Il rigore metodologico nell’espletamento della Consulenza Tecnica D’ufficio (II parte)

Perizia in materia di analisi e comparazione della grafia

di Prudenza Schirone, Valentino Tarantini

La fase istruttoria, nell’ambito di un procedimento civile o penale, assume particolare importanza. Il consulente tecnico d’ufficio/perito, è quella persona dotata di elevata competenza tecnica e preparazione in specifiche discipline, chiamata ad assistere il giudice nella decisione di una causa. Costui, tuttavia, può discostarsi dal parere del tecnico valutando in modo critico gli elementi probatori e i criteri seguiti, motivando il tutto in sentenza. Il Giudice si pone, pertanto, nel ruolo di custode e garante del metodo avendo il compito di verificare la metodologia alla base dell’elaborato tecnico. Il rigore metodologico, quindi, unitamente al rispetto di specifici protocolli e norme comportamentali rappresenta garanzia di qualità dell’operato.


A tal proposito, a livello internazionale, l’ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) ha introdotto una serie di istruzioni operative in materia, codificandole nel “Best Practice Manual for the Forensic Handwriting Examination”.

Secondo i principi enucleati in tale manuale, il tecnico dovrà preliminarmente valutare la quantità e qualità del materiale oggetto di indagine sia con riferimento alla documentazione in verifica sia a quella in comparazione con particolare riguardo al requisito della “coevità” acquisendo, eventualmente, previa autorizzazione del magistrato, ulteriori scritture comparative (ivi compreso il saggio grafico); procedere quindi, con l’ausilio di idonea strumentazione e fonti luminose (microscopi stereoscopici e ad alta definizione, reflex, lampade ad infrarosso, luci ultraviolette, etc.) ad una scrupolosa analisi delle grafie individuando le caratteristiche generali e particolari delle stesse al fine di valutare le caratteristiche comuni e non, formulando il parere conclusivo secondo una scala di giudizio articolata nei seguenti termini:
Autografia/eterografia: allorquando le evidenze analitiche forniscano un supporto estremamente forte all’ipotesi che le manoscritture a confronto abbiano/non abbiano la medesima origine;
Autografia probabile/eterografia probabile: allorquando le evidenze analitiche forniscano un supporto moderatamente forte all’ipotesi che le manoscritture a confronto abbiano/non abbiano la medesima origine;
Indicazioni di autografia/indicazioni di eterografia: allorquando le evidenze analitiche forniscano un debole supporto all’ipotesi che le manoscritture a confronto possano/non possano avere la medesima origine;
Nessuna conclusione: non è possibile pervenire ad alcun giudizio in quanto sussistono limitazioni qualitative dei materiali grafici da identificare o comparare, ovvero si è in assenza di termini omogenei di confronto.

In particolare, durante le singole fasi di lavoro – precedute dall’osservanza di un rigido protocollo volto a scongiurare rischi di contaminazione e/o alterazione del reperto lasciando accidentalmente su di esso delle tracce (quali, ad es., impronte digitali), ma anche di autocontaminazione da esposizione a materiale biologico o chimico ivi presente – il tecnico dovrà eseguire un propedeutico esame visivo-fotografico ed i necessari rilievi strumentali di tutta la documentazione oggetto di indagine, maneggiando gli stessi con attenzione, e proseguendo quindi con il successivo confronto onde poter fornire il parere richiesto nel rispetto del quesito formulato dal magistrato.

 

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