Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori Compro Oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite. Il Decreto MEF 14 maggio 2018 individua le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione dell’istituendo registro degli operatori Compro Oro.
1. Premessa
Questo contributo costituisce l’aggiornamento dell’ebook «I “Compro Oro”», pubblicato nel giugno 2015 dalla casa editrice Lex et Ars, di cui un estratto, dedicato alla disciplina dell’attività commerciale e alle irregolarità riscontrabili nel corso dei controlli, fu presentato su questa rivista nel n. IV/MMXIV. Infatti, negli ultimi 2 anni sono intervenute importanti novità, con l’approvazione del:
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di Compro Oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”, pubblicato nella G.U. n. 141 del 20 giugno 2017, che detta disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro usato, sul presupposto dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita;
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori Compro Oro”, pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 luglio 2018.
Occorre altresì rammentare l’approvazione del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 che ha introdotto modifiche al regime procedimentale delle attività riguardanti le diverse forme di commercio di preziosi, tra cui anche i Compro Oro. Per la vendita in esercizi di vicinato è prevista una “SCIA condizionata”, oltre alla licenza del questore, con obbligo del comune che riceve l’istanza di convocare entro 5 gg. la Conferenza dei servizi per l’esame contestuale di tutti i presupposti di legge.
Nel precedente scritto avevamo evidenziato le seguenti problematiche:
- il fenomeno dei “Compro Oro” aveva avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dalla crisi economica che, incidendo sulla capacità reddituale dei soggetti più deboli, li aveva resi bisognosi di immediata liquidità;
- la disciplina giuridica era datata nel tempo, risalente al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di Esecuzione del TULPS, non adeguata all’evoluzione dello specifico settore commerciale e al fenomeno emergente a partire dal 2008;
- l’impossibilità, vista l’assenza di una regolamentazione organica e la peculiarità dell’attività, di monitorare il settore e di censire stabilmente il numero e la tipologia degli operatori; condizione che rendeva difficoltosa anche l’opera di controllo e verifica da parte delle autorità competenti;
- l’infiltrazione della criminalità organizzata: numerose operazioni di polizia giudiziaria avevano messo in risalto la presenza di attività di “Compro Oro” utilizzate come copertura per riciclare proventi illeciti e, più in generale, l’associazione a fenomeni criminali che spaziano dalla ricettazione, alla frode in commercio, all’usura, all’esercizio abusivo del commercio di oro, fino alla evasione e frode fiscale;
- si era sviluppato un acceso dibattito sul fenomeno con l’evidenziazione di criticità che da più parti erano state portate all’attenzione degli organi centrali e, in particolare, del Parlamento con la presentazione e la discussione di plurimi disegni di legge.
L’obiettivo dell’approvazione del D.Lgs 92/2017, avvenuta con notevole ritardo, è quello di affrontare e risolvere tali questioni ancora insolute.
2 . Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92
La norma in commento detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori Compro Oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.
Il decreto è stato approvato congiuntamente al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, proprio a voler rimarcare lo stretto rapporto e il legame esistente tra le due normative.
Infatti alcuni articoli del decreto Compro Oro contengono rinvii alla normativa antiriclaggio come per gli obblighi di identificazione della clientela o di segnalazione di operazioni sospette di cui si dirà più avanti.
Tra le definizioni riportate nell’art. 1 si sottolinea quella di “attività di Compro Oro”, consistente nell’attività commerciale che esercita tale operazioni, in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente. Si estende così l’ambito di applicazione della normativa non solo ai tradizionali Compro Oro, ma anche agli operatori professionali in oro, alle gioiellerie, agli orafi e ogni altro l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente dell’attività di Compro Oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, intenda comunque eseguire operazione di compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. Vengono altresì indicate le “autorità competenti”, individuate nel Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), nell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) e nella Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo speciale di polizia valutaria, individuando questa Forza di polizia quale principale componente specializzata che dovrà eseguire controlli ed ispezioni. Viene anche definito l’”oggetto prezioso usato” inteso come oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico. Per la corretta definizione di metallo prezioso, oro, rottame, usato ecc. si rinvia al precedente scritto.
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