FOCUS SU INTERFERENZE E COMMISTIONI TRA PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO. IL CASO DELLA CONTESTAZIONE DEL DELITTO DI ABUSO D’UFFICIO (ART 323 C.P.)

di Daniela Gentile

[vc_row]

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione) in materia di dell’inconferibilità e dell’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico.

[/vc_row]

 

Nell’attuale contesto socio-politico uno dei temi cruciali riguarda il miglioramento delle performance della Pubblica Amministrazione, dove il ruolo da protagonista è affidato al mai sopito dibattito circa la riforma dei reati del II titolo del codice penale.
Da una parte, infatti, la esposizione massiccia dell’agente pubblico al rischio corruzione e la conseguente responsabilità (penale, contabile e disciplinare) che ne deriva genera uno dei maggiori effetti distorsivi del corretto operato della P.A., accrescendo il senso di sfiducia e proiettando un’immagine inefficiente e incapace di farsi portatrice delle istanze dei cittadini; dall’altra il (fondato) timore della sottoposizione ad un procedimento penale, così come gli effetti “a cascata” che qui si analizzeranno, danno vita, fisiologicamente, a quella situazione riassumibile nella “fuga dal potere di firma” da parte del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio costretti ad orientarsi nel mare magnum di norme con il rischio di incorrere nella la «violazione di norme di legge o di regolamento» nel caso, esemplificativo, della norma relativa all’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.
Da questo angolo prospettico un primo punto di osservazione può riguardare proprio il delitto di cui all’art. 323 c.p., le cui basi poggiano sulla violazione delle fonti regolanti l’azione amministrativa. L’analisi intende concentrarsi sulle interferenze e commistioni che la contestazione del delitto crea, consumandosi fisiologicamente nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego.
Il tema della responsabilità disciplinare del pubblico impiegato non è affatto recente, anzi vede un’intensa attività di produzione legislativa: nel 2009 con il D. Lgs. n.150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, più recentemente con la Legge 124/2015 (Legge Madia).
In seguito, e per far fronte alle pressanti istanze mass mediatiche che segnalavano la necessità di intervenire sul fenomeno degli assenteisti, il governo ha adottato il D.Lgs. 116/2016. Manifesto del potenziamento dei livelli di efficienza dei pubblici uffici e di contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo, il D.Lgs. 150/2009 riserva un intero capo alla disciplina delle sanzioni e delle responsabilità dei lavoratori pubblici.

Il tema del rapporto tra la responsabilità penale del pubblico dipendente e quella disciplinare è affrontato all’art. 55 ter del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, c.d. testo unico del pubblico impiego, che prevede la prosecuzione e conclusione del primo anche  in caso in cui il comportamento del dipendente integri una fattispecie penale.
Tuttavia la Legge 124/2015 ha previsto la possibilità di sospensione del procedimento disciplinare  nel caso di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e per il quale sono previste  sanzioni superiori alla sospensione dal servizio. Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato «qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente».
Quali conseguenze comporta, dunque, una sentenza penale in materia di responsabilità disciplinare? Vediamole singolarmente: con riferimento alla decisione assolutoria (che può attenere il fatto ovvero la sua qualificazione) l’art. 653 c.p.p., nel testo modificato dalla legge 27/3/2001 n. 97, riconosce alla sentenza penale irrevocabile efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.

Una prima constatazione è d’obbligo: di autentica efficacia preclusiva si può parlare solo con riferimento alle sentenze sul fatto, ovvero quelle emesse perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso; al contrario sono prive di effetti vincolanti nella procedura disciplinare le sentenze assolutorie emanate con la formula “perché il fatto non costituisce reato” poichè il medesimo fatto, il cui accadimento è stato comunque accertato dal punto di vista storico, potrebbe comunque integrare violazione del codice disciplinare, con conseguente obbligo di attivare o di riassumere la relativa procedura sanzionatoria.
Nel caso, invece, in cui si arrivi ad una sentenza di condanna, che assume evidentemente efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare limitatamente alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla commissione da parte dell’imputato, giova osservare come la decisione non potrà mai generare degli automatismi espulsivi, dal momento che, come ribadito dalla stessa Corte costituzionale,   nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata al di fuori di un procedimento che costituisce cumulativamente il luogo ed il modo dell’esercizio dei poteri disciplinari della pubblica amministrazione.

 

…continua su EDICOLeA

 


