di Angela Giunta
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 4560 del 5 ottobre 2017 e deposita il 31 gennaio 2018
La sentenza in commento rileva che il tema dell’accertamento causale, va posto in termini corretti come segue: occorre “… stabilire (in presenza di una esposizione alla sostanza cancerogena protrattasi per diversi anni e dinnanzi alla accertata impossibilità, nel caso concreto, di determinare la durata del periodo di induzione e dell’inizio del periodo di latenza) se è necessario, ai fini della affermazione del contributo causale dei singoli imputati, determinare con certezza in quali termini ciascun periodo di esposizione ha concretamente inciso sulla etiologia del mesotelioma”.
1. Il caso
La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4560/2018 si inserisce nell’ambito del controverso dibattito giurisprudenziale relativo alle c.d. morti professionali da amianto. La vicenda giudiziaria in commento ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità per omicidio colposo plurimo, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in capo agli ex dirigenti della Centrale Enel di Chivasso per le morti per mesotelioma pleurico di quattro lavoratori dipendenti della centrale.
Le suddette morti registratesi tra il 2003 ed il 2006, secondo l’impostazione accusatoria, sono riconducibili alla pluriennale esposizione a fibre di amianto avvenuta nel corso delle lavorazioni e delle operazioni di manutenzione dei relativi impianti, massicciamente coibentati con tale sostanza. In linea generale, per come emerge dalla pronuncia in esame, il periodo temporale durante il quale lavoratori erano stati esposti ad amianto si è esteso dai primi anni ’60 sino alla fine degli anni ’80, ed i tre imputati avevano ricoperto incarichi dirigenziali proprio negli anni ricompresi tra il 1968 ed il 1990.
La sentenza in commento si colloca all’esito di un complesso iter giudiziario. Infatti, alla pronuncia assolutoria di secondo grado- intervenuta in riforma della sentenza di condanna di primo grado – aveva fatto seguito la sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione il 27.02.2014.
Con tale pronuncia la Suprema Corte rinviava alla Corte d’Appello di Torino affinchè riesaminasse le problematiche concernenti l’accertamento del nesso di causalità. In particolare, la Corte di Cassazione nell’annullare la sentenza d’appello aveva sollecitato una più convincente soluzione in ordine alle incertezze e contraddizioni emerse in merito alla questione della rilevanza dell’effetto acceleratore sul mesotelioma derivante dalla prolungata esposizione ad amianto anche nella fase successiva a quella dell’insorgenza della malattia.
In questo senso, aveva osservato che il giudice di merito aveva elaborato un proprio originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare e ponderose. Il giudizio di rinvio instauratosi presso la Corte d’Appello di Torino si concludeva con la condanna degli imputati. Orbene, la Suprema Corte con la sentenza in commento è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, a seguito del ricorso degli imputati, confermando la statuizione di condanna.
2. Le questioni problematiche poste dalla responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto: la spiegazione causale tra dibattito scientifico e ruolo del giudice penale
Le questioni problematiche poste all’attenzione dell’interprete riguardano nello specifico due profili puntualmente individuati dalla orte di Cassazione con la sentenza in esame: “l’accertamento dell’esistenza di un’effettiva relazione causale tra il mancato approntamento di idonee misure prevenzionistiche e il verificarsi dapprima della grave oncopatia e, quindi, della morte dei tre lavoratori; “la configurabilità di un giudizio di rimproverabilità soggettiva a carico dei tre imputati”.
Per quanto riguarda il primo profilo, prima di esaminare nello specifico quanto statuito in merito dalla Suprema Corte, è opportuno evidenziare quali siano nell’ambito del dibattito scientifico i principali dati problematici su cui non si registra uniformità di vedute e che, con effetto a cascata, determinano esiti giudiziari contrastanti.
In effetti, la presente vicenda giudiziaria rappresenta l’ennesima conferma di come la mancanza di enunciati scientifici generalmente condivisi, in materia di malattie professionali correlate all’esposizione all’amianto, sia foriera di inevitabili incertezze applicative.
Con specifico riguardo al mesotelioma pleurico alcuni dati medico-scientifici possono ritenersi sufficientemente pacifici: l’esistenza di una legge scientifica statistica sulla cui base affermare la sussistenza di una relazione causale tra polveri di amianto e mesotelioma; la sufficienza anche di una dose bassa di amianto per innescare il meccanismo patogenetico del mesotelioma e la sussistenza di un lungo intervallo di tempo dall’inizio dell’esposizione alla comparsa del tumore.
I dati scientifici su cui non si registrano uniformità di vedute riguardano, invece, l’individuazione del momento esatto dell’induzione, vale a dire, il momento in cui l’esposizione ad amianto, interagendo con l’organismo umano, avvia il processo di sviluppo della patologia. Da ciò consegue che non è possibile sapere se la prima esposizione in termini cronologici coincida o meno con l’esposizione innescante.
Altro dato problematico è rappresentato dal fatto che non è nemmeno individuabile il momento in cui si conclude il processo di induzione, rappresentato dal momento in cui si forma la prima cellula cancerosa ed il processo di cancerogenesi diviene irreversibile. Da ciò discende quale ulteriore conseguenza problematica che non è conoscibile la durata del periodo di induzione né del successivo periodo di latenza della malattia che ha inizio con l’avvio del processo di cancerogenesi e si conclude con il momento in cui la patologia diviene clinicamente rilevabile. In questo quadro si registra l’ulteriore difformità di vedute nell’ambito della comunità scientifica sulla natura del mesotelioma come patologia dose-dipendente o dose-indipendente. Si discute cioè sulla possibilità di configurare o meno un rapporto inverso tra entità dell’esposizione e durata della latenza e, quindi, se il protrarsi dell’esposizione aumenti il rischio di contrarre la patologia e incida, riducendolo, sul periodo di latenza, o se invece tutte le esposizioni successive a quella innescante, che ha dato inizio al periodo di induzione siano irrilevanti.
Orbene, l’adesione al modello esplicativo della dose-dipendente e, quindi, dell’effetto acceleratore consente di riconoscere rilevanza eziologica anche alle condotte che hanno comportato la protrazione dell’esposizione ad amianto dopo l’inizio del processo patogenico. Ciò sulla base del presupposto per cui all’aumento per entità e durata dell’esposizione consegue un aumento del rischio di mesotelioma.
Aderendo, invece, al diverso modello scientifico della c.d. dose-indipendente tutte le esposizioni ad asbesto successive a quella che ha dato avvio al processo di induzione dovrebbero ritenersi irrilevanti.
Orbene, a fronte di queste divergenze scientifiche, anche nella giurisprudenza si sono registrati esiti contrastanti in base all’approccio scientifico cui si prestava adesione.
A fronte di un orientamento registratosi soprattutto nell’ambito della giurisprudenza di merito che ha aderito alla spiegazione causale fondata sulla tesi della dose-indipendenza, si sono affiancati altri due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo indirizzo che può ritenersi prevalente anche in relazione al mesotelioma, al pari dell’asbestosi e del carcinoma polmonare, opera il meccanismo definito della dose-dipendente.
Un altro orientamento distingue tra asbestosi e carcinoma, da un lato, e mesotelioma pleurico, dall’altro. In tal caso, pur non aderendo alla tesi della dose-indipendenza per il mesotelioma, si sottolinea come mentre per l’asbestosi vi siano certezze in ordine alla spiegazione causale, con riferimento al mesotelioma ed, in particolare, al rapporto tra esposizione e latenza vi siano dubbi esplicativi. In questa prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che “la sentenza impugnata solo apparentemente motiva sulla sussistenza della legge scientifica di copertura, in quanto, dopo avere delineato due orientamenti teorici prevalenti, della dose risposta (meglio conosciuta come “teoria del multistadio della cancerogenesi”) e quello contrapposto della irrilevanza causale delle dosi successive a quella killer, dichiara di aderire al primo orientamento, senza però indicare dialetticamente le argomentazioni dei consulenti che sostengono detta tesi e le argomentazioni di quelli che la contrastano e le ragioni dell’opzione causale. In sostanza il giudice di merito, più che utilizzare la legge scientifica se ne è fatto l’artefice”. Pertanto, in ossequio a tali principi la Corte di Cassazione è intervenuta annullando con rinvio le sentenze di merito sulla base del seguente principio di diritto: “Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. (La Corte ha precisato che una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice, attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della mera sua utilizzazione)”.
Orbene, la sentenza in commento si colloca nell’alveo di quest’ultimo filone giurisprudenziale, atteso che la sentenza di condanna è stata adottata dalla Corte d’Appello a seguito di un primo annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di per motivazioni del tutto speculari.
In questa prospettiva, posto che non può limitarsi l’ingresso nel processo penale delle sole soluzioni scientifiche dotate di un generalizzato grado di condivisione, atteso che il sapere scientifico si caratterizza da sempre per il carattere probabilistico-statistico delle soluzioni offerte, il problema diviene quello di individuare le condizioni che consentono l’ingresso e l’utilizzo in seno al processo penale delle acquisizioni scientifiche.
Sul punto a partire dalla nota sentenza Cozzini n. 43786/2010 la giurisprudenza di legittimità ha delineato alcune linee guida che, ad avviso di chi scrive, rappresentano la premessa indispensabile alla luce della quale valutare il corretto modus operandi del giudice nel dare ingesso al sapere scientifico nel corso del processo penale.
Si tratta di una importante pronuncia che ha consentito di definire il tradizionale ruolo del giudice quale iudex peritus peritorum, fruitore e custode del sapere scientifico, ma mai creatore dello stesso. La valutazione di affidabilità della legge scientifica affinchè possa avere ingresso nel processo penale deve, infatti, essere condotta alla luce di rigorosi criteri oggettivi e soggettivi.
Sul piano oggettivo, il giudice dovrà esaminare “ gli studi che la sorreggono, le basi fattuali sulle quali gli approfondimenti sono stati condotti, l’ampiezza, la rigorosità e l’oggettività della ricerca, l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica, il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica” e sul piano soggettivo “l’identità, l’autorità, l’indipendenza e la provenienza del soggetto che ha gestito la ricerca, come pure le finalità per le quali l’indagine è stata realizzata”.
Giova sin da ora evidenziare che la pronuncia in commento si attesta nel solco delle linee guida così tracciate, valutando la correttezza metodologica della valutazione effettuata dal giudice di merito nel fornire la spiegazione causale dell’evento lesivo, appuntando la propria attenzione sia sulla verifica della causalità generale sia sulla verifica della causalità individuale o singolare, secondo il modello del giudizio bifasico delineato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Franzese.
A tale pronuncia si deve poi l’ulteriore merito di aver introdotto il concetto di certezza processuale fondato sull’elevata probabilità logica o credibilità razionale, secondo cui per l’affermazione dell’esistenza del nesso eziologico non è sufficiente la mera frequenza statistica che caratterizza una determinata successione di avvenimenti, atteso che il ragionamento probatorio deve contenere “la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale”.
3. La soluzione adottata dalla Suprema Corte (sentenza n. 4560/2018) con riguardo all’accertamento del nesso di causalità: la tesi della dose-dipendenza e del c.d. effetto acceleratore
Delineato, sia pure brevemente, il dibattito scientifico e giurisprudenziale nell’ambito del quale si inserisce la pronuncia in commento, è possibile esaminare le soluzioni adottate dalla Corte di Cassazione con il recente arresto giurisprudenziale.
Per quanto concerne il primo profilo relativo all’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, la Suprema Corte, premesso che la condotta degli imputati è da qualificarsi quale condotta commissiva di produzione dell’evento, ritiene che la Corte di merito abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota pronuncia a Sezioni Unite Franzese in materia di accertamento della causalità reale.
L’inquadramento della condotta ascritta agli imputati nell’ambito dei reati commissivi discende dall’osservazione che l’elemento caratterizzante la condotta si incentra sull’esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto. La componente omissiva attiene invece, alla connotazione colposa della condotta ed è rappresentata dalla mancata adozione delle misure a contenuto precauzionale imposte dalla legge.
In tal senso, la Corte di Cassazione già con la nota pronuncia n. 43786/2010 che rappresenta un leading case in materia aveva chiarito che “la condotta attribuibile ai responsabili dell’azienda è, nel suo nucleo significativo, attiva; giacché l’esposizione all’agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacché se il lavoratore non fosse stato addetto a quella pericolosa lavorazione l’evento non si sarebbe verificato”.
L’inquadramento nell’ambito dei reati commissivi non ha una rilevanza meramente teorica, atteso che da esso discendono rilevanti conseguenze applicative sul piano dell’accertamento giudiziario del nesso di causalità.
La sentenza in commento chiarisce, infatti, che a differenza della causalità omissiva avente ad oggetto l’accertamento del c.d. decorso causale ipotetico, la causalità dell’azione mira ad accertare il decorso causale reale secondo un procedimento logico ex post.
Richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza Franzese, la Suprema Corte osserva che l’accertamento del decorso causale reale richiede dapprima l’individuazione di una legge scientifica di copertura in grado di fornire una spiegazione al prodursi di una certa sequenza di eventi e, in un secondo momento, “che l’ipotesi, astrattamente formulata sulla base della legge scientifica, venga validata, sulla base del materiale processuale acquisito, alla stregua di un giudizio di “alta probabilità logica”, nella quale il giudice dovrà verificare se, esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.
In questa prospettiva, dopo aver ribadito il consolidato principio secondo cui in sede di accertamento del nesso causale è consentito il ricorso a leggi statistiche, assai diffuse tra le scienze naturali, la Corte di Cassazione chiarisce che la relazione tra una determinata sequenza di eventi affermata dalla legge scientifica in termini meramente probabilistici è da ritenersi “causalmente rilevante a condizione che non vi sia l’incidenza di ulteriori fattori che annullino “il significato causale della relazione probabilistica”.
Ne consegue che l’esclusione di eventuali decorsi causali alternativi rappresenta nella fase dell’accertamento processuale, il problema teorico-applicativo fondamentale.
Tali preliminari considerazioni di carattere metodologico consentono alla Corte di Cassazione di affrontare lo specifico tema oggetto del giudizio relativo alla configurabilità del mesotelioma pleurico quale conseguenza dell’esposizione all’amianto.
Richiamando le acquisizioni della prevalente scienza medica, la Corte di Cassazione chiarisce quali sono, innanzitutto, le leggi scientifiche di copertura da cui occorre muovere. In questa prospettiva, si osserva che il mesotelioma, con alto grado di probabilità, rinviene nell’esposizione ad amianto un proprio antecedente causale e che, nel caso di specie, non vi sono valide ricostruzioni alternative in ordine alla sua origine. Da qui la sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra esposizione ad amianto e patologia (mesotelioma pleurico).
La Corte di Cassazione si premura di rispondere anche ad una delle principali obiezioni, sollevate di frequente in caso di mesotelioma pleurico, secondo cui si sarebbe in presenza di una generica evidenza epidemiologica. La Corte di legittimità precisa come si sia in presenza invece di una legge scientifica di tipo statistico-probabilistico il cui impiego in sede di accertamento giudiziale del nesso di causalità è pacificamente ammesso. Secondo tale legge scientifica esiste una sicura relazione causale tra l’inalazione delle polveri di amianto e la specifica affezione tumorale denominata mesotelioma pleurico.
Nello specifico, la Suprema Corte nel richiamare le acquisizioni istruttorie fatte proprie dalla Corte d’Appello rileva che la legge scientifica di copertura sulla cui base si sono svolti gli accertamenti dei periti, definiti affidabili “quanto a preparazione tecnica, esperienza e credibilità”, è rappresentata dalla c.d. teoria multistadio del mesotelioma pleurico.
Secondo tale modello scientifico, il primo momento rilevante è rappresentato dall’esposizione iniziale all’amianto da cui prende avvio la fase della c.d. induzione neoplastica. Durante tale fase si assiste alla progressiva modificazione cellulare, che determina la diffusione della neoplasia, i cui effetti rimangono reversibili fino a quando si determina l’irreversibile innesco della malattia. In questo momento, si colloca l’inizio del periodo della c.d. latenza, che indica il periodo di tempo compreso tra la fine del periodo di induzione e la manifestazione clinica della patologia.
Poiché, al termine della fase di induzione, il processo cancerogeno innescato diviene irreversibile, sono da ritenersi causalmente irrilevanti esposizioni successive al termine del periodo di induzione rispetto al prodursi della patologia tumorale e, quindi, all’evento morte che ne consegua.
Dopo aver chiarito le implicazioni della teoria multistadio, la Corte di Cassazione osserva che, nel caso concreto, il tema controverso sul piano dell’accertamento causale è rappresentato dall’impossibilità di stabilire con sufficiente precisione la durata della fase di induzione (durante la quale ogni ulteriore esposizione all’agente cancerogeno costituisce, in astratto, una concausa dell’evento) e, conseguentemente, dell’inizio del periodo della latenza.
La principale obiezione della difesa è, infatti, rappresentata dal fatto che non è possibile stabilire da quale momento in poi, per ciascuno dei lavoratori deceduti a causa del mesotelioma, la patologia sia divenuta irreversibile. Ciò impedirebbe di giudicare come rilevanti o irrilevanti, sul piano causale, le esposizioni ad amianto subite dalle persone offese nel periodo di durata in carica di ciascun dirigente citato in giudizio.
La Suprema Corte supera tali obiezioni difensive rilevando che “alla stregua della letteratura scientifica ormai consolidata” la teoria della c.d. dose killer non può che ritenersi superata.
Da ciò discende logicamente l’adesione alla contrapposta tesi della natura dose-dipendente del mesotelioma in rapporto all’esposizione ad amianto. Secondo tale legge scientifica di natura probabilistica l’aumento dell’esposizione determina un “effetto acceleratore” che incide sia sulla fase dell’induzione che della latenza, accorciandole.
Dall’adesione a tali premesse scientifiche consegue che tutti i periodi di esposizione antecedenti al termine del periodo di induzione della malattia devono essere qualificati, ai sensi dell’art. 41 c.p., quali concause idonee a determinare l’evento lesivo, posto che ai sensi della disposizione codicistica sopra citata vi è una sostanziale equiparazione, sul piano normativo, tra tutti i fattori causali, preesistenti, concomitanti e successivi.
In ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del nesso causale può essere esclusa, soltanto in presenza di un fattore causale del tutto autonomo o di un processo eziologico sia pure non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale.
La pronuncia in commento prende in considerazione anche lo specifico problema rappresentato dalla circostanza che, nel caso di specie, non è possibile determinare temporalmente con precisione i periodi di induzione e latenza della patologia per ogni singolo lavoratore.
Anche in tal caso, la spiegazioni fornita dai giudici di merito sulla base dei dati medico-scientifici acquisiti nel corso del processo viene ritenuta condivisibile e pienamente logica. Si osserva che nonostante il periodo di induzione non sia determinabile con precisione nella sua durata, lo stesso è destinato a protrarsi anche per decenni (anche 30 – 40 anni), a differenza del periodo di latenza che pur soggettivamente variabile, può essere ricompreso tra i 10 e 15 anni.
In questa prospettiva, si osserva che le esposizioni ad amianto subite dalle persone offese nel periodo in cui gli imputati svolgevano il proprio ruolo dirigenziale risalgono a oltre 30 anni prima della diagnosi
Ne consegue che esse sono da ritenersi ricomprese nel periodo di induzione e, come tali, rilevanti o per l’insorgenza della patologia o per l’accelerazione del suo decorso e del conseguente evento morte.
È invece da escludersi la rilevanza causale di esposizioni che si siano verificate al termine della fase di induzione che, per la maggior parte dei casi osservati, è da collocarsi nei dieci anni antecedenti alla manifestazione clinica della malattia.
La Corte di legittimità, pertanto, nel solco dei criteri sanciti a partire dalla sentenza Cozzini in poi ha confermato la correttezza metodologica e la razionalità della spiegazione causale fatta propria dal giudice di merito confermando la condanna degli imputati.
4. L’elemento soggettivo e la responsabilità per colpa del datore di lavoro
Per quanto riguarda il problema dell’elemento soggettivo del reato e, dunque, della rimproverabilità per colpa ai sensi dell’art. 43 c.p. delle condotte ascritte agli imputati, la Suprema Corte con la sentenza in commento, condivide le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Torino, in merito alla sussistenza – già all’epoca dei fatti – di un generale obbligo di sicurezza che rinviene il proprio fondamento normativo nell’’art. 2087 c.c.
Tale affermazione risulta pienamente condivisibile laddove si osservi che la disposizione codicistica rappresenta “il fondamento di un diritto soggettivo all’integrità psicofisica del lavoratore operante nella correlazione negoziale” e non una mera generica direttiva del legislatore per garantire la buona amministrazione dell’impresa.
Dall’osservanza di tale norma deriva l’obbligo di adottare tutte le misure di protezione quali impianti di aspirazione, mascherine protettive, formazione specifica dei lavoratori volte ad assicurare una più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore rispetto all’aerodispersione di fibre di amianto.
Si osserva, inoltre, che la comunità scientifica sin dagli anni ’50, quindi, sin dall’epoca di costruzione della centrale ed anche negli anni successivi, aveva affermato l’esistenza di una correlazione tra esposizione ad amianto ed insorgenza delle patologie neoplasiche.
In questa prospettiva, è sufficiente ricordare che nel 1965 la Comunità Scientifica Internazionale aveva confermato definitivamente l’esistenza di effetti cancerogeni dell’amianto e con il D.P.R. n. 1124/1965 l’amianto è stato inserito tra le sostanze nocive per il rischio di asbestosi e silicosi, con conseguente obbligo per le imprese operanti nel settore della lavorazione dell’amianto di assicurare i loro dipendenti presso l’Inail non solo contro gli infortuni sul lavoro, ma anche per le connesse malattie professionali.
Gli imputati, pertanto, in considerazione del ruolo dagli stessi rivestito e delle competenze richieste per il suo svolgimento, erano nelle condizioni di conoscere, nel momento in cui avevano assunto l’incarico dirigenziale, gli effetti gravemente nocivi della esposizione all’amianto.
Si aggiunge, nel solco del prevalente orientamento giurisprudenziale ed in omaggio al principio di precauzione, che l’adozione di adeguate misure di protezione, quali la predisposizione di adeguati impianti di aspirazione, la dotazione di mascherine di protezione, la formazione sui rischi dell’esposizione ad amianto, secondo un giudizio probabilistico, avrebbe impedito o comunque ritardato l’insorgenza della malattia e, conseguentemente, la morte dei lavoratori.©
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