Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Art. 2
1) all’alinea, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «volti anche a» sono sostituite dalle seguenti: «volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a»;
2) le lettere b) e c) sono soppresse;
3) alla lettera d) le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
Art. 3
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
1.1 numero telefonico chiamante;
1.2 nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato;
2) per l’accesso internet:
2.1 nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati univocamente assegnati l’indirizzo di protocollo internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
3) per la posta elettronica:
3.1 indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del mittente;
3.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host, nel caso della tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di host relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la trasmissione della comunicazione;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:
4.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell’utente chiamante;
4.2 dati anagrafici dell’utente registrato che ha effettuato la comunicazione;
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
1.1 numero composto, ovvero il numero o i numeri chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari come l’inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa;
1.2 nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato;
2) per la posta elettronica:
2.1 indirizzo di posta elettronica, ed eventuale ulteriore identificativo, del destinatario della comunicazione;
2.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host (nel caso della tecnologia SMTP), ovvero di qualsiasi tipologia di host (relativamente ad una diversa tecnologia utilizzata), che ha provveduto alla consegna del messaggio;
2.3 indirizzo IP utilizzato per la ricezione ovvero la consultazione dei messaggi di posta elettronica da parte del destinatario indipendentemente dalla tecnologia o dal protocollo utilizzato;
3) telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:
3.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell’utente chiamato;
3.2 dati anagrafici dell’utente registrato che ha ricevuto la comunicazione;
3.3 numero o numeri a cui la chiamata è trasmessa, nei casi di servizi supplementari come l’inoltro o il trasferimento di chiamata;
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell’inizio e della fine della comunicazione;
2) per l’accesso internet :
2.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell’utente del servizio di accesso internet, unitamente all’indirizzo IP, dinamico o statico, univocamente assegnato dal fornitore di accesso internet a una comunicazione e l’identificativo dell’abbonato o dell’utente registrato;
3) per la posta elettronica:
3.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell’utente del servizio di posta elettronica su internet ed indirizzo IP utilizzato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo impiegato;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:
4.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell’utente del servizio utilizzato su internet ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo usato;
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato;
2) per la posta elettronica internet e la telefonia internet: il servizio internet utilizzato;
1) per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati;
2) per la telefonia mobile:
2.1 numeri telefonici chiamanti e chiamati;
2.2 International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;
2.3 International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante;
2.4 l’IMSI del chiamato;
2.5 l’IMEI del chiamato;
2.6 nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l’ora dell’attivazione iniziale della carta e l’etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l’attivazione;
3) per l’accesso internet e telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:
3.1 numero telefonico chiamante per l’accesso commutato (dial-up access);
3.2 digital subscriber line number (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all’origine della comunicazione;
1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all’inizio della comunicazione;
2) dati per identificare l’ubicazione geografica della cella facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni.
Art. 4
Art. 5
«Art. 162-bis. (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico). 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.».
Art. 6
3. La disposizione dell’articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera b),
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la disponibilità e l’effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet
Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l’economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Maroni, Ministro del-l’interno
La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano