Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 13459 del 17 marzo 2022 e depositata il 7 aprile 2022
Il provvedimento impugnato è un’ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia all’esito dell’udienza camerale con la quale è stata rigettata la richiesta di distruzione del materiale intercettato in un procedimento archiviato nel 2005. Il pubblico ministero ricorrente aveva dedutto che l’ordinanza impugnata avrebbe condotto alla conservazione sine die del materiale intercettato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero confermando così la decisione del giudice che aveva rigettato la richiesta sottolineando come non fosse stato specificato quali intercettazioni dovessero essere distrutte ed il perché dovessero essere considerate inutili, atteso che l’archiviazione — rappresentando una fisiologica stasi del procedimento — non equivarrebbe a certa e futura non rilevanza del materiale probatorio acquisito.