di Roberto Cosa e Luca Viola
Corte di giustizia dell’Unione europea (CGCE), Causa C-131/12 – Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja Gonzále
La Corte ha constatato che, esplorando Internet in modo automatizzato, il gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati ai sensi della Direttiva 95/46/CE. Il gestore «estrae», «registra» e «organizza» tali dati nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima di «metterli a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati. Un trattamento di dati personali effettuato da un gestore siffatto consente a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona su Internet. Qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l’inclusione di tali link nell’elenco è, allo stato attuale, incompatibile con la Direttiva, le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono essere cancellati (Cfr. Comunicato stampa n. 70/14 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070it.pdf).
Il “diritto all’oblio” si declina in tre accezioni. Tradizionalmente è il diritto di un soggetto a non rendere noti dati attinenti la propria persona per accadimenti legittimamente pubblicati e rispetto a quali è trascorso un notevole lasso di tempo. Nel secondo significato non si fa più riferimento al periodo che intercorre tra la pubblicazione dell’informazione e la sua ripubblicazione bensì a quello di permanenza della stessa on-line. La terza accezione è quella che si riferisce al diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati personali o all’opposizione al trattamento degli stessi come previsto dall’art. 12 della direttiva 95/46/CE le cui disposizioni hanno dato vita al D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. È proprio tale ultima accezione, quella utilizzata dalla Corte di Giustizia nella sentenza 13/05/2014 Causa C-131/12, nella quale la Grande Sezione è intervenuta sugli obblighi dei gestori di motori di ricerca per la tutela dei dati personali delle persone che non desiderano l’indicizzazione e pubblicazione in modo indefinito di alcune informazioni.
Il caso in oggetto riguarda un cittadino spagnolo, interessato nel 1998 da una procedura di riscossione coattiva di crediti previdenziali ed il cui nome è stato pubblicato dal quotidiano spagnolo «La Vanguardia» tra gli avvisi relativi ad un’asta immobiliare. A distanza di 16 anni, digitando il nome del ricorrente su Google Search, si veniva rimandati alle pagine web del quotidiano in cui comparivano ancora i vecchi annunci. Per tale motivo, l’interessato si è rivolto al Garante spagnolo per la Protezione dei Dati Personali al fine di ottenere (i) la cancellazione e la deindicizzazione delle pagine web che lo riguardavano e (ii) da Google Spain e Google Inc. l’eliminazione o l’occultamento dei suoi dati personali. Il Garante spagnolo ha respinto la richiesta relativamente al quotidiano, ritenendo la pubblicazione giustificata da un ordine del Ministero del Lavoro, ma ha accolto l’istanza nei confronti di Google sostenendo che, salvi i casi in cui ricorrano particolari circostanze, gli interessati possono scegliere che alcune informazioni che li riguardano siano sottratte a una simile conoscenza da parte dei terzi.
A fronte dell’impugnazione presentata da Google Inc. e da Google Spain avverso tale decisione, l’Audiencia Nacional ha sospeso il procedimento e, data l’importanza della questione, ha sottoposto in via pregiudiziale il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Corte di Lussemburgo ha delineato l’ambito di applicazione della Direttiva concentrando l’attenzione sul significato del concetto di «stabilimento» (Art. 4, par. 1, lett. a). Sul punto, la Corte ha ritenuto che «il trattamento dei dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca come Google Search, gestito da un’impresa con sede in uno Stato terzo, ma avente uno stabilimento in uno Stato membro, viene effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento qualora quest’ultimo sia destinato a garantire in tale Stato membro la promozione e la vendita di spazi pubblicitari proposti dal suddetto motore di ricerca e che servono a rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo». Le attività relative agli spazi pubblicitari sono gestite da Google Spain, pertanto si considera a tutti gli effetti uno stabilimento della Google Inc. in Spagna.
Il secondo elemento analizzato dalla Corte di Giustizia ha avuto ad oggetto l’interpretazione degli artt. 12 lett. b) e 14, I co., lett. a) della direttiva 95/46/CE in merito alla responsabilità del gestore del motore di ricerca in comparazione con i diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza, da cui è emerso che il motore di ricerca è obbligato, su richiesta, a sopprimere i link verso pagine web (anche pubblicate da terzi) con informazioni indesiderate.
Il trattamento dei dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca si distingue da quello effettuato dagli editori di siti web e incide ulteriormente sui diritti fondamentali della persona interessata. Il motore di ricerca, quale Responsabile del trattamento dei dati, deve assicurare il rispetto delle prescrizioni della Direttiva. A parere della Corte un’attività effettuata esclusivamente a scopi giornalistici può beneficiare delle deroghe previste all’art. 9 della direttiva, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca.
