di Angela Gabriele
Decreto legislativo del 12 luglio 2013 di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
[dropcaps style=”fancy”]I[/dropcaps]l Decreto Legislativo, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2013, trae origine dalla delega parlamentare contenuta nella Legge n. 219 del 10 dicembre 2012, in particolare dal suo art. 2: “Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”. La Legge n. 219/12 è nata con l’intento di eliminare dall’ordinamento tutte le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli. Per realizzare tale obiettivo ha infatti riformulato diversi articoli del codice civile e, fra gli altri, modificato integralmente l’art. 315 c.c. con cui si afferma il principio cardine “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Dunque la legge si è finalmente adeguata ai mutamenti socio-culturali che da tempo non si identificavano più nella riprovevole distinzione dei figli legittimi da quelli naturali, come qualificati in figli di “serie A” e di “serie B”. Ormai tutti i figli sono indistintamente portatori di eguali diritti e doveri.
Tanto è evincibile fin dal titolo IX del libro I del codice civile in cui la L. n. 219/12 aveva posto accanto alle parole “Potestà dei genitori” (allora non ancora modificato dal successivo decreto-legislativo) l’aggiunta “e dei diritti e doveri del figlio”, facendo riferimento al nuovo art. 315-bis c.c., introdotto dalla medesima legge. Esso praticamente contiene la disposizione che era nel precedente art. 315 c.c. ma accanto alla sola enunciazione dei doveri del figlio (rispettare i genitori e contribuire, finché convivente, al mantenimento della famiglia in relazione al proprio reddito e alle proprie capacità), sono stati espressamente elencati paralleli diritti: essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti; ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento. In linea con il nuovo assetto, è stato anche introdotto l’art. 448-bis c.c. che sottrae i figli dall’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione.
Sempre la Legge n. 219/12 ha apportato novità anche sul fronte parenti con il novellato art. 74 c.c. dove specifica che il vincolo parentale sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione o di adozione. Tale nuova disposizione – che comunque esclude la parentela nei casi di adottati maggiorenni – consente così la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale (o adottato) e la famiglia del genitore. Sulla medesima scia anche il modificato art. 258 c.c. sancisce che a seguito di riconoscimento paterno gli effetti non si limitano al genitore che l’ha effettuato, ma estendono la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso.
Sono stati modificati anche gli artt. 250 e 251 c.c. stabilendo, da un lato, la possibilità per il giudice di autorizzare l’infrasedicenne a riconoscere un proprio figlio (prima era assolutamente vietato il riconoscimento da parte di genitori con meno di sedici anni) e ampliando, dall’altro, la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi.
…continua su EDICOLeA
[fancy_heading style=”style2″ size=”small”]Altri articoli di Angela Gabriele[/fancy_heading]- UTILIZZABILI LE VIDEORIPRESE EFFETTUATE DALLA PG NELL’ATRIO DI UN UFFICIO POSTALE ANCHE IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE - di Angela Gabriele ( n.III_MMXIII )
- UN PORTALE COMMERCIALE DI NEWS RISPONDE DI DIFFAMAZIONE SE NON RIMUOVE LE OFFESE DI TERZI -
di Angela Gabriele (N. IV_MMXV)
Corte europea dei diritti dell’Uomo, Grande Camera, sentenza del 16 giugno 2015 (ricorso n. 64569/09). La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di una società estone, che gestisce un portale di informazione, pubblicando articoli e notizie e consentendo l’aggiunta di commenti, senza moderazione e senza registrazione obbligatoria. Il manager di una società di traghetti era stato vittima di commenti offensivi e ne aveva chiesto la rimozione, avvenuta dopo 6 settimane. Di qui l’azione giudiziaria e la condanna del portale a una sanzione pecuniaria di 320 euro. - RISPONDE DEL REATO DI DIFFAMAZIONE CHI LEDE LA REPUTAZIONE ALTRUI TRAMITE FACEBOOK - di Angela Gabriele
- RISPONDE DEL DELITTO DI CUI ALL’ART. 361 C.P. L’APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO CHE, AL DI FUORI DEL SERVIZIO, OMETTE DENUNCIA PUR A CONOSCENZA DEL REATO - di Angela Gabriele ( n.II_MMXIII )
- PUÓ ESSERE LEGITTIMA LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DELLA FOTOGRAFIA DI PERSONA IN COINCIDENZA DEL SUO ARRESTO -
di Angela Gabriele
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 12834 del 21 marzo 2014 e depositata il 6 giugno 2014: la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolare cautele imposte a tutela della dignità della persona dal codice deontologico dei giornalisti. - Parere del Consiglio di Stato sulla ripartizione delle spese per le intercettazioni - di Angela Gabriele (n.I_MMXIV) Il recupero delle spese sostenute nelle indagini per le intercettazioni telefoniche si divide in parti uguali tra tutti i condannati. A precisarlo, lo schema di decreto del ministero della giustizia sul recupero delle spese del processo penale, che ha avuto parere favorevole del Consiglio di Stato (n. 421/2014 del 4/02/2014). Il provvedimento, che sostituirà il vigente decreto ministeriale 111/2013, chiarisce alcuni dubbi interpretativi.
- LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER PROFILAZIONE ONLINE -
di Angela Gabriele (n.II_MMXV)
Il Garante privacy, con il provvedimento n. 161/2015, ha deliberato l’adozione di specifiche “Linee guida” per garantire il rispetto dei principi per la protezione dei dati personali nell’espletamento delle attività dei soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica. - LE VITTIME DI STALKING NON DEVONO DIMOSTRARE LA NATURA DEL DISAGIO PSICHICO -
di Angela Gabriele (n.I_MMXV)
Corte di Cassazione - sentenza n. 20531/2014. Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini di vita costituiscono “eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 - bis cod. pen.”; dall’altro, ai fini della integrazione del reato de quo “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori [...] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. - L’ADESIONE SPONTANEA ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI INTERESSATI, EX ART.149 DEL CODICE PRIVACY, NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI -
di Angela Gabriele
Con la sentenza n. 19534/2014 la Cassazione ha confermato che la statuizione di non luogo a provvedere assunta dal Garante della Privacy ex art. 149 secondo comma d.lgs n. 196 del 2003 non impedisce l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, né tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante. - IN ARRIVO NUOVE REGOLE PER LE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI DEL SETTORE POSTALE -
di Angela Gabriele ( n.I_MMXIII )
AGCOM, delibera 586/12/CONS del 29/11/2012 (G. U. n. 295 del 19/12/2012). L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, con la delibera 586/12/CONS, una “consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”. Lo schema, approvato dal Consiglio, introduce un valido strumento di tutela per gli utenti dei servizi postali, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria. - FALSO PROFILO SU FACEBOOK PER CONTROLLARE IL LAVORATORE COSTITUISCE CONTROLLO DIFENSIVO -
di Angela Gabriele (N. III_MMXV)
Corte di Cassazione, Sezione IV Lavoro, sentenza n. 10955 del 17 dicembre 2014 e depositata il 27 maggio 2015. La creazione, da parte di preposto aziendale e per conto del datore di lavoro, di un falso profilo Facebook, al fine di effettuare un controllo sull’attività del lavoratore, già in precedenza allontanatosi dalla postazione lavorativa per parlare al cellulare, esula dal divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di controllo difensivo, volto alla tutela dei beni aziendali, insuscettibile di violare gli obblighi di buona fede e correttezza in quanto mera modalità di accertamento dell’illecito comportamento del dipendente.