Diritto PoliziaIII_MMXVIMaurizio Taliano

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (III PARTE)

di Maurizio Taliano

[vc_row] [vc_column width=”5/6″] D.L. 22 agosto 2014, n. 119
Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta dell’8 agosto 2014, ha discusso ed approvato il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Prima parte: 1-Introduzione, 2.1-Modifiche alla disciplina del Daspo.
Seconda parte: 2.2-Modifiche alla disciplina del Daspo, 3-Applicazione del Daspo in occasione di condotte reiterate, 4-Striscioni negli stadi, 5-Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari del Daspo, 6-Finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Terza parte (in questo numero): 7-Il divieto di trasferta, 8-Estensione della facoltà di arresto in flagranza “differita”, 9-Misure di prevenzione, 10-Semplificazione delle procedure amministrative di adeguamento degli impianti, 11-Semplificazione delle procedure d’ingresso per minori, 12-Frodi nelle competizioni sportive.

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7.     Il divieto di trasferta
Alla legge 401/89 è stato inserito l’art. 7-bis.1 che disciplina il cosiddetto “divieto di trasferta”. In caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso decreto il Ministro dispone il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate. Trattasi di provvedimento discrezionale di competenza del Ministro in qualità di responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica nazionale che dovrà essere adeguatamente motivato da precedenti situazioni in cui siano accaduti episodi di violenza e permanga, in futuro, la concreta possibilità del verificarsi delle situazioni comportanti la minaccia e la turbativa dell’ordine pubblico.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già prima previsti dall’art. 7-bis che consentono al Prefetto, a decorrere dal 25 aprile 2003, il differimento o divieto di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni. Tale ipotesi troverà quindi applicazione quando il pericolo di turbativa dell’ordine pubblico rimane circoscritto territorialmente a livello provinciale.

Entrambi i provvedimenti amministrativi di divieto devono trovare adeguata motivazione, per quanto riguarda la durata e l’estensione della misura interdittiva, in modo da giustificare la sussistenza dell’urgenza e della incombente necessità (Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2009, n. 13743; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 maggio 2010, n. 4848).

 

8.     Estensione della facoltà di arresto in flagranza “differita”
L’operatività dell’art. 8 della legge 401/89, che disciplina la facoltà di arresto in flagranza differita, è ora estesa anche al reato di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. La norma sanziona chi, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

 

9.     Misure di prevenzione
È stata estesa la possibilità, da parte dell’autorità giudiziaria, di applicare misure di prevenzione personali di cui al capo II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base dell’accertata partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del Daspo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive. È quindi ipotizzabile che, dopo una ripetuta applicazione del Daspo e del permanere di condizioni di pericolosità ricollegabili ad eventi sportivi, possa essere applicata la sorveglianza speciale anche, essendovi le condizioni e il permanere della pericolosità sociale, nelle diverse gradazioni previste dall’ordinamento. La precedente e ripetuta applicazione del Daspo non è però condizione obbligatoria dell’applicazione della sorveglianza speciale per chi, comunque, risulti dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
Il provvedimento amplia quindi la facoltà di applicazione delle misure di prevenzione personali, di competenza dell’autorità giudiziaria, già in precedenza prevista nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza negli impianti sportivi e per le quali è possibile l’applicazione del Daspo.

 

10.     Semplificazione nelle procedure amministrative di adeguamento degli impianti
Le disposizioni che riguardano l’adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500, riguardanti la semplificazione e la celerità del procedimento amministrativo, si applicano anche per l’adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all’abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale. Tali lavori devono essere eseguiti in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica deputata a verificare la solidità, staticità e la sicurezza dell’impianto, l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di eventi pericolosi ai sensi dell’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
La norma intende quindi accelerare e rendere più stringenti gli obblighi, in capo agli enti proprietari o alle società sportive utilizzatrici, di adeguamento degli impianti sportivi. È quindi previsto che, nella necessità di ottenere autorizzazioni amministrative, l’ente competente debba ora fornire risposta entro tre giorni, stabilendo che, in mancanza di questa, la richiesta si consideri accolta con il cosiddetto “silenzio – assenso“.

 

11.     Semplificazione delle procedure d’ingresso per minori
Con l’inserimento di un nuovo comma, 3-ter.1, all’art. 1 del citato D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, è stato disposto che i minori di anni quattordici siano esonerati dalla presentazione di un valido documento d’identità all’atto della richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi nonché non sia necessaria l’esibizione del documento al personale addetto all’atto dell’accesso negli impianti sportivi.

 

12.    Frodi nelle competizioni sportive
Per far fronte ai reiterati scandali giudiziari sono state sensibilmente inasprite le sanzioni relative alle frodi in competizioni sportive riguardanti sia la reclusione che le multe precedentemente previste, disciplinate dall’art. 1, commi 1 e 3 della legge 401/89.
Il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo .
Le sanzioni previste:

  • prevedevano la reclusione da un mese ad un anno e la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applicava la sola pena della multa;
  • dispongono ora, con il provvedimento in commento, la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La modifica risulta di particolare rilievo poiché, con l’inasprimento sanzionatorio e l’attuale formulazione, scatta la possibilità di arresto facoltativo in flagranza nonché la possibilità di eseguire l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione in fase investigativa, prima non ammessi per l’esiguità delle pene previste, oltre che ad un aumento cospicuo della sanzione pecuniaria. La ridefinizione della cornice edittale consente l’applicazione di misure cautelari anche coercitive.
Inoltre con l’avvenuta eliminazione dell’inciso “Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa”, la pena, secondo la nuova formulazione, è sempre congiunta, escludendo ora che vi possano essere ipotesi ritenute lievi. Il legislatore considera quindi le frodi nelle competizioni sportive sempre e comunque di particolare disvalore penale e sociale.
Il terzo comma dell’art. 1, legge 401/89, prevede invece l’ipotesi nella quale, a seguito delle condotte per i fatti previsti ai commi 1 e 2, il risultato della competizione sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

La pena per tali condotte:

  • precedentemente prevista, comportava l’innalzamento della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822.;
  • con la modifica introdotta, è previsto che la reclusione sia aumentata fino alla metà e si applichi la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Nell’attuale formulazione è stata inserita una circostanza aggravante speciale, ad effetto speciale, che permette un ulteriore innalzamento della pena applicabile, sia essa restrittiva della libertà personale che pecuniaria, quest’ultima particolarmente elevata. A livello dottrinale è stato così eliminato il dubbio che si trattasse di un’autonoma fattispecie di reato.

Chiaro è stato l’intento del legislatore di inasprire le sanzioni per meglio colpire e tentare di porre freno a fenomeni corruttivi di giocatori e dirigenti sportivi, condotte che hanno più volte portato a falsare i risultati calcistici, come ripetutamente venuto agli onori della cronaca e spesso confermato dalle successive sentenze.
La norma ha altresì disposto che le suddette disposizioni dovessero assumere efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 22 ottobre 2014. ©

 


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