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Documenti di fantasia o pseudo documenti come riconoscerli (I parte)

di Raoul De Michelis

Sul web possiamo trovare diversi siti che commercializzano documenti di vario genere. Dai pseudo passaporti fino alle patenti di guida e documenti di identità europea. Basta utilizzare qualsiasi motore di ricerca utilizzando i termini “fake id”, “international driving license”, identification documents, ecc… per essere catapultati in diversi di siti web che commercializzano documenti di ogni genere. Si va dai documenti d’identità a quelli di guida. Si trovano listini prezzi, esempi di documenti e persino le recensioni dei clienti. Cosa troviamo effettivamente, quale è la loro valenza giuridica e, effettivamente quale risvolto pratico hanno questi documenti o pseudo documenti? Volendo semplificare, potremo dire che i documenti di fantasia o pseudocumenti sono quei documenti che di fatto non imitano un modello legalmente emesso ma vengono comunque utilizzati per farsi identificare o condurre veicoli.
Vedremo, nella disamina che segue, che non è sempre così. Cercheremo di comprendere quando ci troviamo nell’ambito dei documenti di fantasia e quando, invece, esibire quel tipo di documento costituisce comportamento penalmente rilevante.

 


1. Documenti falsi o documenti di fantasia?

Il primo quesito che ci dobbiamo porre è se i documenti ottenuti tramite questi canali ed utilizzati per muoversi abbiano una connotazione giuridicamente (e penalmente) rilevante oppure siano da annoverare nel cosiddetto falso grossolano.
È opportuno pertanto leggere l’art. 49 del codice penale che recita: Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso (…).
L’art. 49 C.P., traslato al falso documentale va relazionato all’oggetto giuridico dei reati di falso ovvero la fede pubblica che rappresenta il bene tutelato. L’utilizzo di un documento falso può essere connotato quale reato se esso possiede la reale capacità di ingannare la fede pubblica. Ovvero, se per le sue fattezze e contenuti è in grado di essere individuato, con la capacità dell’uomo medio, quale oggetto fidefacente. Pertanto, un documento falsificato in maniera grossolana difetta proprio della capacità di ingannare la fede pubblica.

Quando possiamo definire un documento falsificato in maniera grossolana? Quando “l’oggetto” esibito non è in grado di ingannarne la fede pubblica?
La contraffazione palese, cioè evidente, di un documento si configura quando anche il comune cittadino sia in grado di rendersi conto della contraffazione. Quindi, il riferimento non è al soggetto professionalmente preparato quale dovrebbe essere un operatore di polizia.
In tal senso, la Sezione quinta della Corte di Cassazione con la sentenza 12162 del 23.03.2015: “la grossolanità della contraffazione che dà luogo a reato impossibile, non va giudicata infatti alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto di settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento, né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate”.
Ed ancora: “l’ipotesi di falso grossolano ricorre quando si è in presenza di falsi immediatamente rilevabili ictu oculi, senza la necessità di particolari indagini, concretizzatisi in un’imitazione talmente goffa, ostentata e macroscopica da non poter ingannare nessuno sulla provenienza lecita del bene” (Cass. Pen., Sez. II, sent. 23.03.2015, n. 12088).
Tali concetti, nell’ambito del falso documentale portano a fare delle considerazioni sia sulla forma che sulla natura dei documenti che, di conseguenza, sulle modalità di redazione degli atti ad opera della polizia giudiziaria.
Un documento è palesemente contraffatto quando lo stesso sia appunto individuabile con le conoscenze dell’uomo medio. Pertanto esso deve contenere degli elementi di evidente contraffazione.
Il viaggio tra i siti che commercializzano documenti ci ha fatto scoprire diverse forme che in genere hanno elementi comuni tra loro quali la mancanza dell’autorità che legittimamente può emetterli e la non conformità dei modelli rispetto a quelli delle convenzioni internazionali.
Eppure tali documenti vengono utilizzati per farsi identificare oppure condurre veicoli. Vedremo quindi come comportarsi in caso di utilizzo e cosa scrivere negli atti.

2. Cosa (non) scrivere nel verbale di sequestro

È pertanto importante quando vengono redatti gli atti di polizia giudiziaria (in primis il verbale di sequestro) che nella descrizione del documento non vengano utilizzati termini quali palesemente contraffatto, evidentemente falso, chiaramente contraffatto o altre locuzioni che evidenzino la facilità di individuazione del documento falso.
Tali termini portano ad includere il documento nel novero degli atti non in grado di ingannare la fede pubblica. Se la sua falsità è palese oppure è facilmente individuabile con le capacità del comune cittadino, manca il presupposto dell’inganno e pertanto darà sicuro spunto per una tesi difensiva a favore del reato impossibile e quindi della non punibilità della condotta.

