Alessandro IppolitiFOCUS

La Banca Dati S.D.I. in uso alle Forze dell’ Ordine

di Alessandro Ippoliti

Corretta interpretazione ed utilizzo da parte degli Operatori di P.G. Brevi e semplici considerazioni in merito.

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Nella speranza che tale scritto,  possa essere di ausilio a tutti gli operatori del settore, ho ritenuto opportuno fornire un mio contributo sul tema ed a  me molto caro, (frutto del mio diretto e costante confronto con tutti gli Allievi e Corsisti vari),   in qualità di Docente nelle discipline  penalistiche da molti anni nelle varie scuole delle Forze dell’ Ordine, nonché tramite la mia esperienza professionale acquisita nei processi in oltre 20 anni  di carriera,  in qualità di  Avvocato penalista.

Come noto, l’ istituzione di tale Banca Dati risale all’ anno 1981, con l’approvazione della Legge n.121, in cui nell’ art. 8 ed art. 16 nell’ ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, viene espressamente previsto sia nell’ ottica del potenziamento che del coordinamento operativo fra le Forze di Polizia, la creazione del “Sistema di Indagine Informatico Interforze”, nel quale far confluire, senza ritardo,  tutte le informazioni ritenute utili per la Sicurezza e l’ Ordine Pubblico rilevate dalle varie Forze dell’ Ordine operative sul territorio.

Si contempla inoltre, l’ inserimento di qualsiasi altra segnalazione utile per l’individuazione, in taluni soggetti ( con maggiore attenzione e riguardo ai socialmente pericolosi), di quelle ulteriori caratteristiche,soprannomi, vari alias, armi, auto, documenti, passaporti, frequentazioni di persone e/o locali, alloggi privati e pubblici, (proprie e dimostrabili),tale per  cui tali soggetti,siano  stati oggetto di controllo nel tempo.

Accedendo in Banca Dati S.d.i.,l’ operatore autorizzato può collegarsi ed accedere ad altre Banche dati, Motorizzazione, Aci, Ufficio Anagrafe, ed altre, utili e necessarie per il controllo della persona e del territorio. Il tutto nel rispetto dell’ art. 7 del D.P.R. 378/1982, laddove vengono regolamentate le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione, aggiornamento e/o integrazione, di tutte le informazioni presenti nel C.e.d. in uso alle Forze di Polizia.

Ulteriore  normativa in materia è la Legge n. 128 del  26 Marzo 2001, in cui nell’ art. 21 , si  ribadisce con determinazione “ l’ obbligo e l’ impegno” da parte delle  varie Forze dell’ Ordine, di alimentare con completezza e tempestività, anche tramite i dovuti e necessari  aggiornamenti,  tutti i dati inseriti nel tempo nel  CED Interforze  e riguardanti fatti, cose,  nonché  persone fisiche e giuridiche. Il tutto  in relazione alle varie e molteplici  informazioni acquisite nel corso di attività amministrative, di pubblica sicurezza , prevenzione e/o repressione  dei reati”.  Per fare un esempio pratico: la P.G. che, effettua un arresto in flagranza di reato che,invia una C.N.R. alla Procura della Repubblica o che, notifica all’ indagato  un provvedimento di   custodia cautelare emessa del Gip; elementi questi tutti attinenti alle indagini preliminari, per i quali, dopo il primo inserimento in S.D.I. è doveroso seguirne i relativi sviluppi processuali e quindi le relative Sentenze che, possono essere sia di condanna che, di assoluzione.

Le stesse Forze di Polizia,  e ciascuna in proprio, possono averne l’ immediato accesso e consultazione, a prescindere da chi ne  abbia o meno  inserito il dato. L’ aggiornamento e/o modifica di tale informazione possono però, essere effettuati solo ed esclusivamente dal Comando che, nel tempo,  ne abbia  curato l’inserimento.

Per le molteplici e più variegate informazioni inserite, relative a dati estremamente sensibili e di carattere personale,  la Banca dati S.d.i. è soggetta al controllo del GARANTE della PRIVACY che, nel tempo, ha avviato vari contenziosi con il Ministero dell’ Interno. Questo perché alcuni dati fattuali, inseriti “illo tempore nel Ced”,  non  corrispondevano più all’attualità del momento storico, non riportando per l’ appunto l’aggiornamento del dato stesso, con l’ inserimento, per esempio,di una Sentenza di Assoluzione per “non aver commesso il fatto” ex art. 530 1° comma c.p.p. , nella cui fase investigativa il soggetto indagato, addirittura era stato condotto  in carcere tramite l’ applicazione della misura cautelare.

Lawful Interception per gli Operatori di Tlc

E’ evidente che, nel caso di cui sopra, se lo S.d.i. non venisse correttamente  aggiornato,  la persona ivi segnalata, rimarrebbe in maniera del tutto errata e negativa “schedata a vita”,  con l’ indicazione delle ipotesi di reato contestate in indagine e tramite  il rilievo delle impronte dattiloscopiche, fotosegnaletiche, del Dna; elementi  questi, tutti acquisiti nella fase investigativa e per un fatto poi, giudicato come non commesso dalla Giustizia Italiana.

E’ evidente, chiaramente, anche il fatto contrario: del soggetto, inserito in S.d.i. con la “notitia criminis”,  il  quale,  in seguito al dibattimento viene condannato con una Sentenza irrevocabile , magari con una pena sospesa, quindi senza esecuzione detentiva. In tal caso le varie  Forze di Polizia, all’ uopo preposte,  non saranno informate per il successivo controllo della  corretta esecuzione  della pena da scontare (o della detenzione domiciliare o in carcere,o di altre misure alternative alla detenzione), tale per cui, potrebbero non conoscere quanto deciso in Sentenza dal Giudice adito.  Tutto ciò da non confondere assolutamente con la misura cautelare emessa esclusivamente nella fase investigativa, per la quale, per il dato finale,utile per l’aggiornamento dello S.D.I.  si dovrà necessariamente attendere   la  Sentenza  irrevocabile  emessa,  alla fine dell’  esito dibattimentale. Quanto sopra,  è  differente  rispetto ad  una condanna definitiva  comunque  da espiare tale per  cui, le varie forze di Polizia,  ne verrebbero comunque informate al fine del  controllo, con l’ obbligo pertanto dell’ aggiornamento del dato storico, “illo tempore” inserito.

Anche per tali motivi, ed in considerazione della delicatezza dei contenuti, l’ accesso in Banca Dati S.d.i. è sostanzialmente consentita ai soli Ufficiali di P.G. e di P.S.; e solo per motivi di urgenza, per particolari situazioni investigative, di sicurezza o ordine pubblico anche ad Agenti, all’ uopo specificatamente autorizzati.

Altro elemento caratterizzante della delicatezza nella consultazione sta nel fatto che tutti gli operatori,espressamente autorizzati all’ accesso, lo debbono fare tramite l’ inserimento di una password unica  epersonale, assolutamente  non cedibile a terzi, motivando altresì a sistema, il motivo tale per cui si accede in banca dati  ( Es, controllo durante un posto di blocco, indagini in corso, rilascio di porto d’ armi, ricerca persone, cose, autovetture, ecc.).

E’ assolutamente vietato l’ accesso per consultazioni non espressamente previste dalla Legge ed al di fuori  dell’ esercizio delle proprie funzioni di Pubblico Ufficiale ed Operatore di Polizia Giudiziaria in servizio, per questioni non attinenti al proprio servizio o peggio ancora per finalità proprie e/o altrui ( Es. la consultazione che, si fa per fornire le informazioni all’ amico, del nuovo  vicino di casa o di eventuali indagini che, si stanno svolgendo)

Tali condotte improvvide dell’ operatore sono severamente sanzionate dalla Legge, ed in particolare dall’art. 326 del codice penale ( Rivelazione del segreto istruttorio) nonché dell’ art. 615 ter del codice penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). Per completezza sulla materia, in merito all’ accesso abusivo ed utilizzo non corretto dello S.d.i. si vedano anche tutte le recenti  Sentenze Giurisprudenziali, la  n. 3694 del 2020 e la n. 37459/2022  emesse   della Suprema  Corte di Cassazione.

Alla luce di tale breve commento, sono necessarie alcune considerazioni, in questo caso per i soli rilievi penalistici, al fine di avere una  più  attenta e chiara lettura di tutti i vari dati inseriti nello S.D.I. che, come si è cercato di spiegare, il più delle volte risultano essere non aggiornati, non contenendo per esempio, le Sentenze emesse dall’ Autorità Giudiziaria, di Assoluzione, Condanna e/o Riabilitazione,  riguardanti per l’appunto“quella C.N.R. inserita anni ed anni prima dalla P.G. operante” e della quale,non si è  saputo più nulla:

  • avere la consapevolezza giuridica che, i precedenti penali, sono solo quelli riportati nel certificato penale presso il Casellario Giudiziale istituito presso ogni Procura della Repubblica, laddove vengono riportate tutte le Sentenze di colpevolezza passate in Giudicato, in capo ad un soggetto che, per l’ appunto, risulta essere stato già Giudicato. Il tutto con l’ indicazione corretta e precisa, dei reati qualificati e realmente accertati dall’ A.G. nonché, della relativa pena emessa, ad essi reati conseguente;
  • avere la consapevolezza giuridica che, i carichi penali pendenti, sono solo quelli riportati nel relativo certificato denominato per l’ appunto dei carichi pendenti, anche esso presso Il Casellario Giudiziale istituito presso ogni Procura della Repubblica, laddove vengono riportati tutti i Processi in Corso, per i quali, vi sia stato il rinvio a giudizio da parte del Giudice competente;
  • avere la consapevolezza giuridica che, tutte le informazioni di carattere penalistico, inserite in banca dati S.d.i. e non oggetto dei relativi e previsti aggiornamenti(con l’inserimento per l’appunto dei consequenziali Provvedimenti Giurisdizionali), debbono essere considerate, a mio parere, come  mere segnalazioni di Polizia in capo al soggetto controllato il quale, potrebbe risultare censito in Banca dati, anche più volte e per svariate ipotesi di violazioni normative e di cui, al momento, dell’accesso, “se ne potrebbero per i motivi di cui sopra, però disconoscere  gli effetti e gli esiti  processuali”;
  • avere la consapevolezza giuridica che, la Banca dati S.D.I. è un eccellente sistema operativo di indagine ( pensiamo per esempio  al solo  Cope su strada alle tre del mattino, in uso immediatamente  all’ operatore, il quale, potrà successivamente   comunque  chiedere maggiori informazioni alla centrale operativa) ma, avendo la consapevolezza che, il più delle volte, lo stesso S.d.i. potrebbe  non essere adeguatamente aggiornato nel dato penalistico. Si pensi al caso, del “soggetto plurisegnalato in banca dati Sdi” ma, in fatto ed in diritto totalmente incensurato, poiché i relativi processi o non si sono mai svolti o, sia stato  sempre stato assolto negli stessi. Per tale motivo,   bisogna assolutamente evitare di utilizzarlo come fonte di assunzione  informativa da parte della P.G. nel catalogare il soggetto controllato gravato da precedenti penali, quindi  pregiudicato,   recidivo o delinquente abituale, professionale o per tendenza. Tali aspetti sono categoricamente previsti a norma di Legge, nel nostro Codice Penale e Processuale Penale , precisamente negli articoli 648 c.p.p. e  99, 102,103,104,105,106 c.p. tale per cui, è solo il Giudice competente  e dopo l’instaurazione di un giusto processo ( ex Art. 111 Cost.) che può in Sentenza dichiarare e scrivere tali assunti giuridici;
  • avere la consapevolezza giuridica che, la Banca dati S.d.i. risulta sicuramente essere utile ai fini puramente investigativi, al fine acquisire da parte dello Stato, tutte le informazioni di carattere generale o particolare  su una determinata persona e/o fatto, nonché  assolutamente necessaria, per rilasciare le Autorizzazioni di Polizia. (Es: ad un soggetto incensurato che, risulta però essere segnalato in Banca Dati,   quale assuntore per  uso personale di droghe e/o alcol, o ad un altro, sempre incensurato, il quale, risulta avere  uno stile di vita poco chiaro, frequentando soggetti” non per bene” e  conosciuti alle Forze dell’ Ordine, è evidente che non verrà rilasciato il Porto d’Armi).

In conclusione penso che, si possa  affermare quanto segue:

la Banca dati S.D.I. è un eccellete sistema informatico operativo e di indagine utile, indispensabile  e necessario per tutte le Forze dell’ Ordine, le quali, quotidianamente e sulla strada, tutelano la nostra libertà e sicurezza. Sarebbe ancora più eccezionale ed efficace, se lo stesso,venisse continuamente aggiornato dalle Procure, dai vari Tribunali e Corti di Appello, inviando i relativi Provvedimenti Giurisdizionali a tutti quei Comandi che, (illo tempore abbiano inoltrato la C.N.R.) avendo il tal modo, tutte le Forze di Polizia al momento dell’ accesso, il dato “ fresco, corretto  ed attuale”.

Il mio augurio è anche quello, (in considerazione dell’ eccezionale progresso dell’ Informatica attuale), di poter  dotare tutti i Comandi, e  nelle  varie scale gerarchiche,( quindi sia  per il personale a piedi che per quello automontato), dell’ accesso diretto anche presso il Casellario Giudiziale della Procura,( nel cui territorio di competenza si svolge il proprio servizio), in maniera tale che, l’ operatore su strada e magari di notte, possa avere un quadro il  più completo, corretto  ed esaustivo possibile, della persona che va’ ad identificare, perquisire,  fermare, denunciare e/o arrestare, visionando contemporaneamente prima la Banca dati S.d.i. (e quindi tutte le svariate e plurime  segnalazioni ivi inserite) e dopo per una doverosa conoscenza,  il casellario giudiziale e pertanto:  il certificato penale( precedenti penali) e poi i carichi pendenti ( dibattimenti in corso).

Tutto ciò sarebbe chiaramente superfluo se lo S.D.I. venisse correttamente e  costantemente aggiornato, così come, tra l’altro, la normativa vigente in materia impone.

L’ augurio è che tale mio scritto possa costituire un “punto di partenza per il futuro”, basato su una riflessione ben ponderata in merito, finalizzata  al corretto utilizzo di tale banca dati e  sempre nell’ottica di poter offrire il miglior servizio possibile, al fine di poter contribuire a migliorare l’intero sistema.

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