di Angela Gabriele
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 19534 del 10 luglio 2014 e depositata il 17 settembre 2014
La statuizione di non luogo a provvedere assunta dal Garante della Privacy ex art. 149 secondo comma d.lgs n. 196 del 2003, derivante dall’adesione spontanea da parte del titolare del trattamento alla cancellazione e non utilizzazione di dati personali così come richiesto dagli interessati, non impedisce l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, né tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante.
Dopo oltre dieci anni di operatività si può ritenere che il decreto legislativo n. 196 del 2003, noto come Codice sulla privacy, sia ancora completo e organico da ogni punto di vista, anche sotto il profilo della tutela amministrativa e giurisdizionale. Infatti il Titolo I della Parte III del codice (Tutela dell’interessato e sanzioni), nonostante le novità procedurali degli ultimi anni, risulta pressoché integralmente applicabile e in armonia con l’ordinamento giuridico. Tale disciplina è notevolmente incentrata sui poteri dell’Autorità della privacy.
Basilare l’art. 141 del D.Lgs. n. 196/03 che istituisce tre diverse procedure amministrative: “L’interessato può rivolgersi al Garante: a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali; b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima; c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo”.
Fra i primi due strumenti e il terzo ci sono sostanziali differenze. Il reclamo e la segnalazione sono procedimenti, il primo più dettagliato, il secondo più generico, attraverso i quali potranno essere fatte valere tutte le violazioni di qualsiasi disciplina rilevante nell’ambito della tutela dei dati personali, pertanto non solo quelle codificate nel D.Lgs. 196/03. Questo Codice infatti ha inteso prevedere e rinviare ad altre discipline sul tema dei dati personali, così come evincibile dalla promozione che effettua in riferimento alle nuove fonti normative non legislative costituite dai codici deontologici, in particolare quello dei giornalisti. A seguito di reclamo o segnalazione il Garante potrà adottare dal semplice invito al blocco dei dati, sino alla prescrizione di misure di varia intensità con divieto totale o parziale del trattamento dei dati qualora esso risulti illecito, non corretto o pericoloso per il verificarsi di un pregiudizio rilevante (artt. 143 e 144).
Invece il ricorso attiene strettamente alla tutela di quanto disciplinato dall’art. 7 D. Lgs. N. 196/03. Questo stesso articolo prevede che l’interessato possa prima rivolgersi al titolare del trattamento dei dati per ottenere il rispetto di quanto ivi previsto (ad es. informazioni sulle origini, sulle finalità o sul responsabile, la rettificazione o la cancellazione dei dati). È sufficiente un’istanza presentata senza particolari formalità, addirittura anche oralmente. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è scaricabile un modello che facilita la redazione di tale istanza. Il riscontro del titolare deve pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o al massimo 30 giorni, se le operazioni necessarie sono di particolare complessità oppure ricorra altro giustificato motivo. L’interpello preventivo è anche condizione di procedibilità del ricorso. Se il riscontro manchi o non sia soddisfacente, potrà appunto procedersi con il ricorso.
Altra differenza: mentre nelle azioni di reclamo e di segnalazione il contraddittorio è solo eventuale, rimesso alla discrezione del Garante, nella procedura del ricorso è espressamente previsto il diritto di entrambe le parti di essere sentite, di presentare memorie e documenti anche con l’utilizzo di tecniche audiovisive proprio al fine di agevolare il contraddittorio. Ancora un segno di lungimiranza di questa legge del 2003, quando attualmente nella giustizia ordinaria il processo telematico è agli albori e sono pressoché inesistenti le udienze in teleconferenza. Inoltre, se il ricorso viene incardinato innanzi al Garante la medesima controversia non potrà essere azionata davanti al Giudice ordinario e viceversa (art. 145). A seguito però di rigetto da parte del Garante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, lo si potrà impugnare in Tribunale.
La disciplina relativa al ricorso dinanzi al Garante è dettagliatamente codificata dagli artt. 147 e s.s. sino al 151 del D. Lgs. N. 196/03. Di particolare interesse il primo comma dell’art. 149 che prevede da parte del Garante l’invito al Titolare del trattamento dei dati ad esercitare entro dieci giorni la propria eventuale adesione spontanea alla richiesta del ricorrente-interessato e il conseguente comma 2 precisa che “In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere”. Si potrebbe definire una procedura conciliativa che realizza subito l’istanza dell’interessato. Il Garante potrà anche stabilire sulle spese del procedimento ma alcuna norma del Codice gli attribuisce la competenza di accertare, e ove esistente, quantificare il danno conseguente alla illiceità del trattamento dati. Infatti l’art. 15 del Codice sulla privacy statuisce chiaramente: “1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile”. E’ evidente che la valutazione ex art. 2050 c.c. è devoluta esclusivamente al Giudice ordinario”. Dunque, per la richiesta di risarcimento danni e/o per l’impugnazione del provvedimento di rigetto del Garante ci si deve rivolgere necessariamente alla autorità giudiziaria.
…continua su EDICOLeA e sull’APP gratuita (iOS – Android)
Altri articoli di Angela Gabriele
- UN PORTALE COMMERCIALE DI NEWS RISPONDE DI DIFFAMAZIONE SE NON RIMUOVE LE OFFESE DI TERZI -
di Angela Gabriele (N. IV_MMXV)
Corte europea dei diritti dell’Uomo, Grande Camera, sentenza del 16 giugno 2015 (ricorso n. 64569/09). La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di una società estone, che gestisce un portale di informazione, pubblicando articoli e notizie e consentendo l’aggiunta di commenti, senza moderazione e senza registrazione obbligatoria. Il manager di una società di traghetti era stato vittima di commenti offensivi e ne aveva chiesto la rimozione, avvenuta dopo 6 settimane. Di qui l’azione giudiziaria e la condanna del portale a una sanzione pecuniaria di 320 euro. - FALSO PROFILO SU FACEBOOK PER CONTROLLARE IL LAVORATORE COSTITUISCE CONTROLLO DIFENSIVO -
di Angela Gabriele (N. III_MMXV)
Corte di Cassazione, Sezione IV Lavoro, sentenza n. 10955 del 17 dicembre 2014 e depositata il 27 maggio 2015. La creazione, da parte di preposto aziendale e per conto del datore di lavoro, di un falso profilo Facebook, al fine di effettuare un controllo sull’attività del lavoratore, già in precedenza allontanatosi dalla postazione lavorativa per parlare al cellulare, esula dal divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di controllo difensivo, volto alla tutela dei beni aziendali, insuscettibile di violare gli obblighi di buona fede e correttezza in quanto mera modalità di accertamento dell’illecito comportamento del dipendente. - LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER PROFILAZIONE ONLINE -
di Angela Gabriele (n.II_MMXV)
Il Garante privacy, con il provvedimento n. 161/2015, ha deliberato l’adozione di specifiche “Linee guida” per garantire il rispetto dei principi per la protezione dei dati personali nell’espletamento delle attività dei soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica. - LE VITTIME DI STALKING NON DEVONO DIMOSTRARE LA NATURA DEL DISAGIO PSICHICO -
di Angela Gabriele (n.I_MMXV)
Corte di Cassazione - sentenza n. 20531/2014. Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini di vita costituiscono “eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 - bis cod. pen.”; dall’altro, ai fini della integrazione del reato de quo “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori [...] abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. - PUÓ ESSERE LEGITTIMA LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DELLA FOTOGRAFIA DI PERSONA IN COINCIDENZA DEL SUO ARRESTO -
di Angela Gabriele
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 12834 del 21 marzo 2014 e depositata il 6 giugno 2014: la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolare cautele imposte a tutela della dignità della persona dal codice deontologico dei giornalisti. - RISPONDE DEL REATO DI DIFFAMAZIONE CHI LEDE LA REPUTAZIONE ALTRUI TRAMITE FACEBOOK - di Angela Gabriele
- Parere del Consiglio di Stato sulla ripartizione delle spese per le intercettazioni - di Angela Gabriele (n.I_MMXIV) Il recupero delle spese sostenute nelle indagini per le intercettazioni telefoniche si divide in parti uguali tra tutti i condannati. A precisarlo, lo schema di decreto del ministero della giustizia sul recupero delle spese del processo penale, che ha avuto parere favorevole del Consiglio di Stato (n. 421/2014 del 4/02/2014). Il provvedimento, che sostituirà il vigente decreto ministeriale 111/2013, chiarisce alcuni dubbi interpretativi.
- LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE E SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LA MODIFICA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA - di Angela Gabriele ( n.IV_MMXIII )
- UTILIZZABILI LE VIDEORIPRESE EFFETTUATE DALLA PG NELL’ATRIO DI UN UFFICIO POSTALE ANCHE IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE - di Angela Gabriele ( n.III_MMXIII )
- RISPONDE DEL DELITTO DI CUI ALL’ART. 361 C.P. L’APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO CHE, AL DI FUORI DEL SERVIZIO, OMETTE DENUNCIA PUR A CONOSCENZA DEL REATO - di Angela Gabriele ( n.II_MMXIII )
- IN ARRIVO NUOVE REGOLE PER LE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI DEL SETTORE POSTALE -
di Angela Gabriele ( n.I_MMXIII )
AGCOM, delibera 586/12/CONS del 29/11/2012 (G. U. n. 295 del 19/12/2012). L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, con la delibera 586/12/CONS, una “consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”. Lo schema, approvato dal Consiglio, introduce un valido strumento di tutela per gli utenti dei servizi postali, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria.