DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (II PARTE)

di Maurizio Taliano

[vc_row] D.L. 22 agosto 2014, n. 119
Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta dell’8 agosto 2014, ha discusso ed approvato il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Prima parte (nel precedente numero) : 1-Introduzione, 2.1-Modifiche alla disciplina del Daspo.
Seconda parte (in questo numero): 2.2-Modifiche alla disciplina del Daspo, 3-Applicazione del Daspo in occasione di condotte reiterate, 4-Striscioni negli stadi, 5-Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari del Daspo, 6-Finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Terza parte (nel prossimo numero): 7-Il divieto di trasferta, 8-Estensione della facoltà di arresto in flagranza “differita”, 9-Misure di prevenzione, 10-Semplificazione delle procedure amministrative di adeguamento degli impianti, 11-Semplificazione delle procedure d’ingresso per minori, 12-Frodi nelle competizioni sportive.

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2.(2)     Modifiche alla disciplina del Daspo
È stata interamente riformulata la parte relativa alla possibilità di applicazione del Daspo per chi si è reso responsabile di episodi di violenza all’estero. Tale disposizione, che sostituisce quanto introdotto dall’art. 2 del citato D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, prevede ora che il Daspo possa essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

L’attuale formulazione circoscrive e precisa la sfera di applicabilità della misura in questione solo a chi concretamente e di fatto abbia preso parte ad episodi di violenza o a colui che abbia tenuto comportamenti finalizzati alla partecipazione ad episodi di violenza o, comunque, si sia attivamente adoperato per parteciparvi. La condotta deve quindi riferirsi, in modo univoco ed inequivocabile, alla commissione di atti connotati da espressa violenza, eliminando dall’applicabilità le condotte che in concreto offrono margini di discrezionalità. È inoltre richiesto che gli episodi di violenza risultino tanto gravi “da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico”. Qui la norma recepisce indirizzi giurisprudenziali nei quali è espressamente indicato come in capo al questore sia attribuito un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. In tali casi “la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo” (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).

È stato altresì precisato che la condotta possa essere riferita sia ad episodi commessi esclusivamente dal singolo individuo che all’interno di un gruppo di persone e che quindi le condotte, caratterizzanti gli atti di violenza, possano essere compiute nella totalità da un singolo individuo o, al contrario, questo possa solo partecipare, per una parte, in concorso, agli atti di violenza perpetrati da più persone.
Sono stati invece estesi i casi di applicazione del Daspo anche per fatti accaduti all’estero (quindi non solo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea) e che questi siano tali non solo da porre in pericolo la sicurezza pubblica, come già indicato precedentemente, ma anche creare turbative per l’ordine pubblico. I fatti commessi all’estero dovranno comunque essere accertati attraverso l’acquisizione formale di atti provenienti dalle autorità straniere competenti che indichino con esattezza le modalità dei fatti e non attraverso autonome attività investigative o informative da parte delle Forze di Polizia italiane.
L’estensione di applicabilità della misura riguarda la condotta che può ora essere finalizzata non solo alla partecipazione attiva ad episodi di violenza ma anche ad avvenimenti caratterizzati da manifestazioni di minaccia o intimidazione ossia senza il ricorso esplicito e concreto alla forza e alla sopraffazione fisica.

 

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