ArticlesIV_MMXXIILeggi e NormeVittorio Capuzza

Gli obblighi formali di trasparenza per i vertici degli Ordini professionali

Ragionevolezza di alcuni limiti applicativi

di Vittorio Capuzza

Viene argomentata sotto i profili della legittimità e della ragionevolezza, nonchè alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale, la non applicabilità per i Consiglieri degli Ordini professionali del disposto contenuto nel comma 1, lett. f), dell’art. 14 del Decreto trasparenza che dispone l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali in “Amministrazione-trasparente”.

 


1. Quadro normativo di riferimento

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 dell’art. 14 prevede che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare con riferimento a tutti i propri componenti, i diversi documenti e informazioni; in particolare, la lett. f) del comma 1 dell’art. 14, dispone l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 441/82.

Il successivo comma 1-bis dell’art. 14, circa l’ambito soggettivo, precisa una duplicità di destinatari degli obblighi di pubblicazione dei dati ora richiamati: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”.

2. L’interpretazione dell’A.N.AC.

L’Autorità con atto depositato il 15 marzo 2017, in specifico riferimento all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 ha pubblicato «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016». In esse, l’A.N.AC. ha declinato proprie interpretazioni con riferimento, da un lato, al concetto di gratuità espresso nell’art. 14 e, d’altro lato, riguardo a casi specifici, nei quali sono rientrati (nella valutazione soggettiva dell’Autorità) anche gli Ordini professionali.
Per quel che qui rileva, l’A.N.AC. ha operato iure proprio un’interpretazione estensiva dell’applicabilità dell’art. 14, comma 1, giudicando sua sponte che la disposizione “debba” trovare attuazione anche presso gli Ordini professionali (rectius: i Consiglieri e, ove esistenti in organico, i dirigenti).

 

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