Altri articoli di Daniela Gentile

Violenza di genere ed emergenza sanitaria Covid-19 -
di Daniela Gentile (N. II_MMXX)
Il 2020 verrà ricordato come l’anno della pandemia da covid-19 e delle devastanti conseguenze in campo economico e sociale; per chi si occupa di violenza di genere e tutela delle donne maltrattate l’emergenza sanitaria che suggerisce la casa come il luogo più sicuro si lega a doppio filo con un’altra che vede invece la salvezza proprio nell’allontanamento da quella stessa casa che diventa luogo di sopraffazione, abusi e maltrattamenti. Le straordinarie misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza, inoltre, hanno certamente avuto ripercussioni negative sui centri antiviolenza e le case rifugio contraendo di fatto la loro operatività in un momento ancora più delicato e di sofferenza per le donne . Ma cos’è accaduto esattamente nel periodo del c.d. lockdown?
« LA VIOLENZA E’ SEMPLICE, LE ALTERNATIVE ALLA VIOLENZA SONO COMPLESSE » (FRIEDRICH HACKER): INTRODOTTO IL “CODICE ROSSO” -
di Daniela Gentile (n.III_MMXIX)
Legge 19 luglio 2019, n.69. “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; in Procure con molte segnalazioni al giorno, questo aspetto potrebbe portare a problemi di ordine pratico e impedire di estrapolare i casi più gravi.
LO STATO DELL’ARTE IN TEMA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: DAL DDL “CODICE ROSSO” ALLA CONDANNA DELLA CORTE DI STRASBURGO -
di Daniela Gentile (N. I_MMXIX)
Disegno di legge del Governo A.C. 1455. Il 28 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “codice rosso”, il disegno di legge proposto dai Ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, che ha come obiettivo quello di garantire una ‘corsia preferenziale’, ovvero una maggiore tutela alle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, assicurando la tempestività dell’adozione degli interventi cautelari o di prevenzione. Il Calendario dei lavori parlamentari prevede l'inizio della sua discussione nella settimana del 25-29 Marzo 2019.
LA STRAGE SILENZIOSA DELLE SCARPE ROSSE. FOCUS SULLE STRATEGIE DI PREVENZIONE E CONTRASTO -
di Daniela Gentile (n.I_MMXVIII)
Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
DAI GIUDICI DI LEGITTIMITÀ ANCORA UN’OPERAZIONE DI ERMENEUTICA SU ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E REATO DI SCARICO ABUSIVO -
di Daniela Gentile (n.II_MMXVII)
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 51889 del 21 luglio 2016 e depositata il 6 dicembre 2016. In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche. Le acque reflue non ricollegabili al metabolismo umano o non provenienti dalla attività domestica hanno carattere industriale, per cui il relativo sversamento sul terreno integra il reato di scarico abusivo.
I NUOVI “ECO-REATI”: DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE DELLA RECENTE FORMULAZIONE -
di Daniela Gentile (N. III_MMXV)
Legge n. 68 del 22 maggio 2015. Con la legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 28 maggio 2015 n. 122, e in vigore dal 29 maggio 2015, è stato aggiornato il codice penale introducendo il titolo VI bis intitolato “Delitti contro l’ambiente”: la nuova “aggravante ambientale” adegua finalmente la nostra legislazione ordinaria ai precetti costituzionali e alle indicazioni della Consulta in tema di ambiente.
INADEMPIMENTO ALLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI RIFIUTI -
di Daniela Gentile (n.II_MMXV)
La Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia a versare alla Commissione europea un importo iniziale fissato in 42,8 milioni di euro per il primo semestre successivo alla sentenza n. C-196/13 del 2 dicembre 2014, dal quale saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma conformemente alla sentenza.
NOVITÀ LEGISLATIVE IN TEMA DI ECO-REATI: MERITI E CRITICITÀ DEL RECENTE PROGETTO DI LEGGE -
di Daniela Gentile
La proposta di legge sui reati ambientali è finalizzata all’introduzione di nuovi delitti nel corpus normativo dei cc.dd. eco reati ed al conseguente spostamento della criminalità ambientale tra i reati di fascia medio medio-alta. Presentata il 15 maggio 2013, il disegno di legge ( S. 1345) è stato trasmesso dalla Camera il 27 febbraio 2014. Il 16 ottobre 2014, in audizione presso la Commissione Ecomafie, il ministro dell’Ambiente GianLuca Galletti ha esortato Palazzo Madama ad esaminare e ad approvare al più presto il testo fermo da troppo tempo in Aula.
Il delitto di combustione illecita di rifiuti: considerazioni sulla portata della nuova norma -
di Daniela Gentile (n.I_MMXIV)
Legge 6 febbraio 2014, n. 6. Sulla Gazzetta ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2014 è stata pubblicata la Legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del DL 10 dicembre 2013, n. 136 in materia di emergenze ambientali e industriali. Il testo del decreto legge è stato modificato a seguito della conversione. Il provvedimento è in vigore dal 9 febbraio 2014 ed è articolato perchè tratta di Ilva e di dissesto idrogeologico. La novità più importante è il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis Codice dell’Ambiente): vediamo alcune considerazioni sulla portata della nuova norma e sulla sua efficacia quale misura di contrasto al fenomeno “terra dei fuochi”.
Protezione dei minori dagli abusi sessuali […] -
di Daniela Gentile (n.III_MMXIII)
I delitti di prostituzione minorile e pedopornografia alla luce della legge di attuazione della Convenzione di Lanzarote. Il fenomeno nell’ordinamento canonico e la cooperazione con le Autorità civili.
RIAVVIATO IL PROGETTO SISTRI: FRA INCERTEZZE ED OMBRE SUL SUO EFFETTIVO FUNZIONAMENTO -
di Daniela Gentile (n.II_MMXIII)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Decreto n. 96 del 20 marzo 2013. Il progetto SISTRI era stato rinviato “al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema”. Il 20 marzo 2013 il Ministro dell’Ambiente ha firmato il decreto che riattiverà dal 1° ottobre 2013 il sistema di tracciabilità dei rifiuti solo per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo sulla base dei rapporti dell’Agenzia per l’Italia digitale oltre che del parere espresso dall’avvocatura generale dello Stato
Exit mobile version