Quindi, nel redigere gli atti di sequestro, eventuali annotazioni e nella notizia di reato, è consigliabile utilizzare una terminologia con la quale si evidenzi la verosimiglianza dei documenti oggetto di sequestro con gli analoghi originali rappresentando le modalità per cui si addivenuto a determinarne la contraffazione.
Su quest’ultimo punto è consigliabile evidenziare negli atti che la contraffazione è stata evidenziata mediante l’utilizzo di appositi strumenti quali potrebbero essere il lentino contafili oppure, qualora sia stato necessario, la lampada di wood.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

A titolo esemplificativo, si potrebbe utilizzare le seguenti diciture:
il documento seppur somigliante all’analogo modello legalmente emesso, differisce da questo per l’assenza di elementi di sicurezza quali le microscritture;
Documento contraffatto in quanto difforme dai moduli originali;
Documento privo dei sistemi di sicurezza antifalsificazione presenti negli originali;
Documento prodotto con tecniche di stampa non conformi a quelle utilizzate nei modelli originali;
Supporto cartaceo riportante la totale riproduzione di un documento somigliante al modello di documento legalmente emesso.

Qualora sia stato possibile interrogare le banche dati delle autorità emittenti, si può indicare l’esito di tale accertamento evidenziando la discordanza tra quanto indicato nel documento ed il risultato dell’interrogazione nella banca dati.
Il documento sottoposto a sequestro contiene dati non corrispondenti a vero in quanto, da accertamenti effettuati presso la banca dati della motorizzazione civile risultava che la patente di guida non era stata mai emessa a favore della persona controllata.
Da quanto indicato nel verbale di sequestro dipende la buona riuscita delle conseguenti attività che si originano con il sequestro da parte della polizia giudiziaria.

Maggiori approfondimenti tecnici saranno demandati ai reparti specializzati che, con l’ausilio di apposita strumentazione ne evidenzieranno gli elementi di contraffazione.

Naturalmente, i predetti accorgimenti dovranno essere utilizzati anche in fase di escussione nell’aula del dibattimento quando l’operatore di polizia sarà chiamato a testimoniare. In tale sede non dovrà cadere nel tranello della difesa che mirerà, come detto, a qualificare il documento come falso grossolano nel tentativo di invocare la non punibilità prevista dall’art. 49 del Codice Penale.
Fatta una dovuta premessa sul concetto di falso grossolano, vediamo ora qualche esempio dei documenti disponibili in vendita sulla rete internet.

3. I documenti d’identità

Su diversi siti si trovano in vendita anche dei passaporti. Il documento di viaggio principe che consente di attraversare le frontiere. Ma quali caratteristiche hanno questi documenti?
Come può, l’operatore di polizia, capire quando ci si trova di fronte ad un passaporto di fantasia, ad un documento totalmente inventato?
I passaporti, proprio al fine di consentire il transito e la loro lettura in tutti gli Stati devono essere realizzati secondo standard ben precisi. Lo standard è fissato da ICAO con il documento 9303 nel quale vengono fissate le caratteristiche del documento ed i suoi contenuti.
I passaporti commercializzati in rete seppur somiglianti ad un passaporto hanno quale comun denominatore l’assenza dell’autorità sovrana legittimata ad emetterli.
Infatti, già dalla lettura della copertina del documento si evidenzia l’assenza dello Stato o dall’autorità emittente e dall’assenza dell’araldica dello Stato emittente.
Uno su tutti è il world passport, il passaporto mondiale che, secondo gli autori del progetto World Government of World Citizens (www.worldservice.org) è stato di fatto riconosciuto da diversi Stati del mondo.
Sul sito infatti vengono riportate diverse referenze di Stati che avrebbero accettato il loro passaporto. Di fatto si tratta di visti di ingresso apposti su diverse pagine del documento. Una “leggerezza” da parte delle autorità preposte al controllo che hanno analizzato malamente il documento avallando una situazione giuridicamente inesistente.
La circostanza che un documento contenga visti o altri timbri di autorità non ne avvalora sicuramente la genuinità. Come abbiamo evidenziato, su un documento di fantasia sono stati apposti, impropriamente, visti di uffici doganali. L’operatore addetto alla verifica del documento non deve condizionare il proprio controllo da questo. Non bisogna mai dare per scontato che coloro che hanno effettuato il controllo prima di noi siano dotati di conoscenze tali da evidenziare la contraffazione del documento. Ogni controllo deve essere scevro da condizionamenti esterni.

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