di Roberto Miccu, Antonio Cordasco, Francesco Palazzotto
[vc_row]La risorsa idrica è stata oggetto di molteplici interventi legislativi che ne hanno modificato l’organizzazione, la gestione e le modalità di affidamento del servizio. Le novità disposte dal D.L. 12.09.2014, n. 133 conv. in L. 11.11.2014, n. 164 incidono su numerosi e rilevanti aspetti che riguardano, da una parte, gli assetti istituzionali e organizzativi del settore (governance) e, dall’altra, gli interventi infrastrutturali, la tutela ambientale e la qualità del servizio reso all’utenza, anche in relazione al rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea. Da ultimo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 12.03.2015, ha censurato l’art. 10, comma 1, della legge regionale Liguria n. 1/2014, che aveva disposto che “i Comuni … hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l’intero servizio idrico integrato”.
[/vc_row]
1. Premessa
La risorsa idrica è stata oggetto di molteplici interventi legislativi che dal 1994 con la l. 05.01.1994, n. 36 (c.d. legge Galli) ad oggi, con le modifiche apportate al D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) dal D.L. 12.09.2014, n. 133 conv. in L. 11.11.2014, n. 164, ne hanno modificato la disciplina che riguarda l’organizzazione, la gestione e le modalità di affidamento del servizio.
Il Servizio Idrico Integrato (SII) è definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Lo scenario nazionale è caratterizzato da interventi del legislatore tesi ad una medesima finalità, rappresentata dalla ricerca dell’efficienza e del risparmio, imposta dalla crisi economico-finanziaria che ha colpito tutti i paesi dell’Unione Europea, seppur con intensità differente. In particolare, l’attuale stato di crisi si riflette, da un lato nella riduzione delle prestazioni fornite ai cittadini, dall’altro nella costante ricerca di modelli organizzativi che permettano agli enti locali di rispettare i vincoli di bilancio, necessari per il rispetto del patto di stabilità dettato dall’Unione Europea. Riguardo il Servizio Idrico Integrato (SII), la sfida che il legislatore prima e l’amministrazione poi devono affrontare consiste proprio nel mantenere un equilibrio tra la protezione dei diritti fondamentali e il risparmio delle risorse pubbliche.
Analizzando il servizio idrico integrato emergono più aspetti fondamentali, la protezione della risorsa acqua quale componente ecologica, la garanzia di una effettiva ed efficiente distribuzione di adeguati quantitativi della stessa per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della popolazione e le problematiche che riguardano la sostenibilità economica a causa dei necessari investimenti infrastrutturali. I primi due aspetti scaturiscono dalla consapevolezza che l’acqua, pur essendo un elemento ecosistemico fondamentale e non sostituibile, è una risorsa vulnerabile e scarsa; il terzo aspetto che influenza gli altri due è dettato dalle recenti vicende economiche internazionali e nazionali che hanno comportato un rallentamento nella dinamica della realizzazione delle infrastrutture. Questo rallentamento, per il nostro Paese, ha comportato l’apertura di diverse procedure di infrazione comunitaria-europea per il mancato adeguamento degli impianti di depurazione alle direttive comunitarie.
Il diritto all’acqua, nella sua configurazione attuale, è un dato recente, infatti escludendo le Costituzioni di alcuni Paesi sudamericani e africani, Paesi definiti water stressed, non è espressamente previsto né nelle Costituzioni né nei Trattati internazionali.
E’ necessario evidenziare quindi le problematiche attuali che riguardano il diritto all’acqua ed il servizio idrico integrato, problematiche di tipo economico, giuridico e ambientale, evidenziando sin da subito che l’esigenza di tutela delle acque, come dell’ambiente, per determinati aspetti necessiti di una analisi anche sotto il profilo internazionale e comunitario.
…continua su EDICOLeA e sull’APP gratuita (iOS – Android)
Altri articoli di Roberto Miccu
di Roberto Miccu e Antonio Cordasco (N. I_MMXVI)
Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, sentenza n. 497 dell’8 aprile 2015. La nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti negoziali e le stesse dichiarazioni unilaterali dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizione in un procedimento amministrativo per una finalità di rilievo pubblicistico. Il principio di trasparenza dei documenti amministrativi, che ha fondamento nella legge, non può essere sostituito con il principio di segretezza su base negoziale. La clausola di riservatezza è quindi contra legem e inapplicabile nella parte in cui tende ad ampliare l’area della riservatezza oltre i limiti tutelati dal legislatore.
Altri articoli di Antonio Cordasco
di Roberto Miccu e Antonio Cordasco (N. I_MMXVI)
Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, sentenza n. 497 dell’8 aprile 2015. La nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti negoziali e le stesse dichiarazioni unilaterali dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizione in un procedimento amministrativo per una finalità di rilievo pubblicistico. Il principio di trasparenza dei documenti amministrativi, che ha fondamento nella legge, non può essere sostituito con il principio di segretezza su base negoziale. La clausola di riservatezza è quindi contra legem e inapplicabile nella parte in cui tende ad ampliare l’area della riservatezza oltre i limiti tutelati dal legislatore.
di Antonio Cordasco (N. III_MMXV)
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. 1014 e 1017 del 2 marzo 2015. Con le sentenze n. 1014 e 1017 del 2015, la III sezione del Consiglio di Stato ha confermato le statuizioni del Tar Calabria e del Tar Lazio, affermando che per il riconoscimento della retribuzione per mansioni superiori non è sufficiente lo svolgimento delle stesse, ma occorre che ci sia stato un provvedimento di inquadramento in merito alla qualifica. Nella pubblica amministrazione, a differenza del privato, è la qualifica, non le mansioni, il parametro al quale la retribuzione è riferita.
Altri articoli di Francesco Palazzotto