Il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà

Con ordinanza del 12 marzo 2019, un Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che il Magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la semilibertà solo in caso di pena detentiva non superiore a sei mesi».

Il caso si riferisce alla valutazione della richiesta di un detenuto, volta a ottenere l’applicazione, in via provvisoria e urgente, dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della semilibertà a seguito di un’offerta di lavoro.

Dal rapporto informativo della casa circondariale emerge che l’interessato ha tenuto una condotta «esente da rilievi di natura disciplinare, e partecipe delle varie opportunità trattamentali».

L’attesa dei tempi – fisiologicamente più lunghi – richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza potrebbe far perdere al condannato, che pure sia già in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l’opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l’istanza di semilibertà e, con essa, l’effetto risocializzante connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa extra moenia, anche in vista della successiva ammissione al beneficio più ampio. Peraltro, l’ammissione alla misura avviene pur sempre in via provvisoria, sotto la condizione della conferma da parte del tribunale di sorveglianza.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 74 del 24 aprile 2020 ha dunque dichiarato l’art. 50, comma 6, ordin. penit. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 (e dunque quando la pena detentivada espiare sia superiore a sei mesi, ma non a quattro anni).

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