La Corte si sofferma sul problema relativo ai limiti temporali e modali dell’attività di indicizzazione dei dati personali. In capo agli Stati membri sussistono due obblighi: (i) il dovere di garantire a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, la rettifica o la cancellazione dei dati il cui utilizzo non è conforme alle disposizioni della direttiva stessa e (ii) il diritto di opporsi al trattamento dei dati per i casi previsti all’art. 7 lett. e) ed f), salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale.
L’art. 7 della direttiva consente, infatti, l’uso dei dati personali allorché questo sia necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo cui vengono comunicati, a condizione che non pregiudichino i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata. È compito del Responsabile del trattamento garantire che i dati personali siano trattati lecitamente, che vengano rilevati per finalità determinate e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali scopi e, infine, che siano conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono individuati o trattati.
Sulla base di ciò, la Corte sostiene il diritto della persona interessata a cancellare i dati se inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti alle finalità del trattamento. Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), discende che il trattamento di dati, inizialmente lecito, può divenire con il tempo incompatibile con la direttiva qualora tali notizie non siano più necessarie in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate. L’interessato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Carta, può quindi chiedere che la notizia venga resa irreperibile. I diritti fondamentali del singolo prevalgono, di principio, non solo sull’interesse economico del motore di ricerca ma anche sull’interesse del pubblico.
In questo dibattito la Corte di Lussemburgo ha recepito gli indirizzi della Corte europea dei diritti dell’Uomo, da sempre impegnata nell’individuare i corretti confini tra l’ambito di applicazione dell’art. 8 e l’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). In particolare, i Giudici di Strasburgo ritengono che la prevalenza della libertà di espressione sia la regola e le restrizioni a tale libertà siano eccezioni. Ad esempio la Corte (Wegrzynowski e Smolczewski vs. Polonia, 16/07/2013) ha affermato l’impossibilità di trarre dalla Convenzione il diritto di un soggetto alla rimozione da un sito internet di un articolo lesivo della propria reputazione, anche dopo l’accertamento del carattere illecito dello stesso. L’essenza dell’art. 8 è quella di proteggere l’individuo contro ingerenze arbitrarie dell’autorità pubblica. Qualsiasi interferenza deve essere giustificata in termini di conformità con la legge e di “necessarietà in una società democratica”. Secondo la costante giurisprudenza, la nozione di necessarietà implica che l’ingerenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” e che sia “proporzionata” agli “obiettivi legittimi” perseguiti dalle autorità. In particolare, nei casi riguardanti le pubblicazioni sui giornali, la Corte sostiene che la tutela della vita privata (art. 8) deve essere in equilibrio con la libertà di espressione (art. 10) (ex multis Karako v. Ungheria). Pertanto un maggiore controllo è necessario quando le misure o le sanzioni imposte alla stampa sono in grado di scoraggiarne la partecipazione nei dibattiti su questioni di legittimo interesse pubblico. Per i giudici di Strasburgo Internet è uno strumento di informazione e di comunicazione distinto dalle carta stampata. La rete non è, e non sarà mai, soggetta alle stesse regole e al medesimo controllo. Il rischio di un danno provocato dai contenuti e dalle informazioni virtuali al rispetto della vita privata, è certamente superiore a quella di violazione della libertà di stampa. Pertanto, le politiche in materia di riproduzione di materiale da parte dei Media (a stampa e Internet) possono essere diversificati.
In conclusione, la sentenza dei Giudici di Lussemburgo non ha quindi creato una nuova definizione di diritto all’oblio, ma ha sancito il diritto di un soggetto a non essere trovato online (non potranno essere cancellati i dati presso il titolare del trattamento, ma soltanto il collegamento a detti dati). E ancora, ci si chiede se non sia irragionevole la differenza che fa la Corte di Giustizia Europea tra editore web e motore di ricerca (Art. 9 Direttiva). Attribuire, infatti, un obbligo di rimozione dei link a carico solo del motore di ricerca crea una disparità immotivata. Inoltre, la rimozione dei contenuti contrasta con la libertà di informazione e di essere informati: ad oggi tale bilanciamento non pare essere garantito dalla direttiva 95/46/CE né può essere un motore di ricerca a valutare tale proporzione.
Tutti questi interrogativi portano a ritenere necessaria una rivisitazione della normativa per l’esercizio del diritto di rettifica/cancellazione relativamente ai motori di ricerca rispetto alla stampa. ©