La riforma del codice della strada

Un quadro di sintesi della Legge n.177/2024

di Stefano Guerra, Michele Lippiello

La Legge n. 177 del 25 novembre 2024 ha riformato in modo significativo il codice della strada italiano, mirando a rispondere alle sfide contemporanee in materia di mobilità, sicurezza stradale e tutela ambientale. Questo contributo intende fornire un quadro di insieme della legge di riforma ed analizzarne le principali novità introdotte, tra cui l’inasprimento delle sanzioni per comportamenti ad alto rischio, l’inserimento di misure per favorire la mobilità e l’aggiornamento delle norme relative ai veicoli a propulsione alternativa. La riforma si configura come un passo essenziale per armonizzare il quadro normativo italiano rispetto alle direttive europee e agli obiettivi di semplificazione, digitalizzazione e sostenibilità globale, ponendo al contempo diverse questioni circa l’efficacia della sua applicazione, l’accettazione sociale di alcune nuove disposizioni e i tempi dei futuri decreti e regolamenti integrativi ivi previsti.

 


  1. Premessa

Il 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore in Italia le disposizioni della Legge n. 177/2024[1], che ha apportato molteplici modifiche al codice della strada e ad alcune norme contenute nel codice penale e in altre leggi, nell’ambito di un generale progetto di revisione che prevede anche l’attuazione di un’ampia delega legislativa per incrementare la sicurezza stradale. La novella ha interessato numerosi articoli del c.d.s. in diversi ambiti: infrastrutture, segnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento, educazione stradale. Il legislatore ha inteso con ogni singola modifica dare avvio ad una semplificazione normativa e procedurale, attraverso l’azione sinergica di comportamenti umani corretti ed una maggiore sicurezza di infrastrutture e veicoli.

La portata, l’importanza e le novità della riforma in esame inducono ad una analisi della richiamata legge, con riguardo alla sua struttura e al suo contenuto, nel merito delle disposizioni sostanziali e attuative, al fine di indicare e chiarire i punti in cui la stessa è intervenuta (modificando o abrogando norme esistenti e inserendone di nuove), favorendo la conoscenza del nuovo quadro normativo a beneficio dei destinatari a vario titolo, soggetti privati, operatori delle forze di polizia e organi della pubblica amministrazione. Nonostante l’ampia diffusione mediatica dell’entrata in vigore della riforma e il conseguente dibattito pubblico tuttora in corso, si ritiene necessario definire puntualmente la riforma del codice della strada, offrendo ai lettori uno strumento di sintesi utile ad eliminare inesattezze e dubbi emersi al riguardo.

In tal senso, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in seno al Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare[2] a livello istituzionale, per illustrare ciascuna delle modifiche apportate dalla legge, predisponendo cinque schede illustrative tematiche, nelle quali vengono riportati in premessa i contenuti dei testi normativi interessati dalla novella, corredati da un approfondimento sulle tematiche di interesse per l’attività di controllo e uniforme applicazione degli organi di polizia stradale. Il Dipartimento si è riservato di integrare il contenuto della medesima circolare e di esaminare ulteriori aspetti operativi che potranno emergere a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni; inoltre, lo stesso organo,  attesa la complessità di talune tematiche e la previsione di numerosi provvedimenti che dovranno dare attuazione ad alcune disposizioni, ha suggerito una particolare cautela nell’affrontare alcuni aspetti operativi, anche al fine di verificare, in una prima fase di attuazione, gli effetti delle norme sull’intero sistema. A tal fine, nella circolare viene espressamente richiesto agli uffici destinatari di comunicare eventuali casistiche particolari emerse sul territorio, meritevoli di approfondimenti.

 

  1. Struttura e contenuto della Legge di riforma del Codice della Strada

La Legge n. 177/2024, publicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024 ed entrata in vigore il 14.12.2024, è composta da trentasei articoli contenuti in cinque Titoli distinti.

Il Titolo I, concernente illeciti, sanzioni, formazione e rafforzamento del controllo, racchiude tre Capi: I) “Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti” (artt. 1-3); II) “Della sospensione della patente di guida” (art. 4); III) “Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo” (artt. 5-13).

Il Titolo II, riguardante la micromobilità, si compone del Capo I, “Dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica” (art. 14), e del Capo II, “Delle regole di circolazione” (artt. 15-16).

Il Titolo III, si occupa dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari e, nel dettaglio, al Capo I dei passaggi a livello (artt. 17-19) e al Capo II di safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell’obbligo di circolazione a destra (artt. 20-22).

Il Titolo IV disciplina al Capo I la sosta e la sua tariffazione (artt. 23-26), mentre al Capo II la circolazione in casi particolari e le strade (artt. 27-34).

Infine, il Titolo V prevede la delega al Governo, la delegificazione in materia di circolazione stradale e le disposizioni finali dell’intera legge di riforma (artt. 35-36).

 

  1. La guida in stato di ebbrezza

Prima di analizzare le novità apportate dalla legge di riforma alla guida sotto l’influenza dell’alcool, si ritiene opportuno sottolineare che le relative norme principali sono rimaste quasi totalmente invariate[3]. Dunque, l’art. 186, c.d.s. non è stato oggetto di massicce novelle, salvo che per l’aggiunta di due commi finali.

Il comma 9-ter prevede che nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, per almeno 2 anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e almeno 3 anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna, fermo l’obbligo della revisione della patente di guida.

Il comma 9-quater prevede l’aumento di un terzo delle sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), per il conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter, e l’aumento di un mezzo delle stesse sanzioni se il dispositivo di blocco sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.

Pure invariato, infine, resta il divieto di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-bis, c.d.s.).

 

  1. La guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti

La legge di riforma ha modificato in modo decisivo la disciplina dei conducenti che assumono sostanze stupefacenti, sostituendo la vecchia rubrica dell’art. 187, c.d.s., “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, con una nuova: “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”. Sono, dunque, soppresse le parole “in stato di alterazione psico-fisica”, per cui ora è sufficiente risultare positivi ai test tossicologici su campioni di fluido orale (test salivari) per essere sanzionati, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione psico-fisica durante la guida, come in precedenza.

Le sanzioni restano invariate: ammenda da € 1.500 a 6.000, arresto da 6 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Nessuna modifica è intervenuta sulla finalità di acquisizione di elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis (inserito dalla riforma) e 3, per cui gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, in ossequio alla normativa pre-riforma tuttora vigente (comma 2).

In appresso, le novità apportate. Accertamenti tossicologici (comma 2-bis): se un conducente risulta positivo ai test preliminari o si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’agente di polizia può effettuare test tossicologici su campioni di fluido orale. I successivi accertamenti tossicologici sui campioni prelevati sono compiuti da laboratori certificati. Tali disposizioni si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Ritiro della patente (comma 5-bis): se i risultati dei test non sono immediatamente disponibili, ma i test preliminari sono positivi, l’agente può ritirare la patente per un massimo di 10 giorni. Il veicolo viene trasportato e custodito a spese del conducente. Impossibilità di accertamenti (comma 5-ter): se non è possibile eseguire i test previsti, ma quelli preliminari di cui al comma 2 sono positivi, al conducente viene inibita la guida e il veicolo è gestito come sopra. In questi casi, il prefetto ordina una visita medica e, se ritenuto inidoneo alla guida, la patente è revocata con divieto di conseguirne una nuova per tre anni.

Sanzioni (comma 6): il prefetto dispone la sospensione cautelare della patente e una visita medica entro 60 giorni. Se il conducente è ritenuto inidoneo, la patente è revocata con divieto di conseguirne una nuova per 3 anni. Under 21 (commi 6-bis e 6-ter): tali conducenti, ove responsabili del reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (scaturente anche dal rifiuto a sottoporsi ai predetti accertamenti), se non ne siano già titolari al momento del fatto di reato, non possono conseguire la patente prima dei 24 anni; per chi commette reati senza essere munito di patente, si applica il divieto di conseguirla per 1-2 anni o per periodi corrispondenti alla sospensione o revoca prevista. Validità limitata della patente (comma 6-quater): dopo il superamento delle visite mediche, la patente è valida per un massimo di 1 anno inizialmente, poi 3 anni e successivamente 5.

 

  1. Abbandono di animali

La legge di riforma ha inasprito le pene per il reato di abbandono di animali domestici, modificando diversi articoli del codice penale: per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività su strada o nelle relative pertinenze, la pena (arresto fino ad un anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000) è aumentata di un terzo (art. 727, comma 1, c.p.); all’accertamento del reato consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno (art. 727, comma 3, c.p.); a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte si applica la pena prevista per l’omicidio stradale (reclusione da 2 a 7 anni) (art. 589-bis, c.p.), mentre se cagiona lesioni personali si applica la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime (art. 590-bis, comma 1, c.p.).

 

  1. Sospensione breve della patente correlata al punteggio e aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale

L’art. 4 della L. 177/2024 introduce modifiche al c.d.s. riguardanti la sospensione breve della patente correlata al punteggio e l’aggravamento delle sanzioni per comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale. Di seguito, i punti salienti. La sospensione breve della patente si applica ai conducenti con meno di 20 punti al momento dell’infrazione, per violazioni specifiche (es.: divieto di sorpasso, guida pericolosa, mancato rispetto della precedenza): 7 giorni per chi ha almeno 10 punti; 15 giorni per chi ha meno di 10 punti; la sospensione raddoppia se l’infrazione causa un incidente stradale. Le stesse regole si applicano ai titolari di patenti estere, con un sistema di penalità adattato. A livello amministrativo/operativo la patente è ritirata subito dall’agente accertatore e restituita al termine della sospensione, che decorre dal giorno del ritiro della patente. Chi circola durante la sospensione è punito con ulteriori sanzioni pecuniarie e accessorie. Le sanzioni sono aggravate nei seguenti casi: se viene superato il limite di velocità nei centri abitati 2 volte in un anno, si applica una sanzione amministrativa (€ 220-880) e la sospensione della patente per 15-30 giorni. Per l’uso improprio di dispositivi elettronici alla guida sono aumentate le sanzioni (€ 250-1.000) e introdotta la sospensione della patente (15 giorni-2 mesi). In caso di recidiva entro 2 anni, scattano la sanzione amministrativa (€ 350-1.400) e la sospensione della patente (1-3 mesi). Circa la decurtazione dei punti dalla patente, la tabella dei punteggi è aggiornata per riflettere le nuove infrazioni.

 

  1. Formazione, titoli abilitativi e relativi requisiti e rafforzamento del controllo

La legge di riforma è intervenuta anche in molteplici ambiti meno noti e solo minimamente pubblicizzati dai media.

Con riguardo alla promozione dell’attività formativa nelle scuole, l’art. 5 aggiunge il comma 2-bis all’art. 230, c.d.s.: la partecipazione a corsi extra-curricolari di educazione stradale nelle scuole secondarie attribuisce un credito di 2 punti sulla patente, al momento del rilascio. Un decreto ministeriale definirà i soggetti autorizzati a erogare i corsi e le modalità di certificazione.

Viene istituito un registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza sulla circolazione, gestito dalla Direzione generale per la motorizzazione. L’iscrizione, da confermare ogni 2 anni, è obbligatoria per accedere ai sistemi informativi del Ministero. Sono previsti corsi di formazione per i titolari e norme per la revoca dell’iscrizione (art. 6).

Sono indicate diverse limitazioni per i neo-patentati: per i primi 3 anni dal rilascio della patente B, essi non possono guidare veicoli con potenza specifica superiore a 75 kW/t o, nel caso di veicoli elettrici o ibridi plug-in, con potenza massima oltre 105 kW (art. 7).

Circa titoli abilitativi ed esercitazioni di guida è prescritto il divieto per aspiranti motociclisti di trasportare passeggeri durante le esercitazioni. I candidati alla patente B devono svolgere esercitazioni obbligatorie in autostrada, su strade extraurbane e di notte, certificate dall’autoscuola. Vengono applicate sanzioni per chi guida senza certificazione o viola i divieti di trasporto passeggeri durante le esercitazioni (art. 8).

Il limite di età per guidare veicoli adibiti al trasporto di persone è ridotto a 18 anni per servizi specifici, con carta di qualificazione e corso di formazione di 280 ore, a 20 anni per veicoli con passeggeri e a 18 anni senza passeggeri, previa qualificazione (modifiche alla Legge n. 286/2005, in tema di età minima per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone) (art. 9).

Con riguardo ai dispositivi di controllo automatico, viene previsto l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura per i dispositivi con funzione metrologica. Per violazioni multiple commesse dallo stesso veicolo in un’ora, si applica la sanzione più grave aumentata di un terzo. In relazione alle ZTL, è prevista una sola sanzione al giorno per violazioni dello stesso tipo rilevate in aree a traffico limitato o pedonali, mentre in caso di traffico eccezionale, i controlli vengono sospesi. Le violazioni su autostrade e strade principali possono essere rilevate tramite videosorveglianza, senza necessità di contestazione immediata, ma con documentazione certificata (art. 10).

Sono autorizzati apparecchiature di rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato per rilevare la velocità media nelle vie d’acqua di Venezia e l’uso di prove fotografiche o video per accertare le violazioni (art. 11).

Sulle campagne di richiamo per sicurezza dei veicoli, i costruttori devono attuare misure correttive per veicoli con rischi per la sicurezza e informare i proprietari. Vengono comminate sanzioni amministrative (€ 10.000-60.000) per inadempienze nei richiami o nell’aggiornamento dei dati telematici (art. 12).

In merito al controllo sulle operazioni di motorizzazione e officine, è operata una modifica della remunerazione e delle modalità operative per il personale incaricato delle attività di revisione e vigilanza. Sono potenziati i controlli periodici sulle officine e sui veicoli revisionati (art. 13).

 

  1. Micromobilità, ciclabilità e motocicli

L’art. 14 della legge di riforma ha modificato l’art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies, della Legge n. 160/2019, in materia di monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica. In appresso, si elencano i principali cambiamenti: i requisiti tecnico-costruttivi dei monopattini sono definiti tramite decreto ministeriale; i gestori di servizi devono installare sistemi per impedire l’uso dei monopattini al di fuori delle aree consentite; i monopattini devono essere dotati di un contrassegno identificativo rilasciato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; è richiesta un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; è vietata la circolazione di monopattini senza contrassegno visibile o senza assicurazione; tutti i conducenti di monopattini, indipendentemente dall’età, devono rispettare regole specifiche; i monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h; è vietata la sosta sui marciapiedi, salvo in aree specifiche segnalate con coordinate GPS pubblicate dai Comuni; sanzioni da € 200 a 800 per chi utilizza monopattini non conformi o violando le regole di circolazione, da € 100 a 400 per la mancata esposizione del contrassegno o l’assenza di assicurazione e confisca del dispositivo per violazioni gravi, come potenza del motore superiore a 1 kW.

L’art. 15 della nostra legge modifica, invece, la disciplina della ciclabilità, prevedendo quanto segue: nelle strade urbane ciclabili (strada urbana ad unica carreggiata), velocità massima di 30 km/h e priorità ai velocipedi; introdotta la “zona ciclabile” con regole specifiche per i velocipedi; definite corsia ciclabile e corsia per doppio senso ciclabile; istituite “zone di attestamento ciclabile” nelle intersezioni semaforizzate per consentire ai ciclisti manovre in sicurezza; i veicoli a motore devono dare precedenza ai velocipedi su corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua; il sorpasso dei ciclisti è consentito solo mantenendo una distanza minima di sicurezza di 1,5 metri; previste specifiche regole per la segnaletica e l’organizzazione delle corsie ciclabili; consentito il cambio di direzione ai ciclisti nelle zone di attestamento ciclabile durante il rosso semaforico; rafforzata la tutela dei ciclisti nelle aree pedonali e urbane.

L’art. 16 della legge di riforma, infine, consente la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali dei motocicli a motore termico con cilindrata minima di 120 cc e a motore elettrico con potenza minima di 6 kW, solo per conducenti maggiorenni.

 

  1. Segnali e regole di comportamento in casi particolari

Gli artt. 17, 18, 19 della legge di riforma apportano le seguenti modifiche.

Sicurezza dei passaggi a livello ferroviari (art. 17): obbligo di segnalazione luminosa e acustica per passaggi senza barriere o con visibilità insufficiente; regolamentata l’altezza minima per gli attraversamenti con convenzioni tra enti interessati; gli utenti devono fermarsi e dare precedenza in passaggi senza barriere o semibarriere quando indicato; divieto di impegnare passaggi con barriere in movimento o dispositivi di segnalazione attivi; violazioni legate all’attraversamento vietato di passaggi a livello sanzionate con somme da € 200 a 800 e da € 87 a 344; dispositivi di sicurezza possono essere installati dai gestori ferroviari a loro spese, previa convenzione con gli enti stradali.

Mobilità delle persone con disabilità visiva (art. 18): attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci e guide tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche, per facilitare la mobilità di persone con disabilità visiva.

Sicurezza delle gallerie ferroviarie (art. 19): i gestori ferroviari devono garantire, in caso di incidente, l’accessibilità sicura alle gallerie lunghe oltre 1.000 metri per squadre di soccorso e vigili del fuoco, mediante attrezzature, dotazioni e mezzi specifici; obbligo per i gestori di predisporre un programma annuale per le modalità operative di accesso in sicurezza, da condividere con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia per la Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Invece, gli artt. 20, 21 e 22 riguardano le seguenti nuove regole.

Norme di comportamento per la sicurezza delle persone esposte al traffico (art. 20): rallentamento graduale dei veicoli e regolazione del flusso, in situazioni di emergenza o lavori stradali, possono avvenire anche mediante l’impiego di veicoli degli organi di polizia stradale, nonché dei soggetti in possesso di idonea abilitazione, che devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta “auto di sicurezza – safety car”; obbligo di rallentare e divieto di sorpasso di tali veicoli, con obbligo di attivazione di segnalazione luminosa di pericolo; sanzioni da € 167 a 665 e sospensione della patente da 1 a 3 mesi (da 3 a 6 mesi per neopatentati).

Uso dei pannelli a messaggio variabile (art. 21): i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento, con obbligo di conservazione della relativa operazione, con orari sincronizzati al tempo coordinato universale (UTC); indicazioni limitate a segnali di pericolo, prescrizione o informazioni utili alla guida; nei comuni turistici, possibile uso di lingue straniere per i messaggi.

Misure contro la circolazione contromano e sicurezza dei mezzi pesanti (art. 22): segnaletica obbligatoria nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco contromano, da definire con decreto ministeriale; confisca del veicolo in caso di incidenti con morti o lesioni gravi causati da circolazione contromano; mezzi pesanti soggetti al divieto di sorpasso devono utilizzare solo la corsia più vicina al margine destro della carreggiata, salvo diversa segnalazione.

 

  1. Sosta, circolazione in casi particolari e strade

Gli artt. 23-34 della legge in esame modificano diverse norme concernenti la sosta, la circolazione e le strade, come in appresso specificato.

Modifiche alla disciplina della sosta (art. 23): introduzione della possibilità di sosta per la ricarica dei veicoli elettrici; modifica delle condizioni per la sosta in prossimità di stazioni e luoghi di interscambio; introduzione di fasce di sosta a pagamento e regolamenti per la riscossione e la durata della sosta; modifiche nella gestione delle aree di sosta senza custodia e senza dispositivi di controllo; definizione di dispositivi e interventi stradali per la gestione della sosta e della velocità; esenzione per i veicoli al servizio di persone con disabilità, che possono sostare gratuitamente anche nelle aree a pagamento.

Modifiche sulle sanzioni per la sosta e le zone a traffico limitato (art. 24): modifica delle sanzioni per le violazioni della sosta, con aumento in caso di prolungamento della violazione oltre 24 ore e calcolo delle sanzioni in base alla durata del superamento dei limiti di tempo; modifiche sulle sanzioni per la violazione della sosta nelle zone a traffico limitato, con sanzioni diversificate in base alla durata del mancato pagamento della tariffa; modifiche alla circolazione fuori dai centri abitati.

Modifiche in materia di circolazione fuori dei centri abitati (art. 25): introduzione di zone a traffico limitato per la tutela di aree di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica, con specifiche modalità di gestione e controllo dell’accesso, con sanzione amministrativa da € 87 a 344 in caso di violazione.

Modifica alla Legge n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative (art. 26): introduzione di una limitazione sulla maggiorazione delle sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada, che non può superare i tre quinti dell’importo della sanzione.

Ulteriori modifiche al c.d.s.: introdotta la possibilità per i comuni di limitare la circolazione di veicoli per ridurre le emissioni inquinanti, tutelare il patrimonio culturale e garantire la mobilità, con specifici parametri e limitazioni; i Comuni possono applicare limitazioni alla circolazione con un preavviso di almeno 24 ore; deroghe per specifiche condizioni stradali (ponti, viadotti, gallerie), disciplinate tramite decreto (art. 27); viene, altresì, prevista la possibilità anche per il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, nell’ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico (art. 28); le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento, il trasporto di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature agricole e forestali e di addetti alle lavorazioni o visitatori di aziende agricole (art. 29); le imprese di trasporto di persone su strada possono utilizzare autobus (immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro UE e aventi più di nove posti compreso quello del conducente) locati senza conducente da imprese stabilite in uno Stato UE, con modifiche sulle disposizioni riguardanti i veicoli a più di nove posti (art. 30); modifica nella gestione delle circolazioni nelle isole minori, con il presidente della regione competente che coordina le decisioni (art. 33); estensione ai motoveicoli della trainabilità di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 34).

Inoltre, sono previste sia l’esenzione dall’applicazione di alcune disposizioni del c.d.s. per veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori (art. 31) sia modalità agevolate di accesso ai veicoli storici nelle aree con limitazioni di circolazione, con decreto ministeriale previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma (art. 32).

 

  1. Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale

L’art. 35 della legge di riforma prevede che il Governo sia delegato ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa decreti legislativi per rivedere e riordinare la normativa sulla motorizzazione e la circolazione stradale, introducendo modifiche per migliorare l’efficienza e la sicurezza. I decreti saranno adottati in seguito a consultazione con il Consiglio dei ministri, parere di enti competenti e di parlamentari. I principi fondamentali riguardano la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente e delle persone vulnerabili, oltreché l’armonizzazione con le normative europee. Inoltre, saranno adottati regolamenti per modificare specifici aspetti tecnici e normativi, come la sicurezza dei veicoli, la segnaletica stradale e la manutenzione delle infrastrutture, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema di circolazione stradale.

Altresì, a sensi dell’art. 36, il Governo è tenuto ad aggiornare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, adattandolo alle modifiche contenute nel “nuovo codice della strada”.

 

[1] “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (d’ora in avanti, per ragioni di sintesi, tale legge sarà denominata anche “legge di riforma”, mentre il codice della strada sarà indicato anche con l’acronimo “c.d.s.”, entrambi consultabili su normattiva.it.

[2] Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Circolare avente ad oggetto Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Prime disposizioni operative, 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20/12/2024, consultabile al seguente web link:  https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/21/2024-12/circolare-legge-177-2024-modifiche-al-codice-dell_241220_133409.pdf,  ultima visita in data 12.01.2025.

[3] Il divieto di guidare in stato d’ebbrezza per l’uso di bevande alcoliche è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, come specificato in appresso: a) sanzione amministrativa da € 543 a 2.170 e sospensione della patente da 3 a 6 mesi, con valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l); b) ammenda da € 800 a 3.200, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno, con valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l; c) ammenda da € 1.500 a 6.000, arresto da 6 mesi ad 1 anno e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, con valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La durata della sospensione della patente è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, mentre la patente è revocata in caso di recidiva nel biennio (comma 2). Inoltre, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito (comma 2-bis). L’ammenda, ove prevista, è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (comma 2-sexies).

Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (precursore etilometrico, che non determina lo stato d’ebbrezza utile all’applicazione delle predette sanzioni) (comma 3); ove questi diano esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si ipotizzi lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento del c.d.s. (etilometro) (comma 4). Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie che rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati (comma 5). Solo l’accertamento effettuato tramite etilometro (comma 4) o struttura sanitaria (comma 5) determina la sanzionabilità dello stato d’ebbrezza (comma 6).

In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c), la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione (comma 7).

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