di Angela Gabriele
Decreto legislativo del 12 luglio 2013 di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
[dropcaps style=”fancy”]I[/dropcaps]l Decreto Legislativo, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2013, trae origine dalla delega parlamentare contenuta nella Legge n. 219 del 10 dicembre 2012, in particolare dal suo art. 2: “Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”. La Legge n. 219/12 è nata con l’intento di eliminare dall’ordinamento tutte le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli. Per realizzare tale obiettivo ha infatti riformulato diversi articoli del codice civile e, fra gli altri, modificato integralmente l’art. 315 c.c. con cui si afferma il principio cardine “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Dunque la legge si è finalmente adeguata ai mutamenti socio-culturali che da tempo non si identificavano più nella riprovevole distinzione dei figli legittimi da quelli naturali, come qualificati in figli di “serie A” e di “serie B”. Ormai tutti i figli sono indistintamente portatori di eguali diritti e doveri.
Tanto è evincibile fin dal titolo IX del libro I del codice civile in cui la L. n. 219/12 aveva posto accanto alle parole “Potestà dei genitori” (allora non ancora modificato dal successivo decreto-legislativo) l’aggiunta “e dei diritti e doveri del figlio”, facendo riferimento al nuovo art. 315-bis c.c., introdotto dalla medesima legge. Esso praticamente contiene la disposizione che era nel precedente art. 315 c.c. ma accanto alla sola enunciazione dei doveri del figlio (rispettare i genitori e contribuire, finché convivente, al mantenimento della famiglia in relazione al proprio reddito e alle proprie capacità), sono stati espressamente elencati paralleli diritti: essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti; ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento. In linea con il nuovo assetto, è stato anche introdotto l’art. 448-bis c.c. che sottrae i figli dall’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione.
Sempre la Legge n. 219/12 ha apportato novità anche sul fronte parenti con il novellato art. 74 c.c. dove specifica che il vincolo parentale sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione o di adozione. Tale nuova disposizione – che comunque esclude la parentela nei casi di adottati maggiorenni – consente così la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale (o adottato) e la famiglia del genitore. Sulla medesima scia anche il modificato art. 258 c.c. sancisce che a seguito di riconoscimento paterno gli effetti non si limitano al genitore che l’ha effettuato, ma estendono la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso.
Sono stati modificati anche gli artt. 250 e 251 c.c. stabilendo, da un lato, la possibilità per il giudice di autorizzare l’infrasedicenne a riconoscere un proprio figlio (prima era assolutamente vietato il riconoscimento da parte di genitori con meno di sedici anni) e ampliando, dall’altro, la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi.
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di Angela Gabriele
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