di Daniela Gentile
[vc_row] [vc_column width=”5/6″]Legge n. 68 del 22 maggio 2015
Con la legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 28 maggio 2015 n. 122, e in vigore dal 29 maggio 2015, è stato aggiornato il codice penale introducendo il titolo VI bis intitolato “Delitti contro l’ambiente”: la nuova “aggravante ambientale” adegua finalmente la nostra legislazione ordinaria ai precetti costituzionali e alle indicazioni della Consulta in tema di ambiente.
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1. Esegesi della novella
L’approvazione della recente Legge del 22 maggio 2015 n. 68 con la quale il Parlamento è intervenuto, in maniera incisiva, sui reati ambientali rappresenta, non può tacersi, uno spartiacque rispetto ad una disciplina che aveva palesato, in molteplici occasioni, limiti ed inefficienze nonché una risposta al coro di istanze che si levava dagli operatori di settore.
La spinta decisiva, come sovente accade in materia penale, è stata offerta dalla consueta eco mediatica che si è accompagnata a talune vicende giudiziarie, da ultimo il processo “eternit”, che hanno riacceso il faro dell’opinione pubblica e del legislatore sulla necessità di assicurare adeguata copertura penale alle più gravi manifestazioni di aggressione all’ambiente; non vi era, infatti, appropriata risposta nell’ambito delle norme vigenti, come noto, ispirate a logiche di tutela di beni giuridici marcatamente differenti, sia pure affini, quali la vita, l’incolumità pubblica, la salute pubblica, la flora o la fauna.
Lungi, tuttavia, dal lasciarsi trasportare da un eccessivo, quanto prematuro, entusiasmo bisogna ora confrontarsi con la novella e “misurare” l’operato del legislatore e l’adeguatezza delle soluzioni proposte anche in punto di tenuta dei principi cardine del diritto penale ed alla luce di quelle che, verosimilmente, si concretizzeranno in difficoltà applicative. Prima di procedere alla promozione o bocciatura del provvedimento in esame appare doveroso tracciarne i contorni e segnalare, senza pretesa di esaustività, i caratteri nodali:
Introduzione nel corpo del codice penale, libro secondo, di un nuovo titolo VI-bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”
Vengono in questa sede inseriti nuovi delitti dolosi: inquinamento ambientale (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), punibili anche a titolo di colpa (art. 452-quinquies), impedimento del controllo (art. 452 septies) e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; quest’ultima fattispecie prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 nei confronti di “chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.”; si segnala, in primo luogo, l’opportunità di valutare se la clausola di apertura della disposizione “salvo che il fatto costituisca più grave reato” sia idonea a garantire un adeguato coordinamento con la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 260 del Codice dell’ambiente.
In sede di esame al Senato l’impianto si è arricchito di altre disposizioni ovvero l’art. 452 ter, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, l’art. 452-quaterdecies, che sanzionava l’ispezione di fondali marini, espunto dalla legge definitiva, l’art. 452 terdecies, che introduce il delitto di omessa bonifica ed infine l’aggravante ambientale di cui all’art. 452 novies.
Bisogna, inoltre, riconoscere un ulteriore merito al Senato che si è incaricato di modificare la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 relativa alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973; l’intera disciplina non era stata in alcun modo considerata né in fase di stesura né in quella di approvazione dalla Camera dei Deputati.
L’articolato contempla, altresì, una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio ai quali viene garantita un’attenuazione delle sanzioni previste.
Confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato (art. 452-undecies)
È disposta tale misura ablativa ovvero, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità in caso di condanna o di “patteggiamento” per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale dolosi, nonché di traffico organizzato di rifiuti e di associazione per delinquere e di tipo mafioso aggravate; il delitto di cui all’art 260 Codice dell’ambiente, nonché quello di cui al nuovo articolo 452-quater del codice penale e quelli aggravati ai sensi del primo comma del successivo articolo 452-octies, vengono, inoltre, inseriti nel catalogo di reati per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati (art. 12-sexies, comma 1, del D.L. 306/1992).
La norma vincola la destinazione dei beni confiscati o dei proventi incamerati obbligandone l’impiego per la bonifica dei luoghi: l’asse dell’inquadramento giuridico della misura vira, dunque, verso una connotazione risarcitoria-ripristinatoria piuttosto che sanzionatoria; la disposizione aggiunge che i beni siano messi “nella disponibilità” della pubblica amministrazione: difetta anche in questo caso una chiara definizione normativa della forma giuridica di tale “disponibilità”; meno controversie dovrebbero sorgere nell’individuare la regione, titolare del potere autorizzativo alla bonifica, quale “pubblica amministrazione” cui rimettere i beni confiscati nella ordinarietà dei casi.
Estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai due nuovi delitti ambientali
Sono ora previste a carico dell’ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote), di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l’aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote) e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).
Inoltre la condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale comporterà l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001.
Inasprimento della prescrizione, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 157, co. 6 c.p.
Considerando la mutata struttura dei delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale e la loro nuova configurazione come delitti di evento si proporrà nuovamente, con ogni evidenza, il tema dell’esatta individuazione del tempus commissi delicti: le complicazioni derivano dal fatto che in queste tipologie di reati il perfezionamento si verifica sovente a distanza di tempo rispetto alla prima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell’assetto preesistente.
La collocazione dei più gravi reati ambientali nel codice penale rappresenta il manifesto del provvedimento e sottolinea il particolare rilievo assegnato al bene giuridico ambiente garantendo una maggiore stigmatizzazione in chiave general-preventiva delle condotte incriminate.
La novella si caratterizza per un rigore repressivo non sempre condivisibile collocando le nuove disposizioni nel novero dei reati di maggiore gravità e garantendo altresì una copertura “totale” attraverso l’incriminazione progressiva di ogni condotta lesiva; inoltre la previsione di un’aggravante soggettiva comune ad effetto speciale che tipizza una sorta di nuovo “dolo specifico ambientale” unitamente all’aumento di pena previsto per i casi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a commettere delitti ambientali o a gestire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies, co. 2) ed alla previsione di un reato-sbarramento quale il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies) in cui l’offesa punita si rivolge solo indirettamente verso il bene ambiente condizionando, invece, direttamente le funzioni amministrative di governo dello stesso completano un quadro marcatamente repressivo.
Anche ragionando in ottica sistematica la cornice edittale prevista per i nuovi reati esclude qualsiasi possibilità di applicazione del nuovo art. 131 bis c.p.p. in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. I delitti “manifesto” della nuova disciplina
Volendo limitare, per ragioni di opportunità, l’analisi alle fattispecie iconografiche della riforma, costruite sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente, vengono in rilievo:
2.1 Il delitto di “inquinamento ambientale” (art. 452-bis)
La fattispecie sanziona con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro: “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.” La rispettiva ipotesi colposa è punita con pene diminuite da un terzo a due terzi (art. 452-quinquies).
L’art. 452-bis c.p. si caratterizza per essere connotato dal duplice requisito strutturale della illiceità e della offensività concreta del comportamento; innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, si supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull’esercizio dell’attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema del delitto di evento. Si tratta altresì di un delitto di danno, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ovvero dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
L’esame del testo al Senato ha comportato l’eliminazione del riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, per introdurre, invece, la clausola di illeceità espressa sintetizzata nell’avverbio “abusivamente”; è ora richiesto, inoltre, che la compromissione ed il deterioramento siano significativi e misurabili.
Il concetto di compromissione o deterioramento “significativi e misurabili” riprende, invero, la definizione di danno ambientale di cui all’art. 300 del Codice dell’Ambiente “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima” nonché la stessa nozione comunitaria di “danno ambientale” posta dalla direttiva 2004/35/CE, che usa l’espressione “mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”.
2.2 Il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater)
L’art. 452-quater, rubricato “disastro ambientale”, raccoglie l’auspicio della prevalente dottrina e le evoluzioni giurisprudenziali alla tipizzazione di un’autonoma figura di reato, sganciata dall’art. 434 c.p.: accadeva sovente in sede giurisprudenziale che si forzassero i confini del reato di disastro innominato ricomprendendo nella indeterminata formulazione di “altro disastro” – descritto nella disposizione come fenomeno genericamente idoneo a cagionare il crollo di costruzione o altro disastro – anche i gravi danni all’ambiente; sulla scorta di questo orientamento si verificava l’ampliamento dello spettro dell’incriminazione ai casi di danni all’ambiente di enormi proporzioni cagionati da una cattiva gestione del rischio ecologico connesso allo svolgimento di talune attività industriali.
Esaminando l’attuale figura di disastro ambientale viene in rilievo la rinuncia alla forma vincolata, essendo venuto meno il riferimento espresso alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e autonomamente costituenti illeciti amministrativi o penali, sostituito dalla clausola di riserva posta in apertura “fuori dai casi previsti dall’art. 434”; tale clausola di sussidiarietà espressa comporterà che la vecchia fattispecie di disastro innominato continuerà a trovare applicazione in materia ambientale in via principale, mentre la nuova fattispecie potrà essere impiegata nei soli casi in cui il fatto non sarà sussumibile sotto la norma di cui all’art. 434 c.p.: si tratta, con ogni evidenza, di una regolamentazione paradossale dei rapporti fra disastro innominato e nuovo disastro ambientale che costringe l’interprete ad applicare ai fatti più gravi la fattispecie meno severa ed ai fatti meno gravi la fattispecie più severa di disastro ambientale.
Viene, inoltre, incriminata la sola realizzazione del disastro e non la commissione di un fatto ad esso diretto, come previsto dall’art. 434, co. 1 c.p.; l’evento può consistere nella “alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema”, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, e cioè di un danno all’ambiente, ovvero, in alternativa, in una “offesa della pubblica incolumità”, nella forma del danno o del pericolo per l’integrità fisica delle persone.
Corre l’obbligo osservare come qui l’ecosistema venga eccessivamente enfatizzato dal carattere irreversibile dell’alterazione finendo invece per essere svilito e banalizzato dalla circostanza di una possibile eliminazione, sia pure onerosa, delle conseguenze.
Deve, inoltre, rilevarsi nell’ambito delle due fattispecie in esame una contraddizione dal momento che, ad esempio, nell’inquinamento ambientale si riferisce la compromissione o il deterioramento rilevante ad uno o più dei settori costituenti l’ambiente, ovvero le qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, ma il deterioramento rilevante si riferisce anche all’“eco-sistema”, alla bio-diversità, alla flora o alla fauna selvatica; richiami invece assolutamente assenti nel delitto di disastro che fa esclusivo riferimento all’ecosistema; portato alle estreme conseguenze si potrebbe sostenere che si possa realizzare un disastro che prescinda dall’inquinamento ed un inquinamento non suscettibile di trasformarsi in disastro; ciò che più rileva, e che rischia di avere concrete ricadute sulla fase probatoria del reato, è il riferimento all’alterazione dell’ecosistema come evento del reato che, dando luogo ad una circostanza affetta chiaramente da “gigantismo”, rischierà di provocare una c.d. probatio diabolica e, quindi, di rendere inefficace la tutela penale sotto questo determinato profilo.
Non pare possa sciogliere le riserve espresse la sostituzione, ad opera del Senato, del termine “ecosistema” in generale con “di un ecosistema”; sulla stessa definizione del termine si sollevano obiezioni legate alla sua vaghezza non superabili con le diverse definizioni adoperate dalla dottrina – la stessa Corte di Cassazione lo definisce come l’insieme degli organismi viventi (comunità), dell’ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito della biosfera; a rendere ancor più complessa l’opera dell’interprete concorre la circostanza che si impiega sistematicamente il termine ecosistema come se fosse altro rispetto all’ambiente.
Il legislatore del 2015 ha, evidentemente, mancato di considerare le preziose indicazioni esegetiche ricavabili dalle elaborazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità; di conseguenza l’“alterazione dell’equilibrio di un ecosistema”, attorno alla quale sono costruite le ipotesi di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 452 quater c.p., risulta deficitaria di quella “capacità distruttiva delle cose” che, invece, è connaturata a tutte le ipotesi di disastro contemplate dal Titolo VI del codice penale.
Con riferimento al disastro “reversibile”, la versione definitiva raccoglie, invece, i suggerimenti espressi dalla dottrina immediatamente successivi all’approvazione del Disegno di Legge in Commissione Giustizia circa l’esigenza di stabilire un coordinamento tra la nuova incriminazione e la disposizione del Testo Unico sull’ambiente, che estende la causa di non punibilità per intervenuta bonifica dei siti inquinati a reati ambientali contemplati in leggi diverse dallo stesso Testo Unico (art. 257, co. 4 D.lgs. N. 152/2006).
3. Considerazioni conclusive e riserve critiche
In conclusione, tra gli aspetti maggiormente critici, si segnala la difficile ricostruzione del rapporto di causalità con riferimento all’utilizzo del modello di reato di evento: l’offesa all’ambiente costituisce non di rado il risultato di una pluralità di contegni lesivi successivi l’uno all’altro che concorrono alla realizzazione dell’evento ed il cui contributo causale, individualmente considerato, nella catena degli avvenimenti appare sproporzionatamente inferiore all’entità dell’accadimento cagionato dal complessivo operare delle condotte stesse. Appare evidente che la costruzione normativa delle nuove fattispecie in forma di reato di evento debba attraversare, da un punto di vista probatorio, sentieri assai più impervi rispetto a quelli seguiti nel caso in cui la perfezione del reato si leghi al mero superamento formale di valori-soglia predeterminati.
Per tali ragioni si concorda con quella dottrina che ritiene irrinunciabile nel diritto penale ambientale l’anticipazione della soglia della tutela al livello del pericolo astratto.
Non possono, inoltre, tacersi la vaghezza ed indeterminatezza di alcune delle nozioni utilizzate e le difficoltà interpretative circa i rapporti tra danno e pericolo nel disastro ambientale; d’altro canto, per quanti sforzi si facciano nell’elaborare proposte in grado di ridurre il gap tra certezza del diritto e incertezza della scienza, il diritto penale dell’ambiente rimane pur sempre esposto alle difficoltà di adeguamento alla costante evoluzione delle conoscenze, in contesti di sostanziale insicurezza scientifica.
Non si può, in conclusione, mancare di sottolineare una deriva pericolosa e probabilmente sottovalutata che si cela abilmente nella seconda parte del testo: la legge sui delitti ambientali risulta infatti composta di due parti, in cui la prima introduce i nuovi delitti mentre la seconda si limita ad aggiungere, inspiegabilmente, una parte VI bis al Testo Unico ambientale completamente scollegato rispetto al resto dell’impianto, intitolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies).
Le disposizioni introdotte, modellate sulle previsioni contenute negli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 replicano il meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria. Si sono già espresse perplessità circa le ragioni per cui in un testo che dovrebbe rafforzare la tutela dell’ambiente vengano introdotte queste sacche di garanzia di una futura e sicura impunità e pertanto a quelle osservazioni si rimanda.
L’art. 318 bis del TU, e le successive disposizioni, sembrano invero animate dalla volontà di confondere, sfumandoli, i confini della nuova disciplina subordinandola ad una discrezionalità amministrativa assolutamente discutibile; così esso stabilisce che le nuove disposizioni si applichino “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” riemettendo le suddette valutazioni ad un non meglio identificato organo di vigilanza. ©
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