Il Digital Services Act (DSA) è un regolamento dell’UE entrato in vigore nel diritto dell’UE nel novembre 2022 e sarà direttamente applicabile in tutta l’UE, che mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dell’UE per i servizi di intermediazione online stabilendo norme armonizzate.
Il DSA è progettato per fornire una maggiore sicurezza online. Le organizzazioni a cui si applica la DSA sono tenute a garantire maggiore trasparenza sui propri servizi; adottare procedure per la gestione degli avvisi di rimozione, informando gli utenti in determinate circostanze e affrontando i reclami; astenersi da determinate pratiche, come la profilazione, e/o migliorare il controllo degli utenti del proprio servizio.
ItalianoPrincipio del Paese di origine
La DSA si basa sul principio del paese d’origine, quindi gli Stati membri avranno il potere di supervisionare e applicare la DSA in relazione agli ISP che hanno la loro sede principale in quello Stato membro, o nello Stato membro in cui risiede il loro rappresentante legale, con le seguenti eccezioni:
- la Commissione europea avrà poteri di supervisione e applicazione della DSA in relazione alle piattaforme online e ai motori di ricerca online designati come VLOP o VLOSE;
- laddove la Commissione Europea non abbia avviato un procedimento per la stessa violazione, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di una VLOP o VLOSE avrà il potere di supervisionare e far rispettare gli obblighi previsti dalla DSA, nei confronti di tali fornitori;
- laddove un ISP fornisca servizi nell’UE che rientrano nella DSA ma non abbia uno stabilimento principale nell’UE e non abbia designato un rappresentante legale, tutti gli Stati membri e, nel caso di un fornitore di VLOP o VLOSE, la Commissione Europea , hanno poteri di supervisione e applicazione della DSA.
Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente come proprio coordinatore dei servizi digitali (DSC). Il DCS in ciascuno Stato membro sarà responsabile di:
- tutte le questioni relative alla vigilanza e all’applicazione della DSA in quello Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti
- coordinarsi e cooperare con: tutte le autorità nazionali del proprio Stato membro, designate o meno come autorità competenti per la DSA, che hanno un ruolo nella regolamentazione dei contenuti online (ad esempio, gli organismi di vigilanza del mercato che emettono avvisi di rimozione, il tribunali nel loro ruolo di emittenti di ordini di rimozione); DSC e altre autorità nazionali competenti in altri Stati membri; il Comitato europeo per i servizi digitali (che sarà composto da rappresentanti di funzionari di alto livello dei coordinatori dei servizi digitali) e la Commissione europea
Ove necessario per svolgere i propri compiti ai sensi della DSA, la DSC (e qualsiasi altra autorità competente all’interno degli Stati membri designata per far rispettare la DSA) avrà poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla condotta degli ISP di competenza del proprio Stato membro.
Gli Stati membri stabiliscono inoltre le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni della DSA da parte degli ISP e adottano tutte le misure necessarie per garantire che siano attuate in conformità con la DSA.
Organizzazioni a cui si applica la DSA
La DSA si applica alle organizzazioni che forniscono servizi di intermediazione online nell’UE, dove per servizi di intermediazione si intende uno dei seguenti servizi della società dell’informazione:
- Un servizio di ‘mere conduit’, consistente nella trasmissione in una rete di comunicazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura dell’accesso ad una rete di comunicazione. Esempi: fornitori di servizi Internet, servizi di messaggistica diretta, reti private virtuali, sistemi di nomi di dominio, voice over IP, registri di nomi di dominio di primo livello.
- Un servizio di “caching”, consistente nella trasmissione in una rete di comunicazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, comportante la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuato al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione successiva ad altri destinatari su loro richiesta. Esempi: reti di distribuzione dei contenuti, proxy di adattamento dei contenuti o proxy inversi.
- Un servizio di “hosting”, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da e su richiesta di un destinatario del servizio. Esempi: fornitori di servizi cloud, mercati online, social media, app store, piattaforme di viaggio e alloggio.
Le norme della DSA si applicano a tutti i fornitori di servizi intermediari (ISP) che offrono i propri servizi nel mercato unico europeo, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell’UE o al di fuori.
Categorie
Categoria 1 – ISP Si riferisce a organizzazioni per le quali i servizi di intermediazione forniti sono servizi online che consistono in un servizio di “mere conduit”, di “caching” o di “hosting”.
Categoria 2 – Servizi di hosting I servizi di hosting sono fornitori di servizi intermediari che memorizzano le informazioni fornite da e su richiesta del destinatario del servizio.
Categoria 3 – Piattaforme online Per “piattaforma online” si intende un servizio di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico (a meno che tale attività non sia una caratteristica minore e puramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e , per ragioni oggettive e tecniche, non può essere utilizzato senza quell’altro servizio, e l’integrazione della caratteristica o funzionalità nell’altro servizio non costituisce un mezzo per eludere l’applicabilità della DSA).
Categoria 4 – VLOP e VLOSE
Piattaforme online molto grandi (VLOP): le VLOP sono piattaforme online con 45 milioni o più di destinatari attivi mensili medi del servizio nell’UE (che rappresentano il 10% della popolazione dell’UE).
Motori di ricerca online molto grandi (VLOSE): i VLOSE sono motori di ricerca che hanno in media 45 milioni o più di destinatari attivi mensili del servizio nell’UE (che rappresentano il 10% della popolazione dell’UE).
Le 19 piattaforme online molto grandi (VLOP) o motori di ricerca (VLOSE) sono:
AliExpress
Negozio Amazon
App Store
Bing
Prenotazione
Facebook
Google Maps
Google Play
Ricerca Google
Google Shopping
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Snapchat
Tic toc
Twitter
Wikipedia
Youtube
Zalando
Obblighi
Gli obblighi per gli ISP differiscono a seconda del loro ruolo, dimensione e impatto nell’ecosistema online con la DSA. Per comprendere la portata dei propri obblighi ai sensi della DSA, un ISP dovrà prima determinare a quale delle quattro categorie di ISP appartiene, notando che una determinata organizzazione può appartenere a una o più categorie di ISP.
Le micro e le piccole imprese avranno obblighi proporzionati alle loro capacità e dimensioni, garantendo nel contempo che rimangano responsabili. Anche se le micro e piccole imprese dovessero crescere in modo significativo, beneficeranno di un’esenzione mirata da una serie di obblighi durante un periodo transitorio di 12 mesi.
Tempistiche di conformità
17 febbraio 2023 (e successivamente ogni 6 mesi)
Le principali istituzioni o rappresentanti legali di piattaforme online e motori di ricerca che forniscono servizi nell’UE (escluse le micro e piccole imprese che non sono designate come VLOP o VLOSE) sono obbligati a pubblicare informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi dei loro servizi nell’UE entro il 17 Febbraio 2023, e successivamente semestralmente.
Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate in una sezione accessibile al pubblico della loro interfaccia online e il considerando 77 della DSA fornisce ulteriori indicazioni su come stabilire informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi di un servizio.
Il semplice diagramma di flusso riportato sopra può essere utilizzato come primo passo per aiutare gli ISP a determinare se hanno l’obbligo di pubblicare informazioni entro il 17 febbraio 2023. Le avvertenze si applicano alle informazioni presentate nel diagramma di flusso e queste avvertenze dovrebbero essere prese in considerazione dalle organizzazioni nel raggiungere un conclusione sul loro obbligo di pubblicare informazioni.
Le avvertenze sono:
- le organizzazioni hanno 12 mesi dal momento in cui perdono lo status di micro o piccola impresa per pubblicare la media mensile dei destinatari attivi dei propri servizi nell’UE. Tuttavia, se in qualsiasi momento, prima che tale organizzazione pubblichi queste informazioni, la Commissione Europea designa l’organizzazione come VLOP o VLOSE, allora l’organizzazione sarà obbligata a pubblicare informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi del suo servizio nell’UE in conformità alle regole della DSA per VLOP e VLOSE
- se la Commissione Europea designa una micro o piccola impresa come VLOP o VLOSE, allora l’organizzazione sarà obbligata a pubblicare informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi del suo servizio nell’UE in conformità con le regole della DSA per VLOPS e VLOSE
I fornitori di piattaforme online e motori di ricerca obbligati a pubblicare informazioni sono invitati a condividere tali informazioni direttamente con la Commissione europea e il prima possibile dopo la pubblicazione, inviando le informazioni a CNECT-DIGITAL-SERVICES@ec.europa.eu .
La Commissione europea o il coordinatore dei servizi digitali (DSC) potrebbe richiedere ai fornitori di fornire ulteriori informazioni sul calcolo della media mensile dei destinatari attivi del servizio nell’UE, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non includono dati personali.
25 agosto 2023
Nell’aprile 2023 la Commissione europea ha pubblicato le sue decisioni per designare la prima tranche di servizi di intermediazione online come “piattaforme online molto grandi” (VLOP) e “motori di ricerca online molto grandi” (VLOSE) ai sensi della DSA.
Le organizzazioni designate dalla Commissione Europea come VLOP o VLOSE dovranno rispettare l’intera serie di obblighi previsti dalla DSA entro 4 mesi dal momento della designazione.
17 febbraio 2024
Tutti gli Stati membri sono tenuti a designare il proprio DSC entro il 17 febbraio 2024.
Definizioni
Destinatario attivo di una piattaforma online : destinatario del servizio che ha interagito con una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online.
Destinatario attivo di un motore di ricerca online : destinatario del servizio che ha inviato una query a un motore di ricerca online ed è stato esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online.
Interfaccia online : qualsiasi software, compreso un sito Web o parte di esso, e applicazioni, comprese le applicazioni mobili.
Micro e piccole imprese : come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea.
Stabilimento principale : laddove il fornitore ha la propria sede centrale o sede legale all’interno della quale vengono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, per quanto riguarda i fornitori che non sono stabiliti nell’UE, ma che offrono servizi nell’UE e quindi rientrano nell’ambito di applicazione della DSA, dovrebbe avere competenza lo Stato membro in cui tali fornitori hanno nominato il proprio rappresentante legale, considerata la funzione dei rappresentanti legali ai sensi della DSA.
Servizi della società dell’informazione : qualsiasi servizio normalmente fornito dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini di questa definizione:
- Per «a distanza» si intende che il servizio è fornito senza la contemporanea presenza delle parti
- Per «mezzi elettronici» si intende che il servizio è inviato inizialmente e ricevuto a destinazione mediante apparecchiature elettroniche per l’elaborazione (compresa la compressione digitale) e la memorizzazione di dati, e interamente trasmesso, veicolato e ricevuto via filo, via radio, via ottica o con altri mezzi elettromagnetici
- “su richiesta individuale di un destinatario di servizi” significa che il servizio viene fornito mediante la trasmissione di dati su richiesta individuale