La “scatola nera” è priva di efficacia probatoria

di Claudio Cazzolla

Prima il Giudice di Pace di Noci (Sent. n. 32/2011) e poi il Tribunale di Bari – Sezione di Putignano – (Sent. n. 145/2013), hanno escluso l’efficacia probatoria della “scatola nera”, in quanto atto di parte, privo di rigore scientifico certo e dimostrato, non soggetto a taratura o controlli periodici riscontrabili e che, peraltro, invocato proprio a favore della parte che lo ha addotto. Nemmeno la “Consulenza Ergonometrica” a firma dell’ingegnere nominato dal Giudice di Pace come Consulente Tecnico d’Ufficio, può scardinare le risultanze processuali, tra cui la C.T.U. medica disposta all’interno dello stesso processo. I dati forniti dalla “scatola nera”, dunque, non hanno il crisma di prova documentale, ma sono semplici elementi di prova suscettibili di essere superati dalle altre emergenze processuali.


 

L’art. 32, comma 1 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha modificato l’art. 132 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/2005), prevedendo la facoltà dell’installazione sul proprio veicolo di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la c.d. “scatola nera” o dispositivi similari. Tanto al dichiarato fine di limitare le frodi ai danni delle assicurazioni e i costi economici a carico degli assicurati(1).

Svolgiamo adesso una breve analisi sull’efficacia probatoria della “scatola nera” in caso d’incidente, ovvero sul valore processuale dei dati forniti da tali congegni. In particolare, è accaduto che a seguito di un tamponamento tra due automobili, una delle persone trasportate sull’auto tamponata, subiva lesioni personali immediatamente refertate presso il Pronto Soccorso. L’auto sulla quale viaggiava il trasportato-danneggiato era munita della “scatola nera”, la quale forniva dei dati riguardanti la dinamica del sinistro che, a detta della compagnia di assicurazioni, non erano compatibili con le lesioni subite dal danneggiato e, pertanto, nessun risarcimento era dovuto.

Sul caso si è prima pronunciato il Giudice di Pace di Noci, avv. Tiziana Gigantesco (Sent. 32/2011), che ha affermato che i dati forniti dalla “scatola nera” non potevano superare il giudizio positivo di compatibilità tra incidente e lesioni già fornito nell’ambito dello stesso giudizio mediante C.T.U. medico-legale e, che, i dati della “scatola nera”, non potevano invalidare gli altri elementi di prova raccolti, univocamente convergenti sulla sussistenza del nesso tra sinistro e danno lamentato. È importante sottolineare che il G.d.P. raggiungeva tale conclusione disattendendo le risultanze di un’altra Consulenza Tecnica d’Ufficio (ergonometrica) disposta all’interno dello stesso processo. Nello specifico, su richiesta della compagnia convenuta, il Giudice di primo grado nominava quale proprio ausiliario, ai sensi dell’art. 191 c.p.c., un
ingegnere, al quale veniva conferito l’incarico di accertare sia la funzionalità della “scatola nera” installata sull’auto tamponata, sia la reale efficienza lesiva dell’impatto. Tuttavia, il tecnico nominato dal G.d.P. risolveva il predetto doppio quesito sostenendo che la “scatola nera” era attendibile perché controllata dalla stessa casa costruttrice e, che, nella fattispecie poteva escludersi la sussistenza del nesso causale “incidente-lesioni”(2).

Naturalmente, la difesa del danneggiato censurava decisamente l’elaborato peritale anzidetto, sottolineando l’inattendibilità scientifica della “scatola nera” e dei criteri adoperati dal Consulente tecnico per la soluzione dei suddetti quesiti. Si trattava, dunque, di verificare la fondatezza scientifica del responso peritale. Per fare questo, la difesa del danneggiato, richiamando i più importanti contributi in materia(3), ha sostenuto che una teoria per essere qualificata come scientifica, deve possedere o la generale accettazione della comunitàscientifica o i seguenti criteri di affidabilità:

  1. verificabilità del metodo: una teoria è scientifica se può essere controllata mediante esperimenti;
  2. falsificabilità: la teoria scientifica deve aver subito tentativi di falsificazione, i quali, se hanno esito negativo, la confermano nella sua credibilità;
  3. sottoposizione al controllo della comunità scientifica: il metodo deve essere reso noto in riviste specializzate in modo da essere controllato dalla comunità scientifica;
  4. conoscenza del tasso di errore: al giudice deve essere comunicato, per ogni metodo proposto, la percentuale di errore accertato o potenziale che questo comporta(4).

Orbene, l’elaborato peritale non soddisfaceva nessuno dei criteri innanzi esposti.

…continua su EDICOLeA

 

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