratificatesi nel tempo.
  16. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono, in sintesi, le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico. Sono utilizzate in occasione di riprese cinematografiche, televisive o durante gli spettacoli teatrali: sono disciplinate dall’art. 22, l. 110/75 in riferimento anche alle Circolari M.I., Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l’Amministrazione Generale n. 50. 302/10 C. N.C. 77 del 7 luglio 2011 e n. 557/PAS/50. 302/10 C. N.C. 77 del 19 agosto 2012.
  17. Si rammenta, come già riportato nel precedente articolo, che anche gli strumenti ad aria compressa o gas compresso, ora destinati ed utilizzati per l’attività ludico-sportiva del paintball, dovranno essere sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità e punzonatura da parte del Banco nazionale di prova. Le operazioni dovranno essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore (5 novembre 2013) del d.lgs 121/2013.
  18. Si ricorda che l’ultima parte, ora soppressa, del 6° comma dell’art. 5, l. 110/75 prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno che definisse le modalità di attuazione delle verifiche tecniche da eseguire sugli strumenti riproducenti armi. Non si comprende quali saranno i parametri a cui il Banco nazionale di prova si dovrà attenere o che dovrà verificare durante i controlli specialistici: anche qui occorrerà che il Dipartimento di P.S. fornisca ulteriori indicazioni.
  19. Anche in questi casi è stata lamentata l’introduzione di un doppio onere per il cittadino: la presentazione dell’arma/strumento alla verifica del Banco di prova e il pagamento dei relativi oneri.
  20. Organo consultivo la cui composizione, funzionamento e compiti è disciplinato dall’art. 6 della l. 110/75.
  21. Anche nell’art. 2, co. 3, l. 85/86 “Norme in materia di armi per uso sportivo” è stato espunto il riferimento al Catalogo nazionale. A questo punto è doveroso formulare un quesito: se è obbligatoria la compilazione del registro delle armi sottoposte a verifica e dell’elenco delle armi sportive (è ovvio: la stesura avviene sempre con l’ausilio di un elaboratore di testi o foglio di calcolo, in formato digitale, i cui dati sono già predisposti o, comunque, agevolmente possono essere estrapolati per l’inserimento in un data-base), perché non procedere ad una ristrutturazione ed aggregazione, in forma di open data (http://www.dati.gov.it/ e di Dominici G. un commento aggiornato e dettagliato sugli open data in: http://saperi.forumpa.it/story/75212/una-seconda-fase-degli-open-data-italia?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP), con tutto il materiale già elaborato ed incluso nel Catalogo (come già riferito: oltre 19.000 armi recensite) e renderlo fruibile online alla collettività, pur senza valore ed efficacia pubblica ma esclusivamente a titolo conoscitivo, a tutti coloro che per mestiere, necessità o passione si occupano di oplologia? Potrebbe essere anche l’occasione per lo sviluppo di una qualche attività o servizio innovativo da cui perfino le imprese produttrici potrebbero ricavarne un’utilità. Per le Forze di polizia, l’efficacia di tale strumento appare subito evidente con un esempio, in analogia con quanto già accadeva quando era in vigore il Catalogo: di fronte ad un’arma di presunta recente fabbricazione o importazione, rinvenuta o diversamente acquisita senza che sia stato esibito un titolo abilitativo, gli operatori di polizia potrebbero, con la consultazione dell’archivio, risalire alla sua classificazione o assenza di questa. Questa prima, pur parziale, informale ed ufficiosa verifica potrebbe costituire un primo supporto ed ausilio operativo per le Forze dell’ordine; dalla consultazione dello strumento e dalla risposta ottenuta (es. l’arma è stata verificata e classificata o, al contrario, presuntivamente potrebbe essere clandestina) ne potrebbero derivare la conclusione dell’accertamento o, viceversa, la prosecuzione di ulteriori e più approfondite indagini, riscontri e verifiche, con l’applicazione di specifiche norme e conseguenti provvedimenti.
  22. Sono “parte” di arma, ai sensi del’art. 1-bis, co. 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento. Lo sono, in particolare, la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.
  23. Per approfondimenti: https://www.space.interno.it/space/index.space.
  24. Si rammenta che il d.lgs. 204/2010 aveva apportato modifiche alla tempistica della denuncia delle armi, imponendo di adempiere a quest’obbligo entro le 72 ore dalla materiale disponibilità delle armi.
  25. Sistema istituito e disciplinato dall’art. 3, d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”.
  26. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare/ricevere e-mail (messaggi di testo e allegati) con valore legale equiparato ad una raccomandata con avviso di ricevimento (artt. 6, 45, 48 e 65 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata”). La PEC fornisce quindi al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, che attesta l’invio, la consegna e l’inalterabilità del contenuto dei documenti informatici, in questo caso il modello di denuncia armi, reperibile all’indirizzo: http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf, nonché l’ulteriore documentazione richiesta, da allegare. ◊

 

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