Il fotosegnalamento: prassi ed obblighi giuridici

di Silvestro Marascio

Per fotosegnalamento si intende la prassi svolta dalle Forze dell’Ordine nell’acquisre le impronte papillari, digitali o palmari, al soggetto nei cui confronti si trovano ad operare, unitamente alla fotografia, ai dati anagrafici e descrittivi. Le impronte papillari rappresentano, unitamente al DNA, uno degli strumenti investigativi maggiormente noti per giungere all’identificazione di un individuo.

 


1.     Premessa
Le impronte papillari, siano di natura digitale o palmare, rappresentano, unitamente al DNA, uno degli strumenti investigativi maggiormente noti per giungere all’identificazione di un individuo. Le impronte permettono di ottenere un fondamento biometrico di una certa identificazione personale stante che la medesima venga ad essere prioritariamente assicurata dai documenti che quello stesso individuo dovrebbe – o meglio, potrebbe – possedere.

2.     Fotosegnalamento ed identità personale
Se il fotosegnalamento viene utilizzato come ideale volano per giungere all’identificazione di un soggetto nei cui confronti si procede per motivi che possono spaziare – in termini più dottrinali che pragmatici – dalla pubblica sicurezza alla polizia giudiziaria, le “esatte generalità” rimangono depositate presso i registri dello Stato Civile del Comune di nascita/residenza. Naturale reportistica di quanto annotato è la carta d’identità-, documento per il quale non vi è l’obbligo, salvo prescrizioni, di richiedere il rilascio. Si comprenderà come il concetto “d’identità” rivesta importanza non solo per un approccio investigativo ma anche per i diritti/doveri naturalmente riconducibili alla nascita ed insistenti fino alla morte. Finanche l’identificazione di un cadavere potrà assumere sfaccettature differenti, ad esempio di carattere patrimoniale o morali. A tal proposito, è interessante anche il distinguo che si rileva tra “documento d’identità” e di “riconoscimento”, significando che quest’ultimo sottenderebbe una “mera autorizzazione”, si pensi alla patente di guida ovvero alla licenza di porto d’arma oppure al passaporto, stante l’essere il legislatore a provvederne l’equiparazione con il combinato disposto degli artt. 292 e 293 reg. esec. TULPS ed art. 35 c.2 DPR 445/2000 .

L’identità personale è argomento complesso ed in tale disamina ben si colloca il fotosegnalamento. Le forze dell’ordine cureranno la corretta compilazione dei cartellini predisposti dal Ministero dell’Interno: acquisiranno le impronte digitali/palmari al soggetto nei cui confronti si trovano ad operare, unitamente alla fotografia, ai dati anagrafici e descrittivi. I dati si riferiranno ai documenti esibiti dall’interessato ovvero dal medesimo dichiarati, ed è in questa fase che è possibile la generazione di un “alias”: anagrafica finalizzata a non favorire un rintraccio/riconoscimento. Infatti, anche se non vi sia l’obbligo di portare con sé documenti d’identità, è previsto che a richiesta delle forze di polizia, art. 651 c.p., si debbano declinare le proprie generalità e quanto possa essere utile a favorire la propria identificazione. È possibile incorrere nella violazione dell’art. 294 e 221 reg. esec. TULPS allorquando il soggetto si rifiuti di consegnare un documento e lo stesso possa esser pericoloso (artt. 133 e 203 c.p.) o sospetto come si desume dall’art. 4 della l. 152/75, nel caso, a sua volta, il soggetto rifiuti la sottoposizione ai rilievi si procederebbe ex art. 17 TULPS. Per quanto concerne gli stranieri: la L.189/2002 ha imposto che in sede di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno si proceda ai rilievi segnaletici mentre l’art 6 co.3 del T.U. prevede l’obbligo di circolare con un documento d’identità e del titolo autorizzativo per la permanenza sul territorio nazionale in mancanza di essi è possibile procedere al fotosegnalamento per “identificazione”, art. 6 co. 4, e laddove la posizione del soggetto risultasse irregolare, ipotesi residuale ex art. 10-bis T.U., continuare con verifica in EURODAC. L’iter avviato culminerebbe con l’invito a lasciare il territorio nazionale ovvero, nel caso di dubbie generalità, salvo pendenze penali, con l’associazione del medesimo ad un centro di permanenza per rimpatri. Per addivenire alle “esatte generalità” da associare al soma, a causa dei differenti ordinamenti anagrafici e/o giudiziari di taluni paesi, è necessaria una circolarità informativa tra autorità inquirenti, uffici anagrafe, Interpol e Consolati.

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