FALSO PROFILO SU FACEBOOK PER CONTROLLARE IL LAVORATORE COSTITUISCE CONTROLLO DIFENSIVO

di Angela Gabriele

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Corte di Cassazione, Sezione IV Lavoro, sentenza n. 10955 del 17 dicembre 2014 e depositata il 27 maggio 2015

La creazione, da parte di preposto aziendale e per conto del datore di lavoro, di un falso profilo Facebook, al fine di effettuare un controllo sull’attività del lavoratore, già in precedenza allontanatosi dalla postazione lavorativa per parlare al cellulare, esula dal divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di controllo difensivo, volto alla tutela dei beni aziendali, insuscettibile di violare gli obblighi di buona fede e correttezza in quanto mera modalità di accertamento dell’illecito comportamento del dipendente.

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Negli ultimi anni l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), da un lato, è stato sempre più interpretato in favore del datore per crescenti necessità di generale sicurezza sui posti di lavoro, dall’altro, è stato escluso dall’applicabilità quando la finalità perseguita è il diritto alla salvaguardia del patrimonio aziendale. Dunque nonostante la premessa della norma sia inequivocabile (“È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”), le “eccezioni” ormai sono varie e numerose trovando giustificazione nei commi successivi dello stesso articolo, in un recente intervento del Governo e nella tipologia delle finalità perseguite che da ultimo ha approfondito la IV Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 10955 del 17 dicembre 2014 e depositata il 27 maggio 2015.

Innanzitutto l’art. 4, L. n. 300/1970, consente comunque l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo che risultino necessari per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro, a condizione che vi sia un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o una commissione interna, se da tali installazioni può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, il datore di lavoro può fare istanza all’Ispettorato del lavoro il quale detterà, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

Particolare il caso su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sez. Penale con la sentenza 17 aprile – 11 giugno 2012, n. 22611. Ricorreva alla Suprema Corte una datrice di lavoro condannata per aver installato telecamere di videosorveglianza nell’ambito aziendale senza aver previamente preso accordi con le rappresentanze sindacali né aver interpellato l’Ispettorato del lavoro, la quale però aveva un apposito documento autorizzativo sottoscritto da tutti i dipendenti. La Cassazione Penale ha quindi affermato che “non può essere ignorato il dato obiettivo – ed indiscusso – che, nel caso che occupa, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito. Orbene, se è vero che non si trattava né di autorizzazione della RSU né di quella di una “commissione interna”, logica vuole che il più contenga il meno sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. … l’esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell’illecito”(Cass. – Sez. III Penale 17 aprile – 11 giugno 2012, n. 22611).

Ad ulteriore “ammorbidimento” del divieto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è giunta la nota del Ministero del Lavoro, nello specifico dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, Prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012 che ha snellito ancor più le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti di controllo a distanza da parte delle direzioni provinciali territoriali. La premessa del provvedimento motiva la sua emissione soprattutto perché “lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione … sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l’utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali”. Dato che la prassi operativa fino ad allora prevedeva un sopralluogo di un ispettore per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato, richiedendo così un notevole impiego di risorse ispettive spesso non giustificate dalle dimensioni della piccola impresa interessata, l’intervento ministeriale è mirato a fornire una prassi semplificativa ed uniforme.

 

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