GiurisprudenzaI_MMXIVPietro Errede

INAMMISSIBILE LA PROPOSTA DELLE REGIONI DI INDIRE UN REFERENDUM CONTRO IL TAGLIO DEI TRIBUNALI

di Pietro Errede

Corte Costituzionale, sentenza n. 12 del 15 gennaio 2014

La Consulta ha dichiarato inammissibile la proposta delle Regioni di indire un referendum contro il taglio dei tribunali previsto dalla riforma. L’abrogazione della riforma della geografia giudiziaria – chiesta da Abruzzo, Piemonte, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria, Basilicata e Calabria – “priverebbe totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale”, con “irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio”.

 


Per la prima volta nella storia costituzionale italiana, ben nove regioni si sono unite per contrastare, attraverso una proposta referendaria, la riforma della geografia giudiziaria entrata in vigore il 13 settembre 2013. Tale riforma è però frutto di vari testi normativi e soprattutto di tre fondamentali: la legge delega 148/2011 e i due decreti legislativi del 2012 n. 155 (in merito agli uffici della magistratura togata) e n. 156 (relativo agli uffici del giudice di pace), tutti oggetto dei quesiti referendari. Il primo step di ammissibilità di tale proposta referendaria era stato superato come la stessa Corte Costituzionale narra in fatto: “Con ordinanza del 28 novembre 2013, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte”.

I quesiti in particolare riguardavano:

  1. le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”;
  2. tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155;
  3. tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156.

Tutta la proposta referendaria è stata denominata: «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari». Prima della camera di consiglio del 15 gennaio 2014, le Regioni hanno depositato memorie a sostegno dell’ammissibilità della richiesta referendaria, mentre l’Avvocatura generale dello Stato ne sosteneva l’inammissibilità in quanto la normativa oggetto della richiesta referendaria rientrerebbe “nella categoria delle norme costituzionalmente necessarie e che la sua eventuale abrogazione determinerebbe un vuoto normativo – non potendosi determinare la reviviscenza della normativa precedente – non colmabile dall’interprete, determinando l’assenza di qualsivoglia normativa in grado di garantire l’operatività della funzione giudiziaria, con conseguente lesione degli artt. 24 e 111 Cost. In secondo luogo si sostiene che la normativa oggetto della richiesta referendaria sarebbe produttiva di effetti collegati in via diretta e immediata alla legge di bilancio e che, di conseguenza, rientrerebbe nelle esclusioni previste dall’art. 75, secondo comma, Cost.”.

La Corte Costituzionale chiarisce subito di non condividere il secondo motivo di inammissibilità. Correttamente osserva che pur avendo la medesima Corte dichiarato in passato che “debbono essere sottratte a referendum le leggi che producono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio” è altresì vero che tale criterio non deve consentire di sottrarre a referendum qualunque legge di spesa rischiando di impedirlo su ogni normativa capace di produrre effetti sulle finanze pubbliche (cioè la quasi totalità delle leggi). Il caso in questione non riguarda comunque leggi di bilancio o tributarie, l’unico vero limite previsto dall’art. 75 Cost.

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