LA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE DEL SEQUESTRO NELLE ULTIME MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA

di Andrea Girella

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Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2017)
Il nuovo testo di legge prevede misure di prevenzione anche per chi commette reati contro la pubblica amministrazione, come peculato, corruzione (ma solo nel caso di reato associativo) – anche in atti giudiziari – e concussione. È stato introdotto l’istituto del “controllo giudiziario delle aziende” in caso di pericolo concreto di infiltrazioni mafiose. Il controllo è previsto per un periodo che va da uno a 3 anni e può anche essere chiesto volontariamente dalle imprese. L’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali è resa “più veloce e tempestiva” prevedendo una “trattazione prioritaria”. L’Agenzia nazionale per i beni confiscati viene dotata di un organico di 200 persone e rimane sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno.

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Come noto, il cd. Codice Antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) riproduce le disposizioni che riguardano le misure di prevenzione personali e patrimoniali, seppur con alcuni adattamenti. Nonostante il breve periodo di operatività esso è già stato oggetto di rivisitazioni e aggiustamenti al fine di migliorarne l’efficacia e la coerenza.
L’ultima correzione in ordine temporale è dovuta alla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 che ha – fra gli altri – ampliato i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, revisionato il procedimento di applicazione delle misure e dell’istituto della ‘amministrazione giudiziarià, introdotto il controllo giudiziario delle aziende, potenziato l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Una delle novità di stretto interesse per la polizia giudiziaria concerne il sequestro quale misura di prevenzione.

Le misure di prevenzione sono provvedimenti di carattere amministrativo di competenza dell’Autorità Amministrativa o Giudiziaria adottati nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi quali strumenti di difesa sociale per evitare che tale pericolosità possa sfociare nella commissione di concreti fatti delittuosi. Hanno come caratteristica di essere applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato (da qui la denominazione di misure ante o praeter delictum) che le distingue dalle misure di sicurezza, applicabili ai soggetti socialmente pericolosi che abbiano già commesso un reato.

Presupposto per la loro adozione è il modo di essere e il comportamento complessivo del soggetto assunti a base del giudizio di pericolosità sociale e della probabilità che egli in futuro commetta reati. Sono comunque applicate con un procedimento amministrativo e vengono distinte in:

Il fatto che la competenza sia attribuita all’Autorità Giudiziaria (oltre, A.G.) non deve trarre in inganno: quando il Tribunale decide in merito all’applicazione di una misura di prevenzione esercita una competenza di carattere amministrativo anche se la legge impone il rispetto di tutte le garanzie del procedimento penale.
Per l’applicazione di una misura di prevenzione, ove trova applicazione l’art. 200 c.p. (che prevede si debba tenere in considerazione “la legge in vigore al tempo al tempo della loro applicazione”), è necessario che:

Le misure di prevenzione patrimoniali sono moduli ablativi – cioè che limitano o privano di un diritto un soggetto privato a opera dello Stato o di un altro soggetto pubblico – finalizzati all’aggressione dei beni e dei capitali contaminati da delitto, che valorizzano modelli di intervento sempre più affini all’actio in rem pura e semplice (cioè ispirati all’aggressione diretta della res sulla base di una concezione di pericolosità del bene in sé, in quanto provento del delitto) rispetto all’intervento afflittivo incidente sull’habeas corpus.
Sul piano metodologico postulano indagini che appartengono al novero delle pro-active investigations, cioè indagini che prescindono dalla commissione di un singolo reato e della qualificazione di un dato bene come ‘prodotto, profitto o prezzo’ del reato medesimo, orientate ad impedire che uno o più reati siano commessi in futuro.

Vi è un diffuso consenso che una valida strategia di lotta alle mafie deve aggredire le basi economiche del crimine organizzato (intese come vastissima rete di beni e rapporti economici destinati alla conservazione ed all’esercizio dei poteri criminali) sull’idea che l’elemento patrimoniale orienta le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale e le rende largamente insensibili all’identità ed alle vicende giudiziarie dei singoli componenti. Il ricorso alla prevenzione patrimoniale assume, pertanto, una rilevante valenza deterrente in quanto la possibilità di subire la confisca delle ricchezze illecitamente acquisite opera come fattore che [dovrebbe] dissuade[re] dalla realizzazione dell’attività delinquenziale destinata a produrla.
La sua funzione è allo stesso tempo, quindi, d’impedire l’accrescersi della capacità delinquenziale del soggetto socialmente pericoloso che ha acquisito beni di provenienza illecita e di sottrarre definitivamente tali beni al circuito economico di origine per inserirli in un altro esente da condizionamenti criminali.
Sono misure di prevenzione patrimoniali: la sospensione temporanea o provvisoria dall’amministrazione dei beni; la cauzione; il sequestro; la confisca.

Il sequestro (previsto dall’art. 20 del Codice) è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, successiva all’applicazione delle misure di prevenzione personali ovvero per i beni sottoposti al provvedimento temporaneo di sospensione quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento vengano dispersi, sottratti o alienati.
Il sequestro riguarda ogni tipo di beni dei quali la persona dispone – direttamente o indirettamente – quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego per anticipare gli effetti ablativi della confisca antimafia, oltre a essere presupposto di quest’ultima.
L’accertamento di fondatezza della proposta deve essere effettuato sulla scorta degli elementi offerti dall’organo proponente ovvero acquisiti attraverso l’eventuale ricorso ai poteri d’indagine.
Una volta accertata, sulla base di elementi di fatto la sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (esistenza del sodalizio o del reato tipico; indizi idonei a fondare l’appartenenza del proposto al sodalizio predetto ovvero la commissione del delitto tipico previsto dalla norma; attitudine del proposto al delitto) occorre accertare il ricorrere dei presupposti di carattere oggettivo (disponibilità diretta o indiretta dei beni in capo al proposto; sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l’attività svolta; ricorrere di sufficienti indizi idonei a lasciare ritenere che tali beni siano essi stessi il frutto dell’attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego).

Il sequestro è disposto dal Tribunale; con l’applicazione della misura viene nominato un amministratore ed un giudice delegato.
Fra le novità della citata Legge n. 161/2017 rientra l’esecuzione del sequestro a cura della polizia giudiziaria, mediante apprensione materiale dei beni e immissione in possesso all’amministratore giudiziario (con l’assistenza, ove ritenuto opportuno, dell’ufficiale giudiziario), cui segue la trascrizione del provvedimento (per gli immobili e gli altri diritti reali immobiliare), con le relative notificazioni. Inoltre, lo stesso provvedimento ha previsto l’estensione degli effetti del prevedimento di sequestro (o confisca) di partecipazioni sociali totalitarie anche ai relativi beni aziendali, e la possibilità di applicare lo stesso (o la confisca per equivalente):

I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati possono essere affidati dall’A.G. in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne fanno richiesta per esigenze di polizia giudiziaria ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale.
Se la persona nei cui confronti è proposta la misura disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro su di essi, il sequestro ha ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.
Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall’art. 104 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. per il sequestro preventivo.

Articoli 104 e 104-bis disp. att. c.p.p.
Il nuovo art. 104 delle disposizioni attuative del c.p.p. disciplina in modo dettagliato l’esecuzione del sequestro preventivo e, soprattutto, con riguardo ai beni immobili e mobili registrati che ne costituiscano oggetto, impone la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. La norma specifica le modalità di esecuzione del sequestro preventivo sui mobili e sui crediti (secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili), sulle azioni e sulle quote sociali (con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese), sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico (con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario). È previsto che il sequestro preventivo sui beni aziendali (organizzati per l’esercizio di un’impresa) sia eseguito, oltre che con le modalità previste dalla natura del singolo bene sequestrato, con l’immissione dei beni in possesso dell’amministratore (e con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa).
Il nuovo art. 104-bis stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione (esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l’A.G. deve nominare un amministratore giudiziario, che dovrà essere scelto nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Il nuovo art. 104 riproduce, poi, il richiamo, già contenuto nel precedente testo, alla disposizione di attuazione contenuta nell’art. 92 alla stregua della quale l’ordinanza che dispone il sequestro preventivo deve essere immediatamente trasmessa, a cura della cancelleria del giudice, all’organo che deve provvedere all’esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l’esecuzione.

Il sequestro anticipato o precauzionale, previsto dall’art. 22 del Codice, riguarda i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca e vi sia il concreto pericolo che vengano dispersi, sottratti o alienati; ovvero i beni dei quali la persona dispone – direttamente o indirettamente – quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Gli effetti sono i medesimi visti per il sequestro.
Anche in questa ipotesi, se la persona nei cui confronti è proposta la misura disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro su di essi, il sequestro ha ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.
Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall’art. 104 disp. att. c.p.p. per il sequestro preventivo. ©


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