News

Il filtro del provvedimento motivato del giudice, per l’acquisizione dei tabulati di traffico storico, non è retroattivo

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 1054 del 6 ottobre 2021 e depositata il 13 gennaio 2022

pdf-icon

La Quinta Sezione penale ha affermato che, ai fini della utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 – che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice – non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.

Mostra di più

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio