Antonio DItullioGiurisprudenzaIV_MMXVII

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA PUÒ ESSERE DISPOSTA SOLO SE PREVISTA COME SANZIONE ACCESSORIA

di Antonio Di Tullio DElisiis

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Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 47216 del 27 maggio 2016 e depositata il 9 novembre 2016

La pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d’ufficio ed a spese del condannato, a norma dell’art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen.

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1.     Il fatto

L’imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 588 c.p., art. 612 c.p., comma 2, in relazione all’art. 339 c.p., e L. n. 110 del 1975, art. 4), giusta sentenza del Tribunale di Foggia. Con la medesima sentenza è stato concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato, a norma dell’art. 165 c.p., comma 1, alla pubblicazione della sentenza nel sito del Ministero della giustizia entro novanta giorni dal passaggio in giudicato.

Il difensore del condannato ha presentato istanza al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rappresentando l’impossibilità di eseguire la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia perchè accessibile ai soli operatori giudiziari. L’adito Tribunale, all’esito di udienza in camera di consiglio, con ordinanza del 28 settembre 2015, ha disposto che la pubblicazione avvenisse comunque nel sito internet del Ministero della giustizia, a cura dell’ufficio di esecuzione penale della locale Procura della Repubblica ed a spese del condannato.

2.     I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il suddetto provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione il condannato con cui è stata evidenziata la sua illegittimità. In particolare il ricorrente ha osservato che, da un lato, disponendo la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia come condizione per fruire della sospensione condizionale della pena, il Tribunale avrebbe imposto all’imputato un obbligo impossibile da adempiere, poichè la pubblicazione nel detto sito, ai sensi dell’art. 36 c.p., può essere richiesta solo dal Pubblico Ministero e non dal privato; né sarebbe stato possibile un rapporto diretto tra condannato e Ministero della giustizia o la sostituzione del Pubblico Ministero all’obbligato nell’incombente prescritto, dall’altro, che il giudice di merito avrebbe erroneamente sovrapposto la disciplina della pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno ai sensi dell’art. 165 c.p., che costituisce un obbligo da adempiere a spese dell’imputato in un giornale indicato dal giudice, con la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia, prevista dall’art. 36 c.p. come sanzione accessoria eseguibile solo dal Pubblico Ministero e non autonomamente dalla parte.
Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dal canto suo, nella sua requisitoria, ha concluso a favore dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata indicando, a conforto della tesi sostenuta dal ricorrente, la sentenza n. 43757 del 2015 emessa dalla Prima sezione della Cassazione.

3.     Le valutazioni compiute dai giudici di legittimità ordinaria
Il supremo consesso ha accolto il ricorso proposto. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di Piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, si pongono in modo sostanzialmente conforme a quanto già enunciato nella sentenza richiamata dalla Procura generale. Come in quell’occasione, anche in questa, gli ermellini hanno postulato che occorre distinguere il caso in cui la pubblicazione della sentenza sia stata disposta a titolo di riparazione del danno e ad essa sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 c.p., comma 1 ed u.c., da quello in cui essa sia imposta come pena accessoria nei casi previsti dalla legge a norma dell’art. 36 c.p. posto che solo in quest’ultimo caso la sentenza va pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia d’ufficio ed a spese del condannato, come dispone l’art. 36 c.p., commi 2 e 3; mentre, nel caso di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, a norma dell’art. 165 c.p., comma 1, l’adempimento è affidato all’autonoma iniziativa dell’interessato in un sito dallo stesso accessibile, nel termine prescritto dal giudice ai sensi del cit. art. 165 c.p., u.c.

 

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