Nella seduta di mercoledı` 3 marzo 2021 è stato illustrato provvedimento per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Sullo schema la Commissione giustizia e` stata chiamata a formulare osservazioni alla 5ª Commissione.
Si riportano in forma originale i contenuti dell’illustrazione.
Schema di decreto ministerialeNel merito il provvedimento si compone di 10 articoli.
Articolo 1
Reca una serie di definizioni, tra cui si ricorda la definizione di prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori: con questi si intendono, invece, i sistemi elettronico/informatici e i servizi ad essi connessi, finalizzati all’acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione. In particolare si tratta dei servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni e degli interventi tecnici per l’accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attivita` di intercettazione.
Articolo 2
In attuazione di quanto previsto dalla lett. a) e dalla lett. b) del comma 89 dell’articolo 1 della legge n. 103 del 20017 – rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l’individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe (comma 1). Tale listino – del quale gli operatori interessati devono munirsi – e` disponibile presso il Ministero della giustizia –Direzione generale degli affari interni (comma 5). In base al listino le attivita` funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie: dalle intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico al sistema di localizzazione, comprensivo di client per la visualizzazione.
Per ogni categoria sempre nel listino e` descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni e indicate le tariffe applicabili. Per la maggior parte delle voci tariffate, e` stato stabilito, non gia` un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo. Ai fini della quantificazione dell’importo da liquidare, nel caso in cuiil listino preveda un minimo e un massimo, l’Autorita` giudiziaria deve tenere conto del complesso delle attivita` svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l’espletamento della prestazione: rileva anche il costo effettivo documentato, ma includendo la perdita – o il danneggiamento eventualmente verificatesi in modo incolpevole – delle periferiche utilizzate; occorre tener conto pure dell’urgenza e complessita` dell’intervento e della qualita` del servizio reso (comma 2). Nell’importo previsto si considerano incluse anche tutte le attivita` necessarie per il corretto adempimento della prestazione, quali le attivita` di installazione, di connettivita`, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonche´ tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e per eventuali spese assicurative (comma 3). Il comma 4 dell’articolo 2, considerata l’evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, prevede che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l’Autorita` giudiziaria procede alla liquida-zione sulla base dell’importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni
caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente. In questo caso, e` previsto l’obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia.
Articolo 3
In attuazione della lett. c) del comma 89 dell’articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni. Nel dettaglio i fornitori devono assicurare, in relazione a ciascuna prestazione, la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata al bersaglio, connotata da requisiti di eccezionale qualita` dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonche´ alla disponibilita` delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, essi devono adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell’esperienza e dell’abilita` del personale incaricato della realizzazione della prestazione (comma 1). Il comma 2 detta, poi, le modalita` esecutive delle prestazioni a cui i fornitori devono attenersi. La manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, deve essere operata secondo le modalita` individuate in modo analitico in un’apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente. In tal comunicazione il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalita` di comunicazione e monitoraggio, operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell’ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati (comma 3). Nel caso provengano contemporaneamente richieste da distinte Autorita` giudiziarie, sulle medesime identita` di rete, gli operatori sono tenuti ad assicurare che le informazioni e i contenuti relativi alla medesima identita` di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente,
ai distinti punti di registrazione indicati dall’Autorita` giudiziaria e che comunque il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito (comma 4).
Articolo 4
In linea con quanto previsto dalla lett. c) del comma 89 dell’articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – al comma 1 ribadisce l’obbligo dei fornitori delle prestazioni di assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessita` del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilita` e integrita`. Il comma 2 specifica che devono essere assicurati, in particolare: l’esclusiva allocazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all’interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l’epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all’interno degli apparati, fino al conferimento all’archivio digitale; la custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica; l’adozione di procedure idonee ad impedire la cancellazione dei dati o il loro danneggiamento anche accidentale, attraverso la realizzazione di copie di sicurezza, sempre allocate all’interno dei sistemi e gli apparati allocati presso le sale C.I.T., in conformita` alle specifiche tecniche adottate dal Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; la cancellazione sicura, definitiva ed integrale, anche delle copie di sicurezza, in conformita` alla modalita` individuatedal Procuratore della Repubblica, dei contenuti registrati negli apparati messi a disposizione dell’ufficio per l’esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la loro conservazione. Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell’attivita` di intercettazione, il comma 3 prevede che il fornitore debba comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curera` l’inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalita` di collegamento da remoto realizzate, in conformita` alle modalita` indicate dalla medesima Direzione generale. Il comma 4 precisa, infine, che l’Autorita` giudiziaria e` tenuta a servirsi, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalita` di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.
Articolo 5
disciplina i parametri tecnici che devono essere utilizzati per l’identificazione della prestazione richiesta ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, nonche´ la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.
In particolare nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa il comma 1 dell’articolo 5 prevede che debba essere assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia. L’identificazione della prestazione richiesta avviene utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio e` identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell’operatore per l’esatta individuazione del servizio richiesto (comma 2). Il comma 3 indica analiticamente i dati che devono essere scambiati con riferimento alle prestazioni richieste, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni.
Articolo 6
Reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti di fatturazione. Nel dettaglio il comma 1, al fine di semplificare le procedure di richiesta di attivita` funzionale alle prestazioni obbligatorie, prevede che ciascuna richiesta debba essere identificata dall’Autorita` giudiziaria mediante un codice univoco di riferimento costituito dall’indicazione dell’Autorita` giudiziaria e dal numero R.I.T
(numero/anno). Tale codice, che identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa (snellendo cosı` la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori), deve essere indicato per ciascuna prestazione dall’attivazione fino alla cessazione delle operazioni tecniche e deve essere annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all’articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale (comma 2). Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, essa e` attivata con l’inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell’Autorita` giudiziaria, il fornitore trasmette la relativa fattura senza allegare ulteriore documentazione (comma 4) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l’ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione (comma 3).
Articolo 7
In linea con quanto previsto alla lett. c) del comma 89 della legge n. 103 – disciplina l’ipotesi in cui l’Autorita` giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall’amministrazione. In questi casi l’Autorita` giudiziaria puo` procedere a verifiche in merito alla funzionalita` e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell’organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.
Articolo 8
reca norme in materia di monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali. La disposizione assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2017 il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali (comma 1). Il tavolo tecnico e` nel dettaglio chiamato a: monitorare il sistema delle prestazioni funzionali in relazione alla qualita`, all’efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinche´ sia garantita un’esecuzione ottimale, uniforme e razionale; monitorare le modalita` di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo; monitorare le liquidazioni effettuate; e valutare l’opportunita` di un aggiornamento del listino (comma 2).
Articolo 9
Reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal decreto in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). E` previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attivita`di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilita` di perdita l’inutilizzabilita` dei contenuti e dei dati acquisiti (comma 2). Per quanto riguarda la parte tariffaria il comma 3 stabilisce che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, purche´ l’istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l’incarico sia ancora in corso a quella data.
Articolo 10
Reca la clausola di invarianza finanziaria.