di Maria Milia
[vc_row] [vc_column width=”5/6″] Corte di Cassazione, Sezione Seconda, sentenza n. 3691 del 15 dicembre 2015, depositata il 27 gennaio 2016Ai fini della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, non è necessario che anche il delitto presupposto sia commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 648-ter.1 c.p., potendo esso essere commesso in epoca antecedente in quanto non costituisce elemento materiale del fatto tipico. [/vc_column][vc_column width=”1/6″]
I. Il profilo di diritto intertemporale correlato all’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice dell’autoriciclaggio, sul quale si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento (Cass., sez. II, n. 3691 del 15 dicembre 2015 – dep. 27 gennaio 2016), ha rappresentato solo una delle problematiche, tanto di logica quanto di sistematica, con le quali l’interprete è stato chiamato a confrontarsi all’indomani dell’entrata in vigore del menzionato reato.
Come è noto, la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto nel nostro ordinamento all’art. 648-ter.1. c.p. il delitto di autoriciclaggio.
Mediante tale innovazione normativa assumono rilevanza penale talune condotte poste in essere dall’autore del reato “a monte”, tradizionalmente escluse – per effetto dell’operatività della clausola di riserva di cui agli artt. 648-bis e ter c.p. – dalle sanzioni previste per i fatti di riciclaggio e di impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita, dal momento che i menzionati delitti richiedono l’imprescindibile diversità tra l’autore (o gli autori) del reato base e l’autore delle successive condotte di riciclaggio o di impiego, le cui operazioni devono quindi necessariamente riguardare proventi di terzi.
Come detto, si avrà invece autoriciclaggio ogni qual volta il fatto tipico sia posto in essere dalla stessa persona che ha commesso, o concorso a commettere, il reato base. A spingere verso tale introduzione sono state soprattutto istanze di tutela di matrice europea e internazionale, fondate su esigenze di contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, di gravi forme di criminalità, quale quella organizzata o il terrorismo, ed anche di repressione della corruzione (tra le altre la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione, ratificata in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110, e la Convenzione Onu, introdotta con la legge 16 marzo 2006 n. 146, che lasciavano tuttavia alla valutazione degli Stati contraenti il riconoscimento della compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento interno da cui sarebbe discesa la scelta di introdurre o meno la nuova incriminazione).
Si assiste dunque alla presa di coscienza dell’autonomo disvalore, rispetto all’attività criminosa di origine, delle successive condotte di reimmissione elencate nell’art. 648-ter.1 c.p., che ne impone l’incriminazione a salvaguardia di una pluralità di beni giuridici, tra i quali l’ordine economico (sotto il profilo della regolare competizione tra gli operatori del mercato e del sereno svolgimento di esso), l’amministrazione della giustizia (interessata sia allo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa dei beni così da farli tempestivamente fuoriuscire dal circuito economico lecito, sia ad evitare che l’impunità delle condotte di reimmissione costituisca persino stimolo alla commissione di tipologie di reati dai profitti consistenti).
Da qui la penalizzazione delle condotte di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto presupposto, poste in essere dall’autore di quest’ultimo. Con in più (rispetto all’intralcio arrecato alla ricostruzione dell’origine illecita dei beni, pur richiamato anche nel tradizionale reato di riciclaggio) la necessità che le predette condotte abbiano “concretamente” costituito ostacolo all’identificazione di detta provenienza delittuosa, non essendo allora sufficiente che esse si prestino ad una agevole ricostruzione da parte di organi accertatori e forze di polizia o che abbiano meramente rallentato le menzionate operazioni di identificazione (quando le forme di impiego possano ritenersi ordinarie).
Vengono invece escluse dall’area del penalmente rilevante forme di impiego meno lesive dei beni giuridici tutelati, quali la “mera utilizzazione” e il “godimento personale” dei proventi del reato presupposto (ossia l’autoconsumo di essi, sia quando esso comporti la perdita del bene, come nel caso del denaro, sia quando la res si presti a plurimi ed analoghi impieghi).
Come già anticipato, molteplici sono stati i dubbi sollevati dagli interpreti e dai commentatori, tra l’altro, in ordine all’esatto significato ed alla portata applicativa di ciascuno degli elementi che compongono la struttura oggettiva del reato (ma anche rispetto all’ammissibilità di manifestazioni di dolo diverse da quello generico), così come riguardo alla qualificazione giuridica da dare alla limitazione dell’area del penalmente rilevante da ultimo richiamata o anche rispetto ai rapporti del nuovo reato tanto con fattispecie a confine (in primis con quelle di cui agli artt. 648-bis e ter c.p.) quanto con specifiche tipologie di reati presupposto (tra questi i reati tributari, quelli associativi ed il trasferimento fraudolento di valori). Come anche su profili quali il concorso del terzo nel riciclaggio e (anche) nel reato prodromico.
II. Tra i suddetti profili critici si colloca per l’appunto la problematica di diritto intertemporale sulla quale si è pronunciato il Giudice di legittimità nella sentenza che ci si accinge ad esaminare, che rappresenta il primo intervento della Suprema Corte sul nuovo delitto di autoriciclaggio.
Con la sentenza n. 3691 del 5 dicembre 2015 (dep. 27 gennaio 2016), la seconda sezione della Corte di Cassazione chiarisce che il delitto di autoriciclaggio può essere integrato anche se il reato da cui provengono i beni oggetto delle condotte propriamente autoriciclatorie è stato commesso anteriormente all’entrata in vigore della nuova fattispecie incriminatrice.
Invero, ancor prima del suddetto intervengo giurisprudenziale, la dottrina si era interrogata sulla possibile applicazione della norma anche nel caso di reati presupposto commessi prima dell’introduzione del nuovo delitto e, correttamente, aveva evidenziato come opposte risposte al quesito discendessero dal qualificare la provenienza illecita come mero “presupposto della condotta” o quale “condotta integrante il precetto penale”, anch’essa espressione del disvalore sanzionato dal legislatore con la nuova previsione edittale (cfr. per approfondimenti sul tema A. Gullo, Autoriciclaggio, Voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in www.penalecontemporaneo.it, 10 gennaio 2015, 13 s.; D. Brunelli, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 1/2015, 92 s.).
A favore di quest’ultima ricostruzione si rilevava come la stessa architettura normativa facesse assurgere la illiceità della condotta di origine ad elemento della situazione tipica su cui è incentrato il comando contenuto nel precetto penale. Ciò in quanto il giudizio di disvalore che trova espressione nella sanzione prevista dal legislatore per il reato di autoriciclaggio si formerebbe, secondo i sostenitori di tale conclusione, su una valutazione complessiva e reciprocamente condizionata del reato fonte di utilità economiche, delle condotte di impiego di queste ultime e della relazione esistente tra i due momenti.
Invece a sostegno della prima soluzione (come anticipato condivisa anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento), che colloca il reato di origine all’esterno della condotta tipica qualificandolo quale mero presupposto di essa, si evidenzia come le specifiche condotte produttive di utili da reimpiegare, costituissero già reato nel momento in cui esse furono poste in essere.
Ne discende che nessuna lesione del principio di legalità, sub specie del divieto di retroattività della norma incriminatrice (come è noto funzionale a garantire la previa conoscenza del precetto penale ed il conseguente consapevole orientamento del proprio agire in relazione ad esso), potrebbe derivare dal fatto di sanzionare condotte di messa a frutto di proventi illeciti, poste in essere quando le medesime erano già state espressamente previste come reato, in quanto solo su queste ultime (tassativamente individuate dal legislatore in quelle di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative) si incentra il precetto penale dell’art. 648-ter.1 c.p. che esaurisce il disvalore del fatto tipizzato da tale previsione normativa.
Passando ad analizzare il caso che ha dato occasione alla pronuncia della Corte di Cassazione, esso ha riguardato l’operato di un soggetto, noto alle forze dell’ordine per essere stato in passato coinvolto in un procedimento per riciclaggio, colto da personale della Guardia di Finanza ad attraversare il confine italo-svizzero. I finanzieri si erano determinati pertanto a pedinarlo fino alla sua abitazione dove, a seguito di perquisizione, avevano rinvenuto banconote per 6.700,00 euro e 600,00 in franchi svizzeri, oltre a telefoni cellulari, ad un computer portatile ed ad altra documentazione, mentre all’interno di una borsa prelevata dal sospettato dall’auto avevano trovato tre pacchetti contenenti 240.000,00 euro in contanti e, nel portafogli, banconote per un ammontare complessivo di euro 870,00.
Ancor più significativa era stata invece la predisposizione, all’interno dell’automobile in uso all’uomo, di un doppio fondo posto dietro le bocche di areazione, al centro del cruscotto. Oltre al denaro, la polizia giudiziaria aveva trovato anche due telefoni cellulari, un navigatore satellitare e documentazione di vario genere.
I finanzieri avevano quindi proceduto al sequestro di quanto rinvenuto, sequestro in seguito convalidato dal Pubblico Ministero, ritenendo che si trattasse di cose pertinenti al reato di autoriciclaggio, avendo l’indagato “trasferito il denaro in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza quantomeno dal reato di cui all’art. 4 del D. Lgs. 74/2000, con riferimento a smobilizzazioni di investimenti non dichiarati e costituiti mediante redditi sottratti a tassazione”. A sostegno di tale ricostruzione veniva richiamata la sproporzione tra l’ingente denaro trovato nella disponibilità dell’uomo e i modesti redditi da quest’ultimo dichiarati, oltre alle “dispendiose e rischiose modalità di trasferimento del denaro dalla Svizzera all’Italia”,
Il Tribunale, adito in sede di riesame del decreto di convalida, in parziale accoglimento della richiesta, per quel che qui interessa, confermava il provvedimento impugnato in relazione al sequestro dei beni operato presso la residenza del sospettato.
Veniva pertanto proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del Riesame. Il difensore, in particolare, rilevava il vizio motivazionale della decisione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e lamentava l’omessa verifica, in concreto, della sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi accusatoria, nonché “la non configurabilità del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il reato presupposto risulti commesso in data precedente l’entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto tale reato”.
La Corte Suprema, con la decisione in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate tutte le doglianze difensive. Infatti, dopo aver richiamato i limiti di sindacabilità, da parte del giudice di legittimità, dei provvedimenti del giudice del riesame, ha riconosciuto l’esistenza di un logico apparato argomentativo (in relazione alla specifica fase in cui si collocava la pronuncia censurata), circa la sussistenza dei presupposti della cautela reale e, in particolare, circa l’astratta configurabilità del reato contestato, nella specie dimostrata da circostanze di fatto quali il rinvenimento di una notevole somma di denaro, ripartita e confezionata secondo modalità che ne lasciavano intuire la destinazione alla pronta circolazione, in capo ad un soggetto i cui redditi non giustificavano simile disponibilità, che era stato colto dalla polizia giudiziaria ad attraversare il confine italo-svizzero con un’ automobile munita di un doppio fondo per occultare il denaro.
Elementi tutti che lasciavano ipotizzare l’esistenza di un traffico di valuta di provenienza illecita e che consentivano allo stato di formulare «tanto “un’ipotesi accusatoria relativamente ad una condotta di riciclaggio”, quanto la configurabilità del reato di “autoriciclaggio”, in considerazione della “ancora incerta destinazione di dette somme (del resto appena importate in Italia)”, tale da non precludere di “configurare quantomeno una fattispecie delittuosa tentata”» (così la sentenza in commento).
Le medesime circostanze erano state, secondo la Corte, poste a fondamento della valutazione del Tribunale del riesame circa l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e, per tale motivo, andava respinto anche il secondo motivo. Analogamente il Supremo Consesso ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, in ragione della riconosciuta «irrilevanza della realizzazione, in epoca antecedente l’entrata in vigore di tale normativa, delle condotte di cui all’art. 4 D. Lgs. 74/2000 assunte ad ipotesi di reato presupposto».
Secondo la Corte di Cassazione infatti «impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 cod. pen. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l’entrata in vigore della l. 15/12/2014 n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l’elemento materiale del reato di cui all’art. 648 ter 1 risulta posto in essere ben successivamente all’entrata in vigore della predetta normativa».
In sintesi, con la pronuncia sopra riportata, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità del reato di autoriciclaggio anche se il delitto presupposto è stato commesso in epoca anteriore alla incriminazione delle specifiche condotte di sfruttamento dei suoi proventi.
III. Ulteriore conseguenza dello sganciamento delle condotte di autoriciclaggio dal reato “a monte”, seguito da ultimo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, è altresì la possibilità che, in caso di realizzazione di più condotte di sfruttamento relative al medesimo bene in tempi diversi, soltanto alcune di esse integrino la fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 c.p. per essere state poste in essere dopo l’entrata in vigore della norma. Ciò in quanto, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente ad una pluralità di condotte rilevanti ex art. 648 bis c.p., il delitto di riciclaggio (e, deve ritenersi, adesso quello di autoriciclaggio) pur essendo un reato a consumazione istantanea che si perfeziona nel momento in cui si tiene la condotta vietata, è attuabile anche con più distinte azioni, costituenti ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice, integranti di per sé autonomi atti di riciclaggio, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (arg. ex Cass., sez. II, n. 7728 del 2 febbraio 1983; Cass., sez. II, n. 43881 del 9 ottobre 2014), non potendo i successivi passaggi del denaro ripulito qualificarsi come un mero post factum non punibile (arg. ex Cass., sez. III, n. 3414 del 29 ottobre 2014). ©
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