Il nuovo codice della protezione civile

di Marco Massavelli

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 (Entrata in vigore il 6 febbraio 2018)
Il nuovo Codice, dopo il parere parere n. 2647 del 19 dicembre 2017 del Consiglio di Stato (leggi notizia) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 66 del 29 dicembre 2017. Il decreto legislativo migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale; chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale; migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze; introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza.

 


 

Con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224, è stato approvato il nuovo Codice della protezione civile, entrato in vigore il 6 febbraio 2018, e che ha abrogato, tra le altre, la legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il Servizio nazionale della protezione civile è definito come il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Il nuovo Codice chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale.
Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale. Inoltre, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
Nel rispetto delle direttive e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.

